Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6587 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CENTO il 29/02/2000
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di FERRARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ferra emessa in data 17 luglio 2024, con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame av decreto di sequestro probatorio del telefono IPhone, disposto in relazione alla contesta provvisoria dì reati dì cui all’art. 73 d.P.R.309/1990.
Il giudice avrebbe dovuto disporre quanto meno l’acquisizione di una copia informatica e restituzione del telefono.
Il ricorrente lamenta dunque violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, essendo persistenti le esigenze probatorie e chiede la restituzione del dispositivo, estrazione di una copia informatica.
Infine, il ricorrente deduce violazione del giudicato cautelare, in ragione della reite del decreto di sequestro. Al riguardo, evidenzia che il Tribunale del riesame aveva annullat difetto di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità il decreto di sequestro eme pubblico ministero in data 10 maggio 2024, avente ad oggetto il medesimo telefono cellula IPhone di proprietà del ricorrente, e che tuttavia il PM precedente, con decreto del 19 g
2024, oggetto del presente giudizio di impugnazione, aveva sottoposto a un nuovo seques probatorio il suddetto bene, prima che il telefono tornasse nella disponibilità del ri seguito del dissequestro. L’annullamento del decreto di sequestro probatorio è avvenu motivi che attengono alla valutazione del merito e, pertanto, si è formato il giudicato c Erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che sia stata posta con il riesame una questione utilizzabilità o meno dei dati estrapolati dal telefono cellulare.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto il rig ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di r replicato alla conclusioni del Procuratore generale, ribadendo che la violazione d lamentata concerne il diritto alla restituzione dell’oggetto del sequestro dell’annullamento della convalida del primo decreto di sequestro, diritto concernente no l’oggetto materiale sequestrato ma anche i dati estrapolati da esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza inerente alla illegittima reiterazione del provvedimento di seque infondata. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l’asserto secondo il quale, l’annullamento di un decreto di sequestro per difetto di motivazione non dete alcuna preclusione processuale. La preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giud cautelare” opera, infatti, solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non ostando all’emissi confronti della medesima persona, di un nuovo provvedimento di cautela avente ad oggetto stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annu non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i pr richiesti per l’emissione della misura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.28 Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Rv. 248804). Nel segue che è legittima l’emissione provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvediment sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l’uno d purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili for processuali (Sez.3, n. 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944).
Nel caso in esame, il decreto di sequestro probatorio è stato annullato per di motivazione ed è stato disposto il dissequestro il 21/06/2024. Il PM procedente, l’annotazione di PG del 31/05/2024, antecedente al dissequestro, aveva sottoposto a n sequestro il telefono cellulare IPhone 15 rinvenuto nella disponibilità del ricorrente p questo venisse materialmente dissequestrato e restituito al ricorrente, in quanto annotazione sono emersi elementi relativi a nuove indagini, sicché si è manifestata la ne
di approfondire gli accertamenti allo scopo di identificare gli acquirenti e fornitori di sos stupefacente.
2.Quanto all’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si ricorda che sono succedute nel tempo pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ribadito che il decreto dì sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probato anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specific motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo rea l’indicazione del reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato (Sez. U, n. 189 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548). In ordine a tale ultimo profilo, si è, in giurisprudenza, chiarito che tra le cose per al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto, anche indiretto, con la concreta fattis criminosa e risultano strumentali all’accertamento dei fatti, ovvero le cose necessarie dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del reato; all’identificazione colpevole; all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del pos facturri, comunque ricollegabile al reato (Sez.4, n. 2622/11 del 17/11/2010, Rv. 249487; Sez.6 n. 1506 del 07/04/1997). Dunque, il rapporto dì pertinenza tra le cose sequestrate e l’ipotes reato per cui si procede non può essere considerato esclusivamente in termini di relazio immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile ricostruire i fatti, che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merit contestazione, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica (Sez.6, n. 14411 5/03/2009).
Nel caso in disamina, sussiste il nesso di pertinenzialità tra il nesso cli.’pertinenzr telefono utilizzato per mantenere i contatti con clienti e fornitori e il reato di cessione di s stupefacenti, in quanto il dispositivo può contenere elementi probatori fondamentali p ricostruire le dinamiche del reato e individuare altri soggetti coinvolti nella rete dello spac evidente che il telefono cellulare possa costituire uno strumento fondamentale nella gestio delle attività illecite connesse al traffico dì stupefacenti, sìa per contattare clienti e for per organizzare le cessioni, e quindi è strumento investigativo indispensabile per identifica soggetti coinvolti nell’attività illecita e altre prove utili per la ricostruzione dei fatti.
Quanto all’obbligo di motivazione, si osserva che il PM procedente ha indicato in modo pertinente le finalità e l’oggetto dell’indagine e i criteri di selezione cronologica e conten delle comunicazioni intercorse, essendo l’indagine circoscritta a i fatti inerenti al narcotr svolti nel 2023 e 2024. Al riguardo il giudice a quo ha richiamato le suddette finalità, evidenziando che il decreto è stato adottato all’esito di indagini disposte nell’ambit )rocedimento n.2049/2024 in ordine a reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti :he sono emersi elementi indicativi dì un inserimento del ricorrente con altri soggetti iperano nell’ambiente del narcotraffico, come si evince dai contenuti di alcune conversazioni ertanto, sulla scorta di tali elementi indiziari preesistenti, è stato emesso il nuovo dec
sequestro del dispositivo, al fine di consentire agli inquirenti di identificare gli acqu stupefacente, individuare i quantitativi e la tipologia, e i fornitori all’ingrosso, in ord cessione di sostanza stupefacente concordati a mezzo chat verificati in Ferrara tra il 2 2024.
La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare apparente, sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e d idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice, in relazione al di accertamento del fatto, non sussistendo alcuna discrasia tra il vincolo reale appo telefonino e le finalità di indagine, avendo il giudice a quo adeguatamente motivato sulla necessità di espletare accertamenti tecnici. Non è quindi ravvisabile alcuna violazio principio di proporzionalità.
Infine, in ordine alla richiesta di restituzione previa effettuazione di una copia fore restituzione, non emerge che sia stata espletata la perizia informatica e si siano concl gli accertamenti, all’esito dei quali il ricorrente potrà fare richiesta di restituzione.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente