Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25210 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOSAMPIERO il 19/11/1962
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 673 proc. pen. di revoca, per abrogazione della norma incriminatrice, della sentenza n. 412/2011 del 17 giugno 1982 (irrevocabile il 25 settembre 1982) del Tribunale militare di Verona con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 151 cod. pen. mil . di pace, commesso il 18 gennaio 1982.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 606, comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. ha dedotto la violazione dell’articolo 2 cod. nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, in particolare, ha eccepito che, al contrario di quanto ritenuto giudice dell’esecuzione, non vi sarebbe continuità tra le leggi succedutesi n tempo in quanto il servizio militare di leva obbligatorio è stato interamente abol in tempo di pace dalla legge n. 331 del 2000, potendo essere ripristinato soltan in tempo di guerra o in situazioni assimilate, laddove ricorrano i presupposti legge.
Non sarebbe logica l’affermazione del giudice secondo cui il servizio di leva obbligatorio non è stato abrogato essendone stata limitata solo l’operatività specifiche situazioni e a casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, in qua perché l’operatività della leva possa sussistere, occorre che essa sia pr ripristinata.
In tal senso deporrebbero una serie di dati; in particolare, la formulazio letterale dell’articolo 1929 del d. Igs n. 66 del 2010, che utilizza il te «ripristino» evidenziando che si ripristina un servizio dopo la sua abolizione e n dopo la semplice sospensione ; la circostanza per cui il servizio di leva può esse ripristinato solo con la procedura prevista dal comma 2 della predetta disposizion militare; che inoltre, l’articolo 2268, comma 1, n. 840) del d.lgs. n. 66 del 2 ha abrogato l’articolo 1 comma 3, della legge 958 del 1986 che stabiliva che «sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini…».
Infine, sul presupposto che sul tema vi è contrasto giurisprudenziale tr quanto affermato da due sentenze adottate dalla Prima Sezione della Corte di
Cassazione, sentenze n. 7628 del 2006 e n. 10424 del 2010, il ricorrente ha chiesto che il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi del articolo 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. la violazione di legge in riferimento all’ art. 665 cod. proc. pen. e all’ art. 402 cod. proc. pen. mil . pace, dai quali deriva che a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che l’ha pronunciato e quindi nella fattispecie il Tribunale militare di Verona.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Deve rilevarsi che, secondo l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 151 cod. pen. mil . pace non è stato abrogato.
Nella sentenza Sez. 1, n. 9275 del 2024 (non massimata) si è evidenziato che «questa Corte ha già avuto modo di affermare che le disposizioni normative, che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militar di leva sono norme integratici del precetto penale relativo alle condotte di rifiuto d servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 3 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l’art. 2, comma quarto, cod. pen. con la conseguenza della non punibilità della condotta di chi, essendo obbligato al sevizio militare, ha rifiutato di prestarlo, sal che – come nel caso di specie, non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, COGNOME, Rv. 233446). Infatti, ciò non significa che la norma incriminatrice di cui all’art. 151 cod. pen. mil . pace (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia st abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226 del 2004, arti.). Pertanto, non può parlarsi di abrogazione e di cessazione degli effetti penali delle relative sentenz irrevocabili, in quanto il servizio di leva è stato soltanto sospeso e non g definitivamente abolito. 2.1. Inoltre, a seguito dell’istituzione del servizio milit professionale, realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art comma secondo, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta ora sussumibíle nella nuova fattispecie di cui all’art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010, dato che il n testo normativo è sovrapponibile al precedente e che la pena prevista (reclusione da sei mesi a due anni) è rimasta immutata (Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270580). 2.2. Del resto, anche anteriormente alla emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010, denominato codice dell’ordinamento militare (entrato i vigore il 10 ottobre 2010), la maggioritaria giurisprudenza di legittimità ave affermato che la fattispecie di reato in esame, non essendo stata abolita, è regola dal quarto e non dal secondo comma dell’art. 2, cod. pen., secondo cui se la legg del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quel le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronuncia sentenza irrevocabile. 3 2.3. Deve poi rilevarsi che il reato per il quale il ricor è stato condannato non viene meno a seguito della successiva previsione del servizio civile, dato che tale facoltà non sussisteva al momento del suo rifiuto prestare il servizio militare».
Tale pronuncia, come sopra osservato, si pone nel solco di numerosi precedenti conformi (sez. 1, Sentenza n. 10424 del 24/02/2010 Rv. 246396 – 01 Massime precedenti Conformi: N. 16228 del 2006 Rv. 233446 – 01, N. 21823 del 2006 Rv. 234623 – 01, N. 24270 del 2006 Rv. 234839 – 01, N. 26290 del 2006 Rv. 235003 01, N. 42339 del 2006 Rv. 235582 – 01, N. 12363 del 2007 Rv. 236224 – 01, N. 43709 del 2007 Rv. 238685 – 01) che qui si intendano ribadire, rispetto a precedenti arresti espressivi di un orientamento difforme (sentenze n. 12316 del 2005 Rv. 231721 – 01, N. 27419 del 2005 Rv. 231723 – 01, N. 7628 del 2006 Rv. 233445 0) che si reputano superati, ragione per cui non sussistono le condizioni pe accogliere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Tanto premesso, considerato che alla luce degli arresti giurisprudenziali riportati il reato di cui all’art. 151 cod. pen. mil . pace non è stato abrogato, permane la giurisdizione militare, sicché deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del gi dell’esecuzione del Tribunale di Padova il quale non avrebbe potuto pronunciarsi sull’istanza di revoca della sentenza per aboliti° criminis, spettando tale pronunc ai sensi dell’art. 402 cod. pen. mil . pace, al giudice dell’esecuzione militare.
Del resto, in relazione ad un caso, analogo a quello in esame, concernente un’istanza di revoca per “abolitio criminis”, la Corte di Cassazione ha confermato l decisione di rigetto del giudice militare, in funzione di giudice dell’esecuzio ribadendo il principio secondo cui la sospensione del servizio militare di lev previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizi
del servizio militare obbligatorio, il quale continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al
tempo di pace, ai sensi dell’art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331, applicandosi pertanto il quarto e non il secondo comma dell’art. 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 21823
del 11/04/2006, NOME, Re. 234623 – 01).
Alla luce di quanto osservato, si impone, ai sensi dell’art. 620, comma 1, letto.
b) cod. proci. pena., l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché adottato da giudice ordinario, anziché dal giudice militare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale militare di Verona per l’ulteriore corso. Si comunichi ala Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Così deciso, il 26 marzo 2025.