Sfregio Permanente: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di sfregio permanente, un reato di grave allarme sociale disciplinato dall’art. 583-quinquies del codice penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato, confermando la sua responsabilità penale e fornendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alla valutazione delle prove.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) e, appunto, di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), aggravati ai sensi dell’art. 585 c.p. A ciò si aggiungeva una contravvenzione legata alle armi.
La Corte d’Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ma confermando nel resto la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, concentrando le proprie censure esclusivamente sulla configurabilità del reato di sfregio permanente.
L’inammissibilità del Ricorso e la valutazione dello sfregio permanente
Il motivo centrale del ricorso lamentava una presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, non era stata adeguatamente provata la sussistenza dello sfregio permanente.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto logica e coerente, basata anche sulle risultanze di una perizia tecnica. Era stato accertato che la condotta dell’imputato aveva provocato sul volto della persona offesa una cicatrice che ne turbava l’armonia, descritta in dettaglio nella sentenza e localizzata in una zona visibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici o giuridici.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva dato conto in maniera non manifestamente illogica del perché la cicatrice costituisse uno sfregio permanente. Aveva descritto la lesione, la sua posizione e il suo effetto sull’estetica del volto. Il ricorso, invece, non ha dimostrato un ‘travisamento della prova’, ovvero non ha provato che i giudici d’appello avessero fondato la loro decisione su una prova inesistente o interpretata in modo palesemente distorto. La critica del ricorrente si risolveva, di fatto, in un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dalla corte territoriale, un’obiezione non ammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente destinata al rigetto. La decisione ribadisce quindi un importante monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici e dimostrabili della sentenza impugnata, e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Quando una cicatrice integra il reato di sfregio permanente?
Secondo la Corte, il reato di sfregio permanente si configura quando la condotta produce sul volto della vittima una cicatrice che ne ‘turba l’armonia’, alterando in modo permanente l’aspetto estetico.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata logica e coerente, e il ricorrente non ha dimostrato un ‘travisamento della prova’, ovvero che i giudici avessero frainteso o ignorato elementi di prova decisivi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata equamente dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Parma, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinquies, entrambi aggravati ex art. 585 cod. pen. (capo A), nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 4 I. 110/1975 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo B), riducendo la pena a lui irrogata e confermando le residue statuizioni;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 583-quinquies cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera non manifestamente illogica (alla luce, anzitutto, di quanto riscontrato dal perito nominato dallo stesso Collegio di appello) del fatto che la condotta dell’imputato abbia prodotto sul volto della persona offesa una cicatrice che ne turba l’armonia (cicatrice descritta compiutamente in sentenza, dando conto pure della sua collocazione sul viso della persona offesa) e il ricorso non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.