Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ROCCABERNARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso, unico, proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, sono formulati in termini generici perché fondati argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazion tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che analogamente aspecifico appare il terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e neppure indica dettagliatamente gli aspetti motivazionali passibili di censura, con specifico riguardo a incidenza della utilizzazione dell’atto ai fini della decisione;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l’utilizzo della relazi investigativa della compagnia assicurativa, è a sua volta fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito con argomentazione del tutto corretta in diritto (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4, 13110 dell’8.1.2019, Rv. 275286);
ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023