Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di ROMA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 23 febbraio 2024, che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata disposta la revoca del sequestro preventivo emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 2 dlgs 74/2000 relativamente ai periodi di imposta 2015 e 2016.
La articolata vicenda cautelare oggetto dell’ordinanza del Tribunale del Riesame può essere così riassunta.
1.1. NOME COGNOME è indagato in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE per avere, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale di detta imposta, relativamente all’anno 2015 elementi passivi fittizi per euro 1.571.208,81, realizzando un’evasione complessiva di iva per euro 367.224,14, tramite l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere; per avere, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale di detta imposta, relativamente all’anno 2016 elementi passivi fittizi per euro 16.105.584,36 realizzando un’evasione complessiva di iva per euro 3.543.228,63 tramite l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere.
1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 maggio 2022, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Gip Tribunale di Velletri pronunciata dal Tribunale del riesame in ordine a precedente sequestro preventivo, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro esistente presso il patrimonio di RAGIONE_SOCIALE nei limiti di euro 3.910.452,77 o di altri beni societari frutto del reimpiego dei proventi dell’accertata evasione, nonché, in caso di incapienza, finalizzato alla confisca per equivalente sempre nei limiti del tantum del profitto di altri beni del patrimonio dell’indagato COGNOME NOME. Il sequestro preventivo aveva attinto materialmente beni nella disponibilità dell’indagato e della RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 1.515.89 2,44. A seguito di istanza proposta da COGNOME il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il sequestro preventivo sul rilievo della buona fede dell’indagato e in ragione del tempo trascorso dai fatti.
1.3. Con una prima ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero
ex articolo 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e ripristinato il sequestro come originariamente disposto ritenendo sussistente il fumus commissi delitti e il periculum in mora.
1.4. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 ottobre 2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, per difetto di procura speciale e annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso di COGNOME, limitatamente alla sussistenza del periculum in mora rigettando il ricorso nel resto. In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che il tribunale non aveva assolto all’onere di motivazione, che “dopo le sezioni unite Ellade non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo al periculum già ritenuto e comunque sussistente alla luce della incapienza dei beni sequestrati dei beni sequestrati”.
La Corte le Cassazione ha dato atto, inoltre, che la difesa aveva depositato in data 25 settembre 2023 e 4 ottobre 2023, oltre alla sentenza della Corte di giustizia tributaria di annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2016 (quella di annullamento dell’avviso di accertamento dell’anno 2015 era già in ‘atti), documenti tratti dall’area riservata dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ch riepilogano la situazione debitoria della società e da cui risulterebbe lo sgravio. Si tratta di documenti -ha osservato la Corte- che, seppur successivi al provvedimento impugnato, tuttavia richiedono un accertamento di fatto che la Corte di legittimità non è in grado di compiere: in ragione dell’annullamento dell’ordinanza in accoglimento di parte del primo motivo di ricorso in punto un periculum in mora, la Corte ha demandato al giudice del rinvio la valutazione RAGIONE_SOCIALE citate produzioni.
1.5. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, si è soffermato sui punti indicati nella sentenza rescindente. In particolare:
con riferimento alle produzioni documentali che la Corte aveva invitato a considerare, i giudici hanno osservato che non era documentata la definitività della sentenza della Corte di giustizia tributaria relativa all’anno 2016 con la quale è stato accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con cui l’ufficio aveva rettificato la dichiarazione iva della società “ritenendo indetraibile l’imposta per euro 3.542.780,34 ed intimandone il relativo pagamento, irrogando altresì sanzioni per euro 3.958 627,50”. Quanto alla documentazione allegata, il Tribunale ha ritenuto che gli sgravi non fossero stati provati, in quanto si trattava di stampe dal sito dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossioni- area riservata cittadini e imprese – della situazione debitoria della RAGIONE_SOCIALE; in particolare le stampe erano relative all’avviso avviso di accertamento n. 69721016822820003000 per euro 148.521,51 e all’avviso di accertamento n. 69723017934325006000 per euro 1.446.110,06: secondo il Tribunale i numeri e
gli importi non corrispondevano a quelli degli avvisi di accertamento oggetto RAGIONE_SOCIALE pronunce della giustizia tributaria, né tantomeno agli importi dell’evasione come quantificata in questo procedimento pari ad euro 367.224,14 per l’anno 2015 ed euro 3.453.228,63 per l’anno 2016;
– con riferimento al periculum in mora, i giudici hanno osservato che il provvedimento di ripristino del sequestro di cui all’ordinanza del tribunale del riesame annullata è stato eseguito dal pubblico ministero ed in sede di esecuzione sono stati vincolati i seguenti beni: disponibilità finanziarie rinvenute su 10 rapporti bancari/finanziari per complessivi euro 264.833,34, di cui 11.934,40 su conti correnti intestati alla società e la restante parte su rapporti intestati a COGNOME immobili per un valore attualizzato di euro 798.644,92; partecipazioni societarie per un valore attualizzato di euro 328.675,00; veicoli del valore di euro 59.700, per un valore complessivo di euro 1.451.803,26. Si tratta di valore inferiore a quello originario pari ad euro 1.515.892,44. Ferma l’evidente incapienza, a fronte di un sequestro disposto per euro 3.910.452,77 con una differenza pari a circa euro 2.400.000, secondo i giudici ricorre l’esigenza anticipatoria della confisca, di cui alla sentenza Sezione Unite Ellade. La RAGIONE_SOCIALE, nonostante un patrimonio netto da bilancio al 31/12/2021 di euro 299.685, GLYPH ha risorse finanziarie oggettivamente modeste e, peraltro, GLYPH significativamente ridottesi tra il dissequestro di cui al verbale dell’I. febbraio 2023 e il ripristino del sequestro, tr mesi dopo. La riduzione complessiva a seguito della temporanea revoca del sequestro RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie apprese alla società e a COGNOME è pari ad 82.588,28 C, senza che nulla sia stato dedotto sulla sorte di tali somme: tale contrazione, ragguardevole se si considera il breve tempo nel quale si è realizzata, palesa un chiaro concreto ed attuale pericolo di dispersione.
2. Il ricorso di COGNOME è affidato a due motivi
2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla errata applicazione della normativa tributaria, alla illegittimità del sequestro per estinzione della pretesa erariale e alla conseguente insussistenza del profitto. Il ricorrente ricorda che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria con sentenza anche non definitiva e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria: pertanto la prima obiezione mossa dal Tribunale relativa alla mancata prova della definitività della sentenza della Corte di giustizia tributaria è priva d pregio. Il Tribunale, inoltre, avrebbe totalmente travisato la documentazione prodotta dalla difesa, ovvero gli estratti integrali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui si evince l’avvenuto sgravio con riferimento non solo ad entrambe le annualità
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oggetto di contestazione, ma anche ad ogni altra partita debitoria, sia saldata che da saldare. La valorizzata discrasia tra i numeri dell’accertamento e quelli indicati dall’agente di riscossione, risultati sgravati è frutto -osserva il difensor della mancata conoscenza della procedura in materia. Il documento prodotto è l’estratto degli eventuali debiti tributari rilasciato da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e riporta: la descrizione del titolo (nel caso di specie avviso di accertamento), l’ente creditore (nel caso di specie amministrazione finanziaria), la data di notifica del titolo, l’importo iniziale, nonché gli eventuali provvediment di sospensione sgravio e rateizzazione: ogni partita debitoria iscritta all’RAGIONE_SOCIALE ha il proprio numero di documento RAGIONE_SOCIALE per la cui cifra iniziale 697 (397 per l’RAGIONE_SOCIALE) indica la cosiddetta “presa in carico”, che, pertanto, non può corrispondere al numero dell’avviso di accertamento assegnato dall’Ente impositore (ovvero Amministrazione finanziaria)
La mancata corrispondenza degli importi è collegata, invece, invece, al fatto che l’Amministrazione finanziaria iscrive a ruolo, in caso di presentazione del ricorso, un terzo degli importi, come previsto dall’art.15 D.P.R. 602/1973: gli importi iscritti a ruolo non potranno, dunque, corrispondere a quelli riportati nell’avviso di accertamento, essendo ridotti ad un terzo sia nella sorte che negli interessi. Negli avvisi di accertamento della Amministrazione finanziaria nella parte relativa alle avvertenze per il contribuente era precisato che in caso di presentazione del ricorso “il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all’obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte ed interessi come indicato nella tabella… ex art 29 comma 1 d.l. n. 78/2010 ed è poi precisato che a tali importi devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di versamento inclusa.
Inoltre il Tribunale, nel ritenere gli sgravi non provati, non aveva tenuto conto che in entrambe le sentenze della Corte di giustizia Tributaria di annullamento degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015 e all’anno 2016 erano riportate le date di notifica degli avvisi di accertamento impugnati, rispettivamente il 15 luglio 2021 per il 2015 e il 26 ottobre 2022 per il 2016.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Il difensore osserva che, in assenza del profitto, estinto per intervenuto sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria, ogni considerazione in merito al periculum in mora appare superflua. Pur tuttavia, ricorda che la misura funge da garanzia di efficacia dell’eventuale successiva confisca in quanto anticipa il vincolo di indisponibilità sulla res, sicché il giudice della cautela deve esplicitare gli elementi rivelatori del rischio che l’atto espropriativo nelle more della definizione del giudizio
divenga inattuabile. Il Tribunale si era limitato a valorizzare incapienza dei beni rispetto al presunto profitto, peraltro non più tale atteso l’ avvenuto sgravio, senza addurre alcun elemento concreto per giustificare a distanza di quasi otto anni dai fatti il provvedimento ablatorio e non aveva, inoltre, tenuto conto che durante il lungo tempo trascorso, NOME non solo era rimasta amministrata dallo stesso soggetto, ma aveva anche acquisito un proprio impianto di distribuzione di carburanti, rendendo in tal modo più capiente il patrimonio societario; il Tribunale non aveva considerato che nel corso dei tre mesi nei quali COGNOME era rientrato in possesso dei suoi beni non ne aveva disposto, consentendone così la nuova totale ablazione, eccezione fatta per i costi sostenuti per il ripristino dell’attività c conseguenti oneri verso dipendenti e fornitori.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al primo assorbente motivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che agisce per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme evase, con la Conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264789, Sez. 3, n. 2299 del 06/12/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 36309 del 2019 del 13/06/2019, Recupero, non mass.; Sez. 3, n. 355 del 09/05/2018, P.M. in proc. Semini, non mass., Sez. 3, n. 3985 del 07/11/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 28575 del 20/02/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 19994 del 17/04/2017, COGNOME, non mass.). Si è chiarito, in queste pronunce, che il profitto confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria (Sez. 3, n. 9578 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254748). Ma diversamente dal caso della sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale, che non fa venire meno la pretesa
tributaria, laddove vi sia una pronuncia di annullamento con conseguente provvedimento di sgravio dell’RAGIONE_SOCIALE, la situazione è tutt’affatto diversa. Come già chiarito da Sez. 3 n. 36309 del 13/06/2019, Recupero non mass., lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall’annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall’ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa. Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’RAGIONE_SOCIALE ha, invero, natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale (Sez. 5, n. 34912 del 07/03/2016, Machì, Rv. 267832). Lo sgravio rende privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza dì qualsivoglia “attuale” pretesa erariale: a seguito non solo dell’annullamento degli avvisi di accertamento, ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del debito tributario, non sussistono pretese erariali da salvaguardare e diventa, quindi, illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente (Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, dep. 2021, Soave, Rv. 281586)
3. Dopo che la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva invitato il giudice del rinvio ad esaminare i documenti prodotti, tratti dall’Area riservata dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, nel rilevare che detti documenti, non valevano a provare lo sgravio, non ha tenuto conto della normativa richiamata nel ricorso. Come osservato dal ricorrente, invero, non pare esservi dubbio che i provvedimenti di sgravio in atti si riferiscono proprio agli accertamenti dell’amministrazione finanziaria anno 2015 e anno 2016, stante la coincidenza RAGIONE_SOCIALE date di notifica degli avvisi di accertamento impugnati, oggetto di sgravio, riportati nelle sentenze di annullamento della Commissione Tributaria. La mancata coincidenza dei numeri indicati negli atti di accertamento dell’amministrazione finanziaria e in quelli dell’agente di riscossione è conseguente al fatto che, a seguito della presa in carico del debito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, viene assegnato un numero che è necessariamente diverso dal numero di accertamento assegnato dall’Ente impositore. La mancata coincidenza degli importi è conseguente al fatto che l’amministrazione finanziaria iscrive a ruolo un terzo RAGIONE_SOCIALE imposte evase nonché un terzo degli interessi maturati ed inoltra la pratica all’Agenzie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossioni, che, con “avviso di presa in carcio” la annota nel cassetto fiscale del contribuente.
La documentazione prodotta vale a provare, dunque, l’avvenuto sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria del debito e del conseguente profitto cui si
riferisce il reato tributario, in relazione al quale è stato disposto il sequestro. Co la conseguenza che l’apposizione del vincolo reale sui beni, in modo da garantire il recupero RAGIONE_SOCIALE somme evase, non ha più ragione di essere, per essere venuta meno la pretesa dell’Ente impositore e con essa il profitto del reato contestato.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che quanto sequestrato al COGNOME deve essere restituito all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto sequestrato al COGNOME all’avente diritto.