Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2234 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2234 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l ‘ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto per
AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 09/10/2025 il Tribunale di Napoli confermava, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 29/09/2025 con il quale era stato disposto il sequestro dello smartphone marca Samsung modello TARGA_VEICOLOIMEI sconosciuto -avente sim card gestore Lyca mobile con ICCID
8939350020023368686 in uso a COGNOME NOME, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 378 e 416bis .1 cod. pen. e artt. 23 legge n. 110/1975, 61 n. 6 e 416bis .1 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza , nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, articolato in quattro distinte censure, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen .
2.1. Si deduce violazione dell’art. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., nullità dell ‘ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 253, 355, 322 e 324 cod. proc. pen.
2.2. Si deduce omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti , violazione di legge e omessa motivazione in quanto alla pertinenza anche sotto un profilo temporale, tra il bene in sequestro e la fattispecie di cui agli artt. 378 e 416bis .1 cod. pen.
2.3. Si deduce vizio di motivazione in quanto illogica e contraddittoria in ordine alla proporzionalità del sequestro e alla sua adeguatezza in relazione ai dati digitali
2.4. Si deduce omessa motivazione in quanto alla richiesta di limitazione dei dati personali ex d. lgs. n. 51 del 2018 con conseguente cancellazione ed inutilizzabilità di dati eccedenti l’attività di indagine.
2.5. In buona sostanza, dopo avere premesso che un primo sequestro probatorio del telefono cellulare era stato annullato dal Tribunale del riesame di Napoli e che, all’atto della restituzione dello smartphone, il pubblico ministero aveva disposto, in via di urgenza, il sequestro preventivo del telefono (successivamente convalidato), riunendo, in maniera pretestuosa, altro procedimento penale ove risulta contestato al NOME il delitto di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen., in data 29/09/2025 il pubblico ministero emetteva nuovo decreto di sequestro probatorio del cellulare, che veniva confermato dal Tribunale del riesame di Napoli con l’ordinanza impugnata. Si lamenta che il sequestro probatorio sarebbe stato disposto sulla base della mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa, di un reato da parte del pubblico ministero. Mancherebbe qualsiasi nesso di pertinenzialità tra il reato astrattamente ipotizzato (il favoreggiamento personale del latitante COGNOME NOME) e il bene sequestrato, che veniva appreso dagli inquirenti solo nel luglio del 2025, e non nel maggio del 2025, quando il COGNOME veniva rinvenuto, ed arrestato, presso l’abitazione del NOME. L’indicazione di volere ricostruire la rete di soggetti che hanno offerto supporto e favorito la
latitanza del COGNOME e verificare ulteriori condotte sarebbe manifestamente esplorativa, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Mancherebbe, dunque, la motivazione in ordine alla sussistenza del fumus, nonché del nesso di pertinenzialità tra il telefono cellulare in uso al COGNOME ed i reati per cui si procede. Non sarebbero stati illustrati gli elementi relativi al thema probandum . Un sequestro sproporzionato, seppure non illegittimo, andrebbe ricondotto a proporzione. Nel caso di specie, il dispositivo sequestrato al NOME contiene innumerevoli dati , sicchè l’eventuale copia integrale dei dati digitali sequestrati può essere trattenuta dal pubblico ministero solo per il tempo strettamente necessario per selezionare le informazioni ritenute assolvere alla funzione probatoria del sequestro. Diversamente, il sequestro finirebbe per assumere una non consentita funzione esplorativa, finalizzata all’acquisizione diretta ed indiretta di altre notizie di reato.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo AVV_NOTAIO generale, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Come è noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (S.U., n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692-01). In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710-01).
Inoltre, il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida), anche per le cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena
di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711-01 e Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548-01). Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, RV. 226712-01). Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, Rv. 288716-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio di un telefono cellulare, nel quale il pubblico ministero si era limitato a evidenziare che il dispositivo era uno “strumento utilizzabile per la commissione del delitto per cui si procede”).
3. Con riguardo, in particolare, al sequestro probatorio di un telefono cellulare, questa Corte, valorizzando la necessità che, accanto alla motivazione inerente al fumus commissi delicti , alle specifiche esigenze probatorie e al nesso di pertinenzialità che deve sussistere tra res appresa e finalità probatoria, sussista anche un adeguato apparato argomentativo in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata ( ex plurimis la già citata Sez. U., n. 36072/2018), ha affermato da tempo che è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287421-01: in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità
del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 28635803).
Ciò detto, depurato il ricorso dalla censura in punto di vizio di illogicità della motivazione, inammissibile in questa sede, rileva questa Corte che, al di là della motivazione in punto di fumus commissi delicti e di finalità probatorie giustificative dell’apprensione del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del COGNOME, sussiste la denunciata violazione di legge, in quanto il decreto di sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero in data 29 settembre 2025, è carente, sotto il profilo argomentativo, in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza della misura, sia in fase genetica, che in fase esecutiva.
Invero, dalla sintetica motivazione del predetto decreto sono desumibili sia il fumus del reato per il quale si sta procedendo (il favoreggiamento personale nei riguardi del latitante COGNOME NOME, ‘localizzato dalla Polizia Giudiziaria all’interno dell’abitazione ove il COGNOME NOME era sottoposto alla misura degli AA.D.D.’ ) che le esigenze probatorie ( ‘la necessità di procedere all’analisi del contenuto dello smartphone in uso a COGNOME NOME al fine di ricostruire la rete di soggetti che hanno offerto supporto e favorito la latitanza di COGNOME NOME‘ ). Quello che manca nel decreto è la specifica motivazione idonea a sorreggere la scelta investigativa dell’integrale verifica del contenuto dello smartphone oggetto di apprensione reale (che, di certo, non può rinvenirsi nel ‘fine di verificare altre condotte di favoreggiamento personale’ , che costituisce una finalità meramente esplorativa, non legittima -Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949-02) , ovvero l’illustrazione de i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse, tenuto conto che il COGNOME si era reso latitante diversi mesi prima rispetto al momento del sequestro del telefono cellulare, e i tempi entro cui sarebbe stata effettuata tale selezione (sia pure in
termini elastici, suscettibili di proroga, come recentemente chiarito da questa Corte: vedi Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, non massimata), con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Sotto questo profilo, a fronte della carenza motivazionale del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame, cui il ricorrente aveva posto questa specifica doglianza, ha sostanzialmente riproposto gli argomenti giustificativi della finalità probatoria ( ‘si ritiene che le circostanze dell’azione ed il rinvenimento di un supporto informatico, attraverso il quale verosimilmente sono stati intrattenuti i contatti in costanza di latitanza di COGNOME NOME ed anche dopo il suo arresto, per tutta la durata della latitanza di COGNOME NOME, imponga la necessità di effettuare ulteriori accertamenti al fine di verificare la natura dei contatti’ ), aggiungendovi considerazioni in ordine al conferimento di un incarico ad un consulente, alla predisposizione di una copia del materiale rilevante ai fini investigativi, funzionale alla restituzione del dispositivo al legittimo titolare, da un lato, non c onsentite, poiché ‘suppletive’ rispetto al provvedimento adottato dal pubblico ministero, dall’altro, in o gni caso, meramente apparenti rispetto alla necessità di sostenere, sotto il profilo logico e giuridico, la proporzionalità ed adeguatezza del sequestro dello smartphone al fine di procedere all’analisi del suo intero contenuto.
5. Questa Corte ritiene di dare continuità ai principi di diritto sopra riportati, ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento allo specifico ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l’accesso a tale supporto di dati fornisce non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale. Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all’illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale. È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati
informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949 – 02). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pone in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione ( ex plurimis : Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia). Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, illustri: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; b) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, non massimata).
Su tali basi, preso atto dell’assenza di motivazione del decreto di sequestro probatorio in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché dello stesso decreto di sequestro probatorio, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto sottoposto a vincolo reale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero
del 29/09/2025, disponendosi il dissequestro e la restituzione del cellulare all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME