Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16977 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE;
avverso l’ordinanza emessa in data 30.10.2023 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato emesso in data 18 maggio 2023 e quello emesso in data 22 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di NOME
COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, ricorre avverso tali provvedimenti e ne chiede l’annullamento.
2.1. Premette il difensore che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 18 maggio 2023 ha emesso un decreto di sequestro preventivo, sino alla concorrenza di euro 45.732,00, RAGIONE_SOCIALE somme di danaro della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ravvisando nei confronti di quest’ultimo il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 316-ter cod. pen., in quanto, in qualità di rappresentante di fatto della predetta società, avrebbe indebitamente conseguito le erogazioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE attività stagionali nel periodo della pandemia di cui al c.d. decreto sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e al c.d. decreto sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73), omettendo di evidenziare nelle relative domande che l’attività della società era cessata.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 22 giugno 2023, ha, inoltre, emesso un decreto di sequestro preventivo, sino alla concorrenza della somma di euro 354.930,00 euro, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 110 cod. pen., 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di versare VIVA dovuta per l’anno d’imposta 2018.
I due sequestri, per un ammontare complessivo di euro 400.662,00, sono stati eseguiti in data 4 luglio 2023 sul conto corrente n. 715888 intestato da NOME COGNOME presso Emilbanca credito cooperativo, limitatamente alla somma di euro 1.610,50, e sul conto corrente n. 112492 intestato a RAGIONE_SOCIALE presso BCC Felsinea, limitatamente alla somma di euro 376.131,36.
2.2. Il difensore deduce cinque motivi di ricorso e, segnatamente:
l’illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società diversa da quella che avrebbe commesso gli illeciti contestati e, comunque, del tutto estranea rispetto ai fatti ascritti a NOME COGNOME.
Rileva il difensore che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 376.131,69 ha attinto il conto corrente di una società diversa da quella che ha commesso i reati e solo perché all’epoca dei fatti il rappresentante era il COGNOME.
Non essendo, tuttavia, i beni della società ricorrente profitto del reato commesso dalla RAGIONE_SOCIALE, il sequestro diretto sarebbe inammissibile; parimenti sarebbe illegittimo il ricorso al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto la misura cautelare reale avrebbe attinto un soggetto di diritto diverso da quello coinvolto negli illeciti accertati.
Nessuna prova, inoltre, vi sarebbe che la RAGIONE_SOCIALE sia
–V
una società schermo utilizzata dal COGNOME.
la contraddizione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto poste a fondamento della motivazione e la carenza RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’indagine, in quanto il COGNOME non avrebbe subito pregiudizi penali per reati tributari e le società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sarebbero prive di pendenze fiscali;
l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del COGNOME, in quanto non sarebbe vero che lo stesso abbia costituito molte società, utilizzate quale società schermo.
L’omesso versamento dell’IVA, inoltre, sarebbe stato realizzato nel 2018 e in tale anno il COGNOME non avrebbe ricoperto alcuna carica sociale.
la violazione dell’art. 273 cod. per carenza del periculum in mora, in quanto la società ricorrente sarebbe connotata da una gestione irreprensibile e da solidità patrimoniale.
la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per il deposito dell’ordinanza, in quanto la decisione sarebbe intervenuta dopo tre mesi dalla proposizione della richiesta di riesame.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
3.1. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
3.2. Con memoria depositata in data 12 marzo 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato motivi aggiunti, deducendo l’illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe travisato gli atti, ponendo a fondamento della motivazione il casellario giudiziario di un altro soggetto, ossia di COGNOME NOME, nato a Caserta in data DATA_NASCITA, omonimo dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Dalla documentazione del fascicolo RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari esaminata dal difensore dopo la notifica dell’avviso di conclusioni RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, inoltre, non risulterebbe acquisita alcuna documentazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che comprovi l’insolvenza della ricorrente.
Non risulterebbero, infatti, acquisite né cartelle di pagamento, né avvisi di pagamento, né tantomeno semplici diffide formulate dall’RAGIONE_SOCIALE per omesso versamento dell’IVA in relazione agli anni 2022 e 2023.
3.3. In data 22 marzo 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato una memoria di replica, nella quale, deducendo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE richieste del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società diversa da quella coinvolta nelle violazioni penali contestate e del tutto estranea rispetto ai fat ascritti a NOME COGNOME.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
Il sequestro preventivo è stato legittimamente eseguito sul conto corrente della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ancorché la stessa sia una società distinta e autonoma dalla RAGIONE_SOCIALE, gestita dal COGNOME e “coinvolta” nella commissione degli illeciti penali per cui si procede.
Il Tribunale del riesame ha, infatti, correttamente ritenuto legittima l’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato disposto nei confronti del COGNOME sul conto corrente della ricorrente, ritenendo che la stessa abbia assunto il ruolo di schermo operativo della persona fisica del COGNOME.
Secondo le Sezioni unite, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322-ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 – 01).
Le Sezioni unite sul punto hanno rilevato con riferimento all’ente-schermo, che «in una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in cap all’ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in “apparente” vantaggio dell’ente ma, nella sostanza, a favore proprio».
Il Tribunale del riesame ha non incongruamente rilevato che la RAGIONE_SOCIALE è stata costituita in data 26 novembre 2021 da NOME COGNOME, che solo per un breve periodo (dal 1 febbraio 2022 al 30 aprile 2022) ha demandato la rappresentanza legale della stessa a NOME COGNOME.
La società esercita l’attività di “lavori di meccanica generale”, ha un capitale sociale di 2.000 euro ed è titolare di un’autovettura Audi, cointestata a NOME COGNOME, ma in uso a NOME COGNOME.
Dopo pochi mesi dalla sua costituzione la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato ad accumulare debiti di natura erariale, come attestato da varie comunicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sul conto corrente della società, in concomitanza con il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, inoltre, sono stati registrati nel 2022 bonifici in entrata per euro 2.641.000,00 da parte dei principali tre clienti e, al contempo, ingenti prelievi in contanti (euro 20.736,00) e bonifici (euro 20.736,00) in favore del COGNOME, bonifici in favore di un’altra società del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per euro 22.700 e uscite per euro 100.030,00 in favore di un conto estero di una società di diritto ceco, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, amministrata dallo stesso COGNOME.
Sulla base di questi rilievi il Tribunale del riesame ha, dunque, ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE è una società schermo, priva di autonomia patrimoniale rispetto al COGNOME e utilizzata dallo stesso (insieme ad altre, come la RAGIONE_SOCIALE) per incassare e successivamente occultare risorse finanziarie al fisco, traferendole su conti propri.
Alla stregua di tali rilievi, dunque, il Tribunale ha compiutamente motivato la piena legittimità del sequestro preventivo eseguito sul conto della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di conto nella effettiva disponibilità del COGNOME.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la contraddizione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto poste a fondamento della motivazione e la carenza RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’indagine, in quanto il COGNOME non avrebbe subito pregiudizi penali per reati tributari e le società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sarebbero prive di pendenze fiscali., e con il terzo motivo censura l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del COGNOME, in quanto non sarebbe vero che lo stesso abbia costituito molte società, utilizzate quale società schermo.
5. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Le censure proposte dalla difesa, infatti, si limitano a confutare in fatto i rilievi del Tribunale del riesame, prospettandone una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
L’art. 325 cod. proc. pen., del resto, ammette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di sequestro
preventivo solo per violazione di legge.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Parimenti inammissibili sono le censure proposte con i motivi aggiunti, in quanto, prospettando deduzioni in fatto fondate su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, esulano dal perimetro del vizio di violazione d legge delineato dall’art. 325 cod. proc. pen.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 273 cod. per carenza del periculum in mora, in quanto la società ricorrente sarebbe connotata da una gestione irreprensibile e da solidità patrimoniale.
7. Il motivo è manifestamente infondato.
7.1. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza “Ellade”, hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione dei giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro RAGIONE_SOCIALE cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato come tale motivazione sia necessaria nell’ottica del «rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».
L’automatismo operante nella precedente interpretazione giurisprudenziale, che considerava sussistente in re ipsa ilpericulum nel caso di sequestro preventivo prodronnico alla confisca obbligatoria, era, infatti, antitetico rispetto al detta costituzionale, consentendo alla misura cautelare reale di incidere, in via
generalizzata e incondizionata, sui diritti fondamentali del soggetto attinto, anche in misura sproporzionata e più di quanto non lo possa la pronuncia di merito.
In questa pronuncia le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
7.2. Il Tribunale del riesame di Bologna ha, invero, fatto buon governo di tali principi, in quanto ha rilevato la sussistente il periculum in mora in ragione del modus operandi del COGNOME, che si avvale di una galassia di società schermo per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE proprie condotte illecite e che dispone uti dominus del patrimonio della società ricorrente e del suo conto corrente.
Con il quinto motivo la società ricorrente si duole della violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per il deposito dell’ordinanza, in quanto la decisione sarebbe intervenuta dopo tre mesi dalla proposizione della richiesta di riesame.
9. Il motivo è manifestamente infondato.
Il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre, infatti, dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
In virtù RAGIONE_SOCIALE statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la società ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.