Sequestro Veicolo per Mancanza di Assicurazione: La Cassazione Fa Chiarezza
Guidare senza una valida copertura assicurativa è una delle infrazioni più gravi previste dal Codice della Strada, con conseguenze immediate e severe per il proprietario del mezzo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5025/2024, ha ribadito la correttezza della procedura di sequestro veicolo in questi casi, dichiarando inammissibile il ricorso di un automobilista che contestava tale misura. Questa decisione rafforza un principio fondamentale e serve da monito per tutti gli utenti della strada.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un automobilista avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva già confermato la legittimità delle sanzioni applicate per la violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada, ovvero la circolazione con un veicolo sprovvisto di assicurazione RC Auto.
Il ricorrente, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione. Il motivo centrale del suo ricorso si basava sulla contestazione della misura applicata al suo veicolo: a suo dire, le autorità avrebbero dovuto disporre un fermo amministrativo anziché un sequestro veicolo.
La Decisione della Cassazione sul Sequestro Veicolo
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno osservato che il motivo di ricorso non era altro che la riproposizione della stessa identica censura già avanzata e adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato pienamente l’operato dei giudici di merito. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e inequivocabile della normativa vigente. La Corte ha sottolineato come la scelta tra sequestro e fermo non sia discrezionale, ma direttamente prevista dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono nette e concise. La Corte ha ribadito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la legge, rilevando che la violazione dell’articolo 193, comma 4, del Codice della Strada comporta, come conseguenza diretta, il sequestro amministrativo del mezzo da parte dell’organo di polizia che accerta l’infrazione.
Il ricorso è stato quindi ritenuto una sterile ripetizione di argomentazioni già esaminate e confutate. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo aspetto evidenzia come un ricorso infondato possa tradursi in un ulteriore e significativo onere economico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la sanzione per la guida senza assicurazione è il sequestro amministrativo del veicolo, non il fermo. La decisione serve da importante promemoria sulle gravi conseguenze di tale infrazione e sulla scarsa probabilità di successo di ricorsi che mirano a contestare l’applicazione letterale della norma.
Per gli automobilisti, l’implicazione pratica è evidente: è fondamentale assicurarsi di avere sempre una copertura assicurativa valida per non incorrere non solo in pesanti sanzioni pecuniarie, ma anche nella perdita temporanea della disponibilità del proprio veicolo. Tentare di contestare una misura sanzionatoria chiaramente definita dalla legge, come dimostra questo caso, può portare a conseguenze economiche ancora più gravose.
Cosa succede se si guida un veicolo senza la copertura assicurativa obbligatoria?
Secondo la legge, e come confermato da questa ordinanza, alla violazione dell’art. 193 del Codice della Strada consegue il sequestro amministrativo del veicolo da parte dell’organo di polizia.
È possibile contestare il sequestro amministrativo del veicolo sostenendo che doveva essere applicato il fermo amministrativo?
No, questo caso dimostra che tale contestazione è infondata. La Corte di Cassazione ha chiarito che il sequestro amministrativo è la misura corretta e prevista dalla legge per la guida senza assicurazione, rendendo un ricorso basato su tale motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso come questo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta che il veicolo sottratto fosse sottopost sequestro amministrativo piuttosto che a fermo amministrativo è riproduttivo di identi censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che alla violazione dell’art. 193, comma 4, Codice della Strada consegua il sequestro amministrativo del mezzo da parte dell’organo di polizia (pag. 3 sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.