Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3242 Anno 2023
LA CORTE Data Udienza: 12/10/2022
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
TERZA
NOME COGNOME
VITO
NOME
NOME COGNOME
VITTORIO PAZIENZA
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D.V.
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V.V.
!nato ili omissis avverso la sentenza del
14/10/ 2020
della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e
Sent. n. sez.
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12/10/2022
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Pubblico Ministero, in persona
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Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le
conclusioni del
difensore di
fiducia del
l
V.V.
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AVV_NOTAIO
NOME, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le
conclusioni del
difensore di
fiducia del
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COGNOME, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ricorso trattato ai sensi ex art.
23, comma 8 del D.L. n.
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–
–
SENTENZA
–
D.V.
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NOME. NOME
137/ 2020
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RITENUTO IN FATTO
l.Con sentenza del 20/01/2021, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sulle impugnazioni proposte, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti, sigg.ri l D.V. lei V.V. l avverso la sentenza del 01/02/2017 del GUP del Tribunale di Lamezia Terme che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il primo colpevole del reato di cui al capo A (artt. 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8, 4, n. 7, legge n. 75 del 1958) e il secondo del reato di cui al capo G (artt. 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8, legge n. 75 del 1958) condannandoli, , alla pena, ridotta per il rito, di due anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, il l D.V. ~ e di due anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, ili V.V. ~ ha escluso l'aumento per la continuazione nei confronti di quest'ultimo rideterminando la pena nella misura d[, un anno e quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, e ha confermato nel resto la condanna e la pena inflitta in primo grado ali D.V. l
2.Per l'annullamento della sentenza propongono distinti ricorsi ili D.V. led ; J! V.V. l
3.1 D.V. l articola i seguenti motivi.
3.1.Con il primo deduce la violazione degli artt. 268, comma l, cod. proc. pen., e 89, disp. att. c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche in conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte dell'interprete, dei verbali di trascrizione, non essendo sufficiente la mera indicazione del nominativo. Deduce, altresì, il vizio di mancanza di motivazione sul punto.
3.2.Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del reato a lui ascritto, avendo egli effettuato un servizio alla persona e non all'attività di meretricio svolta, e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese dalle persone offese.
3.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e alla commisurazione della pena
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V.V.
l propone quattro motivi.
4.1.Con il primo deduce l'erronea applicazione e interpretazione degli artt. 8, 12, 16 e 21, cod. proc. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente al rigetto dell'eccepita incompetenza del Tribunale di Lamezia Terme. Aggiunge che l'eccezione Ł fondata perchØ: a) il
reato a lui ascritto Ł stato commesso nel territorio di San Ferdinando (RC); b) non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati ascritti agli altri coimputati
4.2.Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità e comunque la nullità delle intercettazioni telefoniche per le stesse ragioni allegate dali D.V. l con il primo motivo del ricorso di questi.
4.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 3, n. 8, legge n. 75/1958, nonchØ la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato a lui attribuito. Manca, in particolare, qualunque profilo della condotta di sfruttamento della prostituzione; la conoscenza dell'attività di meretricio svolta dalla propria fidanzata costituisce un elemento del tutto neutro. Sul punto si registra il travisamento delle dichiarazioni rese in incidente probatorio dalla persona offesa che aveva affermato di aver sempre gestito personalmente e per le proprie esigenze (e di quelle della figlia) i proventi dell'attività in questione.
4.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e illogica in relazione alla commisurazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l .I ricorsi sono inammissibili.
2.11 ricorso di l D.V. 1.
2.1.II ricorrente Ł stato condannato in primo grado alla pena (confermata in appello) di due anni e quattro mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa perchØ ritenuto penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8, e 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, per aver favorito la prostituzione di cinque donne che quotidianamente accompagnava con la propria autovettura dalla stazione ferroviaria al luogo del meretricio, riprendendole a fine giornata e riportandole in stazione.
2.2.11 fatto risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, ricostruito in base alle dichiarazioni delle donne, agli esiti dei servizi di o.c.p., alle intercettazioni.
2.3.Tanto premesso, il primo motivo Ł generico e manifestamente infondato.
2.4.Riferisce il primo Giudice che le conversazioni in lingua straniera erano state tradotte con l'ausilio di un interprete che però non aveva sottoscritto i verbali di trascrizione. Il ricorrente ne trae argomento per ribadire l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per violazione deglì artt. 268, comma l, cod. proc. pen. e 89, disp. att. c.p.p.
2.5.0rbene, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi ì n cui con il ricorso per cassazione sì lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità 1 l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'll/05/2017, Rv. 270303 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/ 11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015', Rv. 262011 Ol; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452- 01).
2.6.11 ricorrente, a fronte di un quadro probatorio che si nutre di prove ulteriori e diverse (testimonianze delle donne e servizi di o.c.p.), non assolve all'onere di spiegare come tale quadro risenta della mancanza delle intercettazioni.
2. 7.In ogni caso, si tratta di eccezione totalmente infondata.
2.8.Secondo l'orientamento prevalente della Corte di cassazione, l'omessa indicazione, nel verbale dì esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non Ł causa di inutilizzabilità dei risultati df tali operazioni, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente ìndicatl dall'art. 271 cod. proc. pen., nŁ di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen. (SŁz. 5, n. 7030 del 16/01/2020, COGNOME, Rv. 278659 01; Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272683 01; Sez. 5, n,. 11060 del 17/11/2017, COGNOME, Rv. 272863 01; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, COGNOME, Rv. 27215101; Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269985- 01).
2.9.Secondo un diverso orientamento, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, delle generalità dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione, rende inutilizzabili le conversioni in Hngua straniere (Sez. 3, n. 31454 del 04/11/2015, dep. 2016, Burcea, Rv. 267738 01; Sez. 3, n. 49331 del 12/11/2013, MUka, Rv. 257291 01).
2.10.Un terzo orientamento sostiene che, con riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni effettuate da stranferi 1 la Incertezza assoluta sul nome dell'interprete intervenuto in occasione delle operazioni integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello (Sez. 1, n.. 12954 del 29/01/2008, Rv. 24027.3- 01).
2.11.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle suddette ipotesi perchØ Ł certo e non contestato che i verbali di trascrizione operati dalla PG indicano il nome dell'interprete. Ciò che si contesta Ł la mancata sottoscrizione del verbale da parte deWinterprete stesso. E, tuttavia, pur a fronte della varietà delle soluzioni ermeneutiche proposte, nessuno degli indirizzi sopra citati pretende che l 'interprete firmi anche i verbali che lo indichino come interveniente alle operazioni e ciò per l'evidente motivo che il verbale deve essere sottoscritto unicamente dall'agente o ufficiale di PG che lo redige, non da persone che sono intervenute nello svolgimento delle operazioni delle quali il redattore deve dar conto nei termini indicati dall'art. 89, disp. att. c.p.p. (artt. 357, comma 3, 373 e 142 cod. proc. pen.).
2.12.11 secondo motivo Ł manifestamente infondato e proposto per motivi 110n consentiti dalla legge nella fase dì legittimità .
2.13.Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, l'accompagnamento abituale e non occasionate con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostìtu isce rappresenta di per sØ una attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione, poichØ, conformemente alla ratio della norma, comporta la creazione di piø facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall'intento speculativo dell'agente (Sez. 3, n. 16689 del 14/12/2017, Rv. 272554; Sez. 3, n. 12633 del 29/09/1999, Rv. 214802; Sez. 6, n. 45250 del 09/11/2012, Rv. 254003; Sez. 3, n. 3420 del 12/06/1975, Rv. 133371; cfr., altresì, Sez. 3, n. 11575 del 04/02/2009, Rv. 243121, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione Ł irrilevante Il movente dell'azione, in quanto Ł sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio, non rilevando che l'accompagnamento della prostituta sul luogo del meretricio sia motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia; in senso conforme, Sez. 3, n. 12791 del 16/10/1987, Rv. 177261; nel senso che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, atteso che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a princìpì di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta, cfr. Sez. 3, n. 36392 del 18/05/2011, Rv. 251232; Sez. 3, n. 1716 del 09/11/2004, Rv. 230661; Sez. 3, n. 44918 del 14/10/2004, Rv. 230422; Sez. 3, n. 16536 del 14/02/2001, Rv, 218870).
2.14.La condotta descritta dalla sentenza integra a pieno titolo il reato contestato al ricorrente il quale, però, deduce il contrasto della motTvazione con le testimonianze rese dalle persone offese delle quali, però, non deduce Il
travisamento, rendendo inammissibillmente fattuali le proprie argomentazioni inidonee pertanto a sovvertire il fatto così come descritto.
2.15.11 terzo motivo Ł anch'esso inammissibile.
2.16.Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla, come nel caso di specie, la piø idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
3.11 ricorso dii V.V.
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3.1.11 ricorrente Ł stato condannato in primo grado alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa perchØ ritenuto penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 3, n. 8, legge n. 75 del 1958, per aver sfruttato il meretricio posto in essere dalla propria compagna facendosi consegnare i relativi proventi.
3.2.1n questo caso, il fatto risulta ricostruito in base all'esame delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra l'uomo e la donna, agli esiti dei servizi di o.c.p., alle dichiarazioni della donna.
3.3.La Corte di appello, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, ha concesso i doppi benefici, ha confermato nel resto.
3.4.Tanto premesso, il primo motivo Ł manifestamente infondato.
3.5.Si tratta di giudizio abbreviato definito prima che l'art. l, comma 43, legge 23/06/2017, n. 103, aggiungesse all'art. 438 cod. proc. pen., il comma 6bis, che ha espressamente escluso la possibilità di dedurre ogni questione sulla competenza territoriale del giudice in caso di richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare.
3.6.Vale, dunque, nel caso di specie il principio affermato da Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612 01, secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale Ł proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.
7.11 ricorrente non deduce, nØ ne dà prova documentale, di aver reiterato in sede di giudizio abbreviato l'eccezione di incompetenza già dedotta e respinta
in sede di udienza preliminare. Non Ł dunque vero che la rinuncia al giudice naturale costituisce moneta di scambio per accedere al rito a prova contratta; Ł piuttosto vero che la mancata riproposizione dell'eccezione comporta la tacita rinuncia a farla valere.
3.8.11 secondo motivo propone le medesime questioni già dedotte con il primo motivo del ricorso a firma del l D.V. ~ E' sufficiente, pertanto, richiamare quanto già ampiamente esposto in sede di scrutinio di detto ricorso.
3.9.11 terzo motivo Ł generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.10.La Corte di appello indica le conversazioni telefoniche come prova inoppugnabile dello sfruttamento del meretricio: la donna lo aveva persino rinfacciato al suo compagno; la forza evocativa del fatto che tale prova ha (la consapevolezza dell'attività svolta dalla donna, l'utilizzo dei relativi proventi) viene svilita dal ricorrente proponendone una spiegazione alternativa non solo sganciata da qualsiasi deduzione di travisamento del contenuto di tali conversazioni ma fondata sull'ampio richiamo al contenuto di altre prove delle quali nemmeno viene dedotto il travisamento.
3.ll.In ultima analisi, il vizio di motivazione viene surrettiziamente utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato in chiara violazione dei limiti posti alla cognizione della Corte di cassazione (e alla correlata deducibilità dei motivi) dall'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.
3.12.La Corte di appello fa piuttosto buon governo del principio piø volte affermato da questa Corte di cassazione (e che deve essere qui ribadito) secondo il quale configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare (Sez. 3, n. 28042 del 29/11/2016, dep. 2017, Rv. 270279 01; Sez. 3, n. 21089 del 27/02/2007, Rv. 270279- 01; Sez. 3, n. 19644 dell'll/03/2003, Rv. 224289 01). La circostanza (non dimostrata) che i proventi del meretricio venivano utilizzati per concorrere alle spese del menage familiare sostenute pro› quota anche dal ricorrente, convivente more uxorio (nel caso di specie l'affitto dell'abitazione ove i due convivevano e il pagamento delle utenze), non rende la condotta penalmente irrilevante poichØ non esclude l'ingiusto (e consapevole) profitto che l'uomo ne ritraeva risparmiando sulle relative spese.
3.13.Anche l'ultimo motivo Ł manifestamente infondato.
3.14.La Corte di appello ha applicato una pena (tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, poi ridotta per le generiche e la diminuente del rito)
inferiore alla media edittale del reato (quattro anni) e di certo piø prossima al (e tutt'altro che lontana dal) minimo.
3.15.PoichØ l'irrogazione del minimo edittafe non costituisce un diritto dell'imputato nØ, correlativamente, una condizione che limita l'esercizio della discrezionalità tecnica attribuita al giudice di merito nella commisurazione della pena, deve essere ribadito l'insegnamento di questa Corte di cassazione secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto delta media edittale, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. '265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
4.AIIa declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchØ del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualì e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
di gli 196/03 dalla In ca50 del presente provvedímento omettere le generalità e