Sicurezza Lavoratore Somministrato: Obblighi e Responsabilità dell’Azienda Utilizzatrice
La gestione della sicurezza del lavoratore somministrato rappresenta una delle sfide più delicate per le imprese. Questi lavoratori, pur essendo formalmente dipendenti di un’agenzia, sono inseriti nel contesto operativo di un’altra azienda, detta utilizzatrice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i contorni della responsabilità penale che grava sull’utilizzatore in caso di infortunio, chiarendo che gli obblighi di formazione specifica e vigilanza non possono essere delegati. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Infortunio Annunciato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da un grave infortunio sul lavoro. Un lavoratore, assunto tramite agenzia interinale solo il giorno prima, era stato incaricato di utilizzare una macchina piegatrice. Senza aver ricevuto una formazione adeguata e specifica sul funzionamento del macchinario e sui relativi rischi, e in assenza di una supervisione efficace, il lavoratore subiva lesioni personali significative.
Il legale rappresentante dell’azienda utilizzatrice veniva quindi processato e condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La difesa dell’imputato si basava sull’argomento che gli obblighi formativi primari fossero in capo all’agenzia di somministrazione e che il lavoratore avesse agito in modo imprudente.
La Decisione della Corte e la Sicurezza del Lavoratore Somministrato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato, confermando la sua piena responsabilità. La sentenza si pone in linea di continuità con un orientamento consolidato, rafforzando il principio secondo cui l’impresa utilizzatrice è il soggetto principale su cui ricade la cosiddetta “posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore somministrato.
Questo significa che è l’utilizzatore a dover garantire, in concreto, la salute e la sicurezza del lavoratore inserito nel proprio ciclo produttivo, non potendo esimersi da tale dovere per il solo fatto che il rapporto di lavoro formale intercorra con l’agenzia interinale.
Le Motivazioni
Il fulcro delle motivazioni della Corte risiede nella netta distinzione tra gli obblighi dell’agenzia di somministrazione e quelli dell’azienda utilizzatrice. Sebbene l’agenzia abbia il dovere di fornire una formazione generale e di informare il lavoratore sui rischi generici, spetta esclusivamente all’utilizzatore adempiere agli obblighi di formazione specifica. Questi includono:
* Addestramento Pratico: L’utilizzatore deve fornire un addestramento mirato all’uso delle attrezzature e dei macchinari specifici che il lavoratore utilizzerà. La semplice consegna del manuale d’uso, come avvenuto nel caso di specie, è stata ritenuta del tutto insufficiente.
* Informazione sui Rischi Specifici: L’azienda deve informare dettagliatamente il lavoratore sui rischi concreti presenti nell’ambiente di lavoro e legati alla mansione da svolgere.
* Vigilanza Effettiva: L’obbligo più rilevante è quello di una supervisione costante e attenta, specialmente nei confronti di un lavoratore neoassunto e privo di esperienza. L’utilizzatore deve assicurarsi che le procedure di sicurezza siano comprese e applicate correttamente, impedendo manovre avventate o pericolose.
La Corte ha sottolineato che questi doveri di formazione specifica e di vigilanza sono di natura non delegabile. L’azienda utilizzatrice non può scaricarli sull’agenzia di somministrazione né su altri soggetti, poiché è l’unica a conoscere nel dettaglio i rischi del proprio processo produttivo.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un messaggio fondamentale per tutte le aziende che fanno ricorso al lavoro in somministrazione. La sicurezza del lavoratore somministrato non è un onere secondario o delegabile. L’utilizzatore ha il dovere giuridico di considerare il lavoratore somministrato a tutti gli effetti come un proprio dipendente ai fini della sicurezza. Ciò implica un’integrazione completa del lavoratore nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, attraverso un’adeguata valutazione dei rischi, una formazione specifica e tangibile sull’uso delle attrezzature e una vigilanza scrupolosa. Ignorare questi principi espone i vertici aziendali a gravi responsabilità penali.
Chi è responsabile per la formazione specifica sulla sicurezza di un lavoratore somministrato?
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità per la formazione specifica, relativa ai macchinari e ai rischi concreti del posto di lavoro, ricade direttamente sull’azienda utilizzatrice. La formazione generale fornita dall’agenzia di somministrazione non è sufficiente a coprire questo obbligo.
Può l’azienda utilizzatrice delegare i suoi obblighi di vigilanza e formazione specifica?
No. La sentenza chiarisce che gli obblighi di formazione specifica e di vigilanza sull’operato del lavoratore somministrato sono doveri non delegabili che gravano sul datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice, in quanto titolare della posizione di garanzia.
È sufficiente consegnare il manuale d’uso di un macchinario per adempiere all’obbligo formativo?
Assolutamente no. La Corte ha stabilito che la mera consegna della documentazione tecnica è insufficiente. È necessario un addestramento pratico e un affiancamento effettivo, finalizzati ad assicurare che il lavoratore abbia compreso appieno le modalità di utilizzo sicuro dell’attrezzatura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3873 Anno 2024
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