Sequestro Superbonus: La Cassazione Conferma la Linea Dura sulla Falsa Attestazione dei Lavori
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affrontato un caso emblematico di sequestro Superbonus, delineando i confini della responsabilità penale per i professionisti che attestano lo stato di avanzamento dei lavori (SAL). La decisione conferma la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando emerge il sospetto di una truffa aggravata ai danni dello Stato, basata su una certificazione non veritiera. Questo provvedimento offre importanti spunti di riflessione sulle cautele necessarie nella gestione dei bonus edilizi.
I Fatti di Causa: Una Presunta Truffa da 464.000 Euro
Il caso ha origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale nei confronti di un architetto e di un altro soggetto. Il sequestro, per un valore di 464.000 euro, era finalizzato alla confisca futura, in quanto il GIP riteneva configurabile il reato di truffa aggravata. Secondo l’accusa, il professionista aveva falsamente attestato il raggiungimento del primo stato di avanzamento lavori (pari al 30% dell’opera) per un intervento di riqualificazione immobiliare. Tale attestazione, secondo gli inquirenti, era finalizzata a ottenere indebitamente i crediti d’imposta previsti dal Superbonus, nonostante i lavori non fossero stati effettivamente eseguiti in quella misura.
Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento, respingendo l’istanza del professionista. Contro questa decisione, l’architetto ha proposto ricorso in Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze del Professionista
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Insussistenza del fumus boni iuris: Secondo la difesa, il Tribunale aveva valutato gli indizi in modo superficiale e acritico, senza considerare la fase preparatoria ai lavori. Si sosteneva, inoltre, che la normativa avrebbe consentito di emettere fatture e di asseverare il SAL sulla base del solo acquisto dei materiali, anche senza la loro posa in opera.
2. Carenza di motivazione sul periculum in mora: Il professionista lamentava che l’ordinanza impugnata non spiegava le ragioni di urgenza che rendevano necessario anticipare gli effetti della confisca attraverso il sequestro.
Sequestro Superbonus: Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali. In primo luogo, hanno ricordato che il ricorso in Cassazione in materia di misure cautelari reali, come il sequestro, è consentito solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
Nel merito, la Corte ha stabilito che la motivazione del Tribunale del riesame era tutt’altro che carente. Dall’analisi della documentazione e delle querele, emergeva chiaramente il fumus boni iuris del reato di truffa aggravata. L’attestazione del 30% dei lavori non era stata seguita dall’effettiva realizzazione, neppure parziale, delle opere. La Corte ha smontato la tesi difensiva, sottolineando che l’esecuzione dei lavori e la corrispondente asseverazione sono condizioni imprescindibili per la maturazione dei crediti d’imposta. La normativa non consente di ottenere i benefici fiscali sulla base del solo acquisto di materiali o in un regime di mera anticipazione finanziaria. L’asseverazione falsa del SAL, pertanto, rappresenta un atto fraudolento finalizzato a ottenere un ingiusto profitto.
Per quanto riguarda la doglianza sul periculum in mora, la Corte ha rilevato una lacuna processuale decisiva: il ricorrente, in sede di riesame, aveva concentrato le sue difese esclusivamente sull’insussistenza del fumus, senza sollevare alcuna censura sulla mancanza di motivazione riguardo al pericolo. Di conseguenza, non poteva lamentare tale omissione per la prima volta in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza ribadisce un principio cruciale per tutti i professionisti e le imprese che operano nel settore dei bonus edilizi: l’asseverazione dello stato di avanzamento lavori deve corrispondere alla realtà fattuale del cantiere. La certificazione non è una mera formalità, ma un atto che impegna la responsabilità, anche penale, del tecnico. La decisione della Cassazione rafforza la linea dura della giurisprudenza in materia di sequestro Superbonus, confermando che la presenza di un’attestazione falsa è un indizio grave, preciso e concordante sufficiente a giustificare l’adozione di misure cautelari reali per tutelare le casse dello Stato. Per i professionisti, ciò significa la necessità di un rigore assoluto nel certificare solo ed esclusivamente lavori effettivamente eseguiti, per non incorrere in conseguenze penali e patrimoniali gravissime.
È sufficiente acquistare i materiali per poter attestare uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e ottenere i crediti del Superbonus?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa richiede l’effettiva esecuzione dei lavori. L’asseverazione del SAL sulla base del solo acquisto di materiali, senza la loro posa in opera, è considerata una condotta fraudolenta.
Una falsa attestazione di un professionista può giustificare un sequestro preventivo per truffa aggravata legata al Superbonus?
Sì. Secondo la sentenza, l’asseverazione falsa dell’esecuzione dei lavori costituisce il ‘fumus boni iuris’ (la parvenza di reato) di truffa aggravata, rendendo legittimo il sequestro preventivo dei beni fino al valore del presunto profitto illecito.
Se un punto non viene contestato nel giudizio di riesame, può essere sollevato per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che l’imputato non può lamentare in Cassazione la mancanza di motivazione su un aspetto (in questo caso, il ‘periculum in mora’) se non ha sollevato una specifica obiezione su quel punto durante il precedente grado di giudizio, ovvero l’udienza di riesame.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Vico Equense l’DATA_NASCITA
COGNOME l’ ordinanza resa il 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vete visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento COGNOME (;A”D COGNOME P 1’3″t-(-L-3
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha respint l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME il decr sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nord il 16 novembre 2023 p re vv‹ Con detto~il giP ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla conf la somma di 464.000 C ritenendo configurabile nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME la fattispecie criminosa di truffa aggravata.
Avverso detta ordinanza ) propone ricorso COGNOME deducendo:
2.1 violazione di legge per insussistenza del fumus boni iuris in relazione al reato di truffa aggravata poiché l’ordinanza è caratterizzata da uno schema riepilogat acritico delle doglianze proposte dalla difesa in assenza di qualsivoglia critica valu degli elementi di fatto dedotti. Il tribunale ha compiuto un apprezzamento parzial quadro indiziario senza valutare la fase pregressa rispetto alla asseverazione dall’architetto COGNOMECOGNOME
Lamenta inoltre grave violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al perículum in mora in quanto il sequestro preventivo deve contenere la concisa motivazione anche di questo elemento, al fine di consentire l’apprezzamento delle ragioni che rendono necessarie l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e basato su motivi non consentiti.
Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione.
Nel caso in esames il Tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione osservando che dalla documentazione acquisita e dalle querele delle persone offese emerge il fumus del reato di truffa aggravata, poiché la deliberazione condominiale dei lavori di riqualificazione dell’immobile non era mai stata seguita dall’avvio della effettiva anche solo parziale realizzazione dei lavori stessi; ciononostante, l’architetto COGNOME aveva attestato l’esecuzione del primo stato di avanzamento lavori nella misura del 30% dell’opera, al fine di rispettare la cadenza cronologica imposta dal legislatore per consentire la fruizione del cd. Superbonus e ottenere considerevoli somme sotto forma di crediti di imposta, per un importo complessivo di oltre 464.000 €.
Il Tribunale ha preso in esame le argomentazioni giuridiche del ricorrente, respingendo motivatamente l’assunto difensivo secondo cui la normativa consentirebbe di emettere fatture e di pervenire all’asseverazione del primo stato di avanzamento sulla base del solo acquisto di materiali. Altrettanto infondata è stata ritenuta la tesi secondo cui l normativa in esame consentirebbe di operare in regime di anticipazione finanziaria, non richiedendosi affinché possa venire ad esistenza il credito di imposta che i lavori siano stati effettivamente eseguiti.
Il Collegio ha sottolineato che l’esecuzione dei lavori e l’asseverazione del loro effettiv stato di avanzamento era, invece, condizione imprescindibile per la maturazione dei crediti e ne ha desunto che l’asseverazione del SAL, in cui viene attestato falsamente l’esecuzione del computo metrico al 30% dei lavori, aveva una matrice fraudolenta essendo finalizzata all’ottenimento dei crediti in base a lavori non realmente eseguiti nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa.
Alla stregua di queste considerazioni non ricorre alcuna violazione di legge.
Il provvedimento impugNOME non contiene alcuna valutazione in ordine al periculum in mora ma deve rilevarsi che in sede di riesame, come si desume anche dall’esposizione dei motivi, COGNOME il ricorrente aveva COGNOME depositato memoria con cui aveva formulato esclusivamente censure in merito al fumus e non può pertanto dolersi in questa sede che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla sussistenza del periculum.
2.Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilit ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu e di una sanzione che si ritiene equo liquidare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 2j076.(lin favore della cassa delle ammende
Roma 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME
COGNOME