Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24598 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE
nei confronti di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Firenze, in accoglimento del ricorso degli indagati, COGNOME e COGNOME, ha annullato il decreto di sequestro preventivo di un capannone, attrezzature e macchinari e della somma di 115.746 euro, in relazione ad una indagine a loro carico per il delitto per il reato di cui all’art. 603 bis, comma 1., nn. 2 e comma 4, n. cod. pen. per avere, quale legale rappresentante il primo e cogestrice di fatto la seconda della ditta “RAGIONE_SOCIALE di COGNOME“, sfruttato la manodopera di più lavoratori con reiterata corresponsione di una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi di lavoro e sproporzionata per difetto rispetto all qualità ed alla quantità del lavoro prestato, con violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo, sottoponendoli a condizioni di lavoro ed alloggiative degradanti ed approfittando del loro stato di bisogno, tra Marzo 2018 e Dicembre 2019. Si tratta di tre cittadini africani e di altri cinque lavoratori extracomunitar Con l’aggravante che il numero dei lavoratori reclutati fosse superiore a tre (art. 603-bis, comma 4, n. 1, cod. pen.). In Signa (FI), dal marzo 2018 fino al dicembre 2019.
Per quanto concerne il denaro, sequestrato in previsione della stia confisca quale profitto del reato, l’importo era stato determinato dal RAGIONE_SOCIALE sommando la retribuzione dovuta coi contributi previdenziali non versati; il periculum in mora era stato individuato nella facile dispersione del denaro liquido “in ragione della dinamicità commerciale allo stato riscontrata sui conti correnti degli indagati, nonché sul sospetto avvicendamento tra la ditta “RAGIONE_SOCIALE di COGNOME” e la ditta “RAGIONE_SOCIALE“. Dalla documentazione inerente l’esecuzione del sequestro si apprende che l’immobile è stato dato in affitto dallo COGNOME alla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, in trattative per concretizzare una proposta di acquisto formulata nel 2022 e non ancora conclusa.
Un primo decreto di sequestro, emesso il 25-28 agosto 2023, veniva annullato dal Tribunale del Riesame di Firenze il 12 dicembre 2023 per omessa trasmissione degli atti d’indagine.
Un secondo decreto di sequestro veniva stato emesso il 15-16 dicembre 2023, del tutto analogo al precedente.
Avverso tale decreto proponevano riesame lo NOME e la COGNOME, con riserva di indicare i motivi e all’udienza di discussione il difensore incentrava le sue difese sull’inconsistenza del fumus commissi delicii, trovando sostegno le accuse sulle dichiarazioni di soli 3 dipendenti su dodici, de quali affermava la scarsa attendibilità, considerato il comportamento tenuto e descritto dalle dichiara-
zioni rese dagli altri dipendenti e già allegate dalla difesa nel primo ricorso per riesame. Lamentava poi l’omessa trasmissione delle dicniarazioni rese quali persone informate sui fatti dalle dipendenti italiane COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME pertanto per il dissequestro dei beni.
Il ricorso veniva accolto in data 6 febbraio 2024 con conseguente dissequestro e restituzione dei beni agli aventi diritto.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità, poiché pur ritenendo generiche e poco attendibili le dichiarazioni rese al difensore in sede di indagini difensive, ha ugualmente ritenuto potessero superare quelle delle persone offese, sentite anche nel contraddittorio tra le parti in sede di incidente probatorio, e le altre risultanze investigative.
In particolare, evidenzia il Pm ricorrente che lo stesso Tribunale riconosce che le dichiarazioni dei testimoni sentiti dal difensore sono “dichiarazioni caratterizzate da una certa genericità (non si parla di date, non si parla di comportamenti attribuiti ai singoli, ma in generale ai dipendenti africani, che poi erano solo le persone offese) e rese anche da persone che hanno lo stesso cognome dell’indagato o dell’indagata”, ma nonostante questo le ritiene tali da superare le dichiarazioni rese dalla persone offese in fase di indagine e nell’incidente probatorio. Quindi, pur avendo riconosciuto la genericità delle dichiarazioni generiche e la loro scarsa attendibilità (in quanto provenienti da persone che potrebbero avere un interesse ad alleggerire la posizione degli indagati), ci si duole che il tribu nale abbia poi concluso che esse siano in grado di smentire le persone offese e le altre risultanze investigative, al punto da non consentire di configurare non tanto i gravi indizi di colpevolezza, ma neanche il funnus commissi delicti.
Sarebbero evidenti, quindi, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, che mostrerebbe palesi lacune logico-ricostruttive e che non consente di comprendere le ragioni della decisione del Tribunale. E – prosegue il ricorso anche ove si volesse prescindere dalla genericità e dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni, la motivazione risulta viziata in quanto il Tribunale non ha tenuto conto della diversa valenza probatoria delle dichiarazioni delle persone offese rispetto a quelle dei testi ascoltati dal difensore. Invero, le persone offese, dopo essere state sentite dalla polizia giudiziaria, sono state ascoltate nel corso di un lungo incidente probatorio, sottoponendosi al contraddittorio delle parti e alle domande del giudice e confermando, a distanza di tempo, le dichiarazioni già rese alla polizia giudiziaria; i testimoni addotti dal difensore, invece, sono sta sentiti solo dal difensore e non sono stati controesaminati dal Pubblico Ministero e dal giudice. Non sarebbe possibile, pertanto, in questa fase porre sullo stesso
piano le dichiarazioni rese in incidente probatorio, con le garanzie del dibattimento, rispetto a quelle sentite solo da una delle parti processuali.
La motivazione del tribunale risulterebbe, pertanto, illogica e contraddittoria anche sotto questo aspetto.
Si evidenzia, inoltre, che i testi della difesa COGNOME, COGNOME e COGNOME non sono mai stati visti dalla PG sul luogo di lavoro né mai sono stati controllati sul luogo di lavoro nel corso delle indagini svolte e degli accertamenti effettuati E per il PM ricorrente trattasi di circostanza che ulteriormente avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da tali soggetti.
Anche per tale motivo la motivazione del Tribunale risulterebbe illogica e contraddittoria.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata,con tutte le conseguenze di legge.
In data 9 aprile 2024 è stata depositata memoria scritta a firma dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME e COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. in data 18 aprile 2024 ha rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ed invero, mentre l’art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge, il PM ricorrente specificamente, in rubrica ed anche nel corpo del ricorso, lamenta “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) c.p.p.”.
va sottolineato che è vero che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296). Ed è stato anche precisato che è
ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Ciò perché, di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Ma nel caso in esame, si è senz’altro al di fuori di tali ipotesi perché il tribunale fiorentino ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente e, per contro, il ricorso proposto dal locale PM sarebbe comunque inammissibile, per genericità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che fa leva non solo e non tanto sulle dichiarazioni verbalizzate dal difensore, ma piuttosto sulla inattendibilità dei tre lavoratori asseritamente sfruttati (due dei tre peraltro sono indagati per reati connessi al traffico di stupefacenti ed uno è stato sottoposto anche a custodia cautelare in carcere) e sulla sostanziale irrilevanza delle indagini di polizia giudiziaria, oltre che su alcuni elementi emersi dalle stesse dichiarazioni dei lavoratori (in particolare: la disponibilità di un immobile in cui abitare senza pagare alcun canone per alcuni mesi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/05/2024