Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45820 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vittorio Veneto il 08/04/1976 avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024, e depositata il 21 marzo 2024, il Tribunale di Bari, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 10 gennaio 2024, nella parte relativa a 16.800,00 kg. di tabacchi lavorati esteri, contenuti in 105 “colli”, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973.
(
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro osservando che il quantitativo di t.l.e. in sequestro, proveniente dalla Grecia, sbarcato nel porto di Bari e diretto, secondo la lettera di vettura internazionale, alla società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui è legale rappresentate NOME COGNOME costituisce cascame di tabacco, di cui al codice 2403, siccome fumabile in. pipa, attesi gli esiti di accertamenti tecnici effettuati in laboratorio.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME quale indagato, con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando due motivi, preceduti da una premessa, nella quale si rappresenta che in sede di riesame si era evidenziato che: a) l’attuale ricorrente era legittimato a proporre l’impugnazione in quanto indagato nel procedimento in cui è stato disposto il sequestro; b) le cose sequestrate costituiscono non “tabacco da fumo”, ma “cascame di tabacco”, a norma dell’art. 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto prodotto non preparato per la vendita al dettaglio.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253 e 255 cod. proc. pen. e 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla invalidità della motivazione in ordine ai profili del fumus commissi delicti, della qualificazione delle cose sequestrate e della loro pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato.
Si deduce che illegittimamente le cose sequestrate sono state qualificate “tabacco da fumo”. Si rappresenta, in proposito, che: a) gli accertamenti effettuati presso il laboratorio dell’Agenzia dei Monopoli hanno definito le cose sequestrate come “cascami di tabacco”; b) i “cascami di tabacco”, a norma dell’art. 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, possono essere considerati “tabacchi da fumo” solo se fumabili e già preparati per la “vendita al minuto”. Si segnala, poi, che il sequestro è stato convalidato sul rilievo che i prodotti in sequestro risultavano “fumabili” per mezzo di pipa, senza alcun accertamento o alcuna indicazione in ordine al requisito della preparazione degli stessi per la “vendita al minuto”. Si evidenzia che, in questo modo, risulta omessa qualunque motivazione con riguardo ad un presupposto essenziale ai fini della qualificazione del prodotto sequestrato come “tabacco da fumo”, e, quindi, della configurabilità del reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973. Si aggiunge che il vizio di omessa motivazione non può essere superato per il rinvio che l’ordinanza impugnata opera al verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto, come indicato anche nella richiesta di riesame, questo atto ha qualificato i prodotti sottoposti a vincolo come “tabacchi da fumo” in ragione del solo dato della loro “fumabilità”.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 253 e 255 cod. proc. pen., 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, e 291/6
bis d.P.R. n. 43 del 1973, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
Si deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di contrabbando ipotizzato. Si osserva, precisamente, che il Tribunale ha ritenuto erroneamente, perché in violazione del disposto dell’art. 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, il prodotto sequestrato qualificabile come “tabacco da fumo” sulla base del solo requisito della “fumabilità”: si rimarca che, a norma dell’art. 39-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 504 del 1995, i “cascami da fumo”, per essere considerati “tabacco da fumo”, oltre ad essere “fumabili”, debbono essere “preparati per la vendita al minuto”. Si aggiunge che, nella specie, i “cascami di tabacco” in sequestro sono «palesemente» non “preparati per la vendita al minuto”, perché: a) destinati ad un unico acquirente, la società “RAGIONE_SOCIALE“; b) raccolti in 105 scatoloni, ognuno contenente 160 kg. di prodotto, e per complessivi 16.800,00 kg.; c) in una vicenda analoga, il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza del 28 aprile 2022, ha escluso la natura di “tabacchi da fumo”, e quindi di prodotti soggetti ad accisa, con riguardo a “cascami di tabacco” fumabili, ma collocati in scatoloni da 100 kg. ciascuno, in quanto necessitanti «quantomeno di un riconfezionamento» per essere destinati alla vendita al minuto; d) la Corte di giustizia UE ha ripetutamente affermato che i requisiti della “fumabilità” e della non necessità di una successiva trasformazione industriale costituiscono «due condizioni cumulative» (si cita, tra le altre, Corte giustizia, 14/03/2024, RAGIONE_SOCIALE.
2.3. In data 3 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nei due motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto privo di interesse giuridicamente apprezzabile.
Il ricorso, infatti, è stato proposto da indagato il quale non può dirsi soggetto avente diritto alla restituzione dei beni in sequestro.
Da un lato, le cose sottoposte a vincolo risultano destinate alla società “RAGIONE_SOCIALE“, e l’attuale ricorrente non spende la qualità di legale rappresentante della precisata società, né esibisce alcuna procura rilasciata da detto ente, ma agisce espressamente ed esclusivamente quale indagato. Di conseguenza, con riguardo a questo aspetto, deve escludersi che l’attuale ricorrente sia legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro.
Sotto altro profilo, poi, l’attuale ricorrente non ha manifestato in alcun modo l’interesse ad evitare che le cose in sequestro rientrino a far parte del materiale
probatorio utilizzabile. Né l’interesse appena indicato risulta oggettivament desumibile dal ricorso, posto che in tale atto, come già indicato in precedenza ne §§ 2.1 e 2.2, gli accertamenti compiuti sulle cose in sequestro, e che hann consentito di definire le stesse come “cascami di tabacco”, costituiscono presupposto per affermare la “non” configurabilità del reato di contrabbando di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso 1’11/09/2024.