Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MINIATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Proc. Gen. che si è riportato alla memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato COGNOME, del foro di PISA, in difesa di COGNOME NOME, il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l’ cautelàre avverso l’ordinanza del GIP che, in data 8/1/2024, aveva respinto l’istanza restituzione di un veicolo, intestato al terzo interessato NOME NOME NOME sottopost – sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e de 240-bis cod. pen., in quanto riconducibile a NOME COGNOME, convivente della NOME e imputato per reato di cui agli articoli 73 e 80 T.U. Stupefacenti.
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con cui è stata eccepi mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto emesso dal GIP, il quale si era limitato richiamare per relationem il parere del pubblico ministero, che tuttavia non era stato allega materialmente e perciò era rimasto ignoto alla parte, impedendole di ricostrui l’argomentazione posta a base del rigetto.
Dopo aver premesso che l’appello ha effetto interamente devolutivo, ha evidenziato la possibilità per il giudice del gravame di rimediare sia all’eventuale insufficienza che alla mancanza, anche grafica, della motivazione. Pertanto, il fatto che non fosse stato materialment allegato il parere del pubblico ministero, costituente, in quanto integralmente richiamat motivazione del provvedimento del GIP, non impediva di affrontare il merito RAGIONE_SOCIALE questio devolute alla cognizione del Tribunale, sulla base dell’atto di appello e dello stesso pa frattanto divenuto disponibile.
In relazione ai presupposti del sequestro finalizzato alla confisca allargata, il Trib quanto al fumus del reato-spia, ha evidenziato che NOME COGNOME, convivente di NOME, risultav indagato per il delitto di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.p.r. 309/9 aver egli contribuito all’importazione di circa 53 kg di cocaina, e perciò tratto in arresto 31 marzo 2023 e tuttora sottoposto a custodia in carcere.
Riguardo alla disponibilità da parte dell’indagato dell’automobile in sequestro, formalmen intestata all’appellante NOME NOME, ha rilevato che l’autore dell’illecito avesse in realtà il disporre del bene vincolato.
Ciò è stato ricavato, innanzituttot COGNOME dal rilievo della incapacità della stessa a sopportare il peso economico dell’acquisto del veicolo/effettuato nel giugno del 2022, al prezzo 25.800 eur di cui 1800 versati alla consegna e la restante parte dilazionata in rate mensili da euro 1 cadauna.
L’incapacità economica è stata accertata attraverso le indagini svolte dalla Guardia Finanza,dalle quali è emerso che la COGNOME x nel 2022 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per complessivi euro 5.185,33; nell’anno 2021, euro 8000 circa, nel 2020 euro 7000; nel 2019 euro 3500, avendo perciò ricavato dal suo lavoro un reddito mensile medio oscillante tra 300 700 euro, insufficiente a far fronte all’impegno economico assunto.
Oltre a ciò, è stato osservato che il veicolo sottoposto a sequestro costituiva l’unico m di trasporto di cui continuavano a disporre l’COGNOME ed il convivente NOME, posto che un autovettura, del valore di circa euro 45.000, acquistata da quest’ultimo ed immatricolata gennaio 2023, era stata esportata in Albania il 7 aprile 2023, pochi giorni dopo l’arresto stesso.
Inoltre, la NOME non aveva fornito documentazione comprovante eventuali giacenze di denaro sul proprio conto corrente, né aiuti da parte dei familiari; e da ciò il Tribunal ha t COGNOME , che il veicolo, solo fornnalmentetfosse intestato COGNOME alla donna, ma sostanzialmente COGNOME prieta di NOME o, comunque, appartenente in comune ai due conviventi.
In ordine al requisito della sproporzione tra il valore economico dell’automobile sequestr e le risorse lecite del soggetto indagato, anche sommate a quelle della NOME, dagli accertame della Guardia di Finanza era emerso che costui, nell’anno 2022, aveva percepito un reddito d lavoro dipendente pari ad euro 15.405,42, e nelle annualità precedenti redditi inferiori 13.600 nel 2021; euro 9.137 nel 2020; euro 3.544 nel 2019), per cui, anche sommando il reddito complessivo della coppia pari a circa €20.000 nell’anno 2022, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE spese necessari per ragioni di sussistenza, RAGIONE_SOCIALE spese di locazione dell’immobile occupato, del costo sosten per l’acquisto del veicolo esportato in Albania, era evidente la sproporzione tra il valore de e le capacità reddituali della coppia.
In ordine al requisito della ragionevolezza temporale del periodo intercorso fra l’acquist bene e la commissione del reato, il Tribunale ha rilevato che l’automobile era stata acquis ed immatricolata in Italia il 28 giugno 2022, circa nove mesi prima dell’arresto di NOME flagranza del reato-spia e, pertanto, tenuto conto della gravità del reato contestato al medesi rappresentativo del suo inserimento in un vasto gruppo criminale, in grado di organizza l’importazione in Italia di oltre 50 kg di cocaina, è stato ritenuto ragionevole che le economiche impiegate nell’acquisto derivassero dall’attività illecita.
D’altro canto, l’indagato, e così pure la terza interessata, non avevano adempiuto, a fro della esistenza dei suddetti elementi, all’onere di giustificare la provenienza mediante spec allegazione di elementi in grado di superare l’efficacia probatoria dei dati dimostrativi dall’accusai
NOME NOMENOME mediante il difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazi deducendo i motivi che, di seguito, si riportano nei limiti strettamente necessari alla deci come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1 Con il primo, ha eccepito violazione di legge processuale, sancita a pena di nullità, particolare riferimento all’articolo 125, comma 3, del codice di rito, avendo il Tribunale cau omesso di rilevare la nullità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza, proposta ai sensi dell 322 bis da parte del terzo interessato destinatario del sequestro, malgrado abbia riconosciu espressamente la carenza della motivazione, atteso che il parere richiamato per relationem non era stato allegato al testo dell’ordinanza, e comunque non reso disponibile alla difesa sino
discovery dagli atti, intervenuta soltanto a seguito della fissazione dell’udienza di trat dell’appello, impedendo alla difesa di esercitare compiutamente il diritto di impugnazione.
2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione di legge con riguardo alla disposizio di cui all’articolo 240 bis c.p., laddove contempla il requisito della disponibilità diretta della cosa per consentire l’ablazione patrimoniale in relazione a beni intestati a soggetti estranei al reato contestato nei confronti dell’imputato.
In primo luogo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto integra requisito della disponibilità, richiesto dall’articolo 240 bis, pur affermando nella stessa or che sul veicolo era ravvisabile una condivisione del possesso, ovvero una parziale disponibil da parte dell’indagato, applicando un concetto di disponibilità distante da quello elaborato giurisprudenza, il cui orientamento, in proposito, appare incompatibile con l’idea che “condivisione del possesso” o una “parziale disponibilità”, nei termini riprodotti dall’ordi possa essere sufficiente ad integrare il requisito in esame. Tra l’altro, come logica consegue dalla ritenuta disponibilità parziale, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato in m proporzionale alla disponibilità pro quota del soggetto indagato.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe viziato altresì dall’errore consisti nell’aver dedotto l’intestazione fittizia in capo ad NOME dalla asserita sproporzion valore del bene e la capacità reddituale e patrimoniale della stessa.
3.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è generico e perciò inammissibile.
La difesa lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. c) c.p.p. in r all’applicazione dell’art. 125 co. 3 c.p.p., per avere il Tribunale cautelare omesso di rile nullità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca di sequestro preventivo, in quanto p motivazione, atteso che il richiamato parere contrario del P.M., in cui sarebbero state espo le argomentazioni condivise per relationem, non era stato allegato all’ordinanza.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha da tempo precisato, in linea generale, che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvediment destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenu sostanziale RAGIONE_SOCIALE ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coere con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritt provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno
al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di cri eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).
11all Rispetto ai suddetti criteri, il ricorrente lamenta diràver avuto effettiva conoscenza del del pubblico ministero richiamato per relationem, ma non materialmente allegato al provvedimento impugnato, e reso disponibile soltanto a seguito della fissazione dell’udienza trattazione dell’appello. Tuttavia, – ed in ciò si ravvisa la genericità del motivo -, il ric ha dedotto che lo stesso non fosse ostensibile, non avendo prospettato di aver inutilment avanzato istanza diretta ad ottenere copia dell’atto richiamato, ovvero in qual modo il ri nella trasmissione, comunque avvenuta per la suddetta udienza, abbia irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
In linea generale, è utile rammentare che “contro le ordinanze emesse a norma degli artt.322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono propo ricorso per cassazione per violazione di legge”.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazio di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione separatamente previste dall’art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autono inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processua (lett. c) .
Pertanto, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto rico per cassazione a norma dell’art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentati posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico segui dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), ma non l’illogicità manifes che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motiv ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 1 Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916)
Dal confronto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni formulate dal Tribunale con i suddetti principi, si d ritenere che il provvedimento impugnato risponda ai requisiti di coerenza, completezza ragionevolezza, risultando perciò idoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito giudice.
Va premesso che, effettivamente, la presunzione relativa di illecita accumulazion patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art.12-sexies del decret 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all
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240-bis cod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intest un terzo.
In tal caso, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che ava concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del in modo che si possa affermare, con certezza, che il terzo intestatario si sia prestato alla tit apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannat e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spi ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatich spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisio concordanza, tali da costituire proya indiretta del superamento della coincidenza fra titol apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, COGNOME, 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, COGNOME, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, COGNOME, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, COGNOME, Rv. 239269-01).
La prova della titolarità apparente del terzo intestatario – la quale, come si è detto, in sulla pubblica accusa – non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito l’attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale ra proporzionalità è previsto dall’art.240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell’ind o imputato e non alla posizione dei terzi.
La dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei be seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l’accertamento di qualsiasi fatto di ril giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo all posizione dell’indagato o imputato, dall’art. 240-bis cod. pen.
In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulaz patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all’illiceità RAGIONE_SOCIALE stesse accumul può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell’asserto accusatorio natura fittizia dell’intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all’in imputato, specialmente rilevante in presenza di collegamenti tra gli interessati, di paren affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazion accusatoria della natura fittizia dell’intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone Rv. 254699-01).
Il Tribunale livornese si è attenuto ai suddetti principi, avendo ricavato l’intestazione in capo alla NOME ed il potere di fatto sul veicolo nelle mani di NOME sulla base di una s elementi concordanti.
In particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) il rapporto di convivenza uxorio tra i due; b) la sproporzione tra i redditi di accertata provenienza lecita della c l’impegno economico sotteso all’acquisto del veicolo, avendo la NOME percepito emolumenti variabili tra euro 300 ed euro 700 mensili, insufficienti a far fronte al pagamento dell mensili di euro 1000 cadauna concordate per l’acquisto del veicolo, ed NOME COGNOME introiti lec
inferiori alle spese dal medesimo sostenute nel medesimo arco di tempo; c) la mancanza fonti lecite di disponibilità economica; d)la destinazione del veicolo all’utilizzo an NOME, in quanto unico mezzo a disposizione della coppia, essendo stato accertat seconda autovettura acquistata dal medesimo era diretta all’esportazione; e) la r vicinanza temporale tra l’acquisto del veicolo oggetto di sequestro e la fiorente at del convivente, arrestato in flagranza per la sua partecipazione all’importazione di c cocaina.
Sulla convergenza di tali elementi – e non dunque sulla base di mera presunz Tribunale ha ritenuto che il veicolo sia stato acquistato con i proventi dell’attività COGNOME; e pertanto la motivazione non risulta manifestamente illogica.
Quanto alle osservazioni relative al fatto che nel provvedimento impugnato si fa ri alla “condivisione del possesso” ed alla “parziale disponibilità” del veicolo in capo conviventi more uxorio, la circostanza non è segno di contraddittorietà, non es incompatibile con la qualificata signoria della persona indagata sulla cosa, de dimostrazione – sulla base di plurimi elementi – della riconducibilità dell’acquisto proventi dell’attività illecita dello stesso NOME COGNOME.
Priva di rilievo è l’ultima obiezione, relativa al fatto che, in ipotesi di condivisi e del possesso, il sequestro avrebbe dovuto essere limitato alla quota dell’indagato trattandosi di sequestro di bene indivisibile, qual è l’autovettura, non può operare proporzionalità (cfr. in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 33090 del 22/06/2017 Cc. Rv 01)
3 All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagame spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la rico versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere carico della stessa, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.