Sequestro Reddito di Cittadinanza: la Delega al CAF Esclude la Responsabilità?
La recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità: la responsabilità penale per le dichiarazioni omesse nella domanda per il reddito di cittadinanza e le conseguenze come il sequestro reddito di cittadinanza. Il caso specifico analizza se affidare la compilazione della pratica a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) possa escludere il dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
I Fatti del Caso: Dalla Domanda al Sequestro
Una cittadina, dopo aver visto respinta una prima richiesta per il reddito di cittadinanza, presentava una seconda istanza. Questa volta, però, dalla domanda venivano omessi alcuni dati relativi al suo patrimonio immobiliare, informazioni che, se dichiarate, avrebbero impedito l’accoglimento della richiesta.
Sulla base di queste omissioni, l’autorità giudiziaria contestava il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e disponeva un sequestro preventivo. Il sequestro era finalizzato alla confisca della somma illecitamente percepita, pari a circa 4.600 euro, sia in forma diretta che, in alternativa, per equivalente su altri beni dell’indagata, inclusi rapporti finanziari e un immobile.
L’interessata proponeva istanza di riesame, sostenendo due punti principali:
1. Assenza di dolo: La compilazione della domanda era stata affidata a un CAF, il quale avrebbe autonomamente escluso gli immobili gravati da un diritto di uso a favore di terzi. Secondo la difesa, questo dimostrava la mancanza di intenzione di frodare lo Stato.
2. Violazione del principio di proporzionalità: Il sequestro per equivalente su conti e un immobile per un valore residuo di circa 1.900 euro era ritenuto sproporzionato.
Il Tribunale del Riesame rigettava l’istanza, confermando il sequestro. Contro questa decisione, la difesa ricorreva in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sul Sequestro Reddito di Cittadinanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità del provvedimento di sequestro. La decisione si fonda su argomentazioni precise che chiariscono i limiti della responsabilità e le modalità di impugnazione dei sequestri.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge. Ciò significa che non è possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del riesame, ma solo errori di diritto o vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente o palesemente illogica.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema sono state nette su entrambi i punti sollevati dalla difesa.
Sul primo motivo, relativo alla mancanza di dolo per essersi affidati a un CAF, i giudici hanno ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e logica. Il Tribunale aveva già sottolineato un fatto cruciale: la ricorrente aveva presentato una seconda domanda dopo che la prima era stata respinta. Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra la consapevolezza di dover superare degli ostacoli e la volontà di omettere dati rilevanti per ottenere il beneficio. L’affidamento a un CAF, pertanto, non esclude la responsabilità personale per quanto dichiarato. Chi firma una domanda si assume la paternità e la responsabilità delle informazioni in essa contenute.
Sul secondo motivo, relativo alla presunta sproporzione del sequestro, la Cassazione lo ha qualificato come “generico”. La difesa non aveva fornito elementi concreti per supportare la sua tesi: non aveva specificato a quale immobile si riferisse né aveva allegato dati (come una perizia di stima) che potessero dimostrare un valore di mercato palesemente sproporzionato rispetto al debito. In assenza di prove concrete, la censura non poteva che essere respinta.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità per le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione è personale. Delegare la compilazione di una pratica a un intermediario, come un CAF, non costituisce una scusante automatica in caso di dichiarazioni false o omesse, specialmente quando le circostanze (come un precedente rigetto) suggeriscono la piena consapevolezza del dichiarante. Per i cittadini, ciò significa che è fondamentale verificare con la massima attenzione i dati inseriti nelle domande per l’ottenimento di benefici pubblici, poiché l’onere della correttezza ricade sempre e comunque su chi le presenta. Per i professionisti del settore, rafforza l’importanza di informare chiaramente i propri clienti sulle conseguenze di eventuali dichiarazioni non veritiere.
Se mi affido a un CAF per la domanda del reddito di cittadinanza, sono comunque responsabile se vengono omesse informazioni?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità per le dichiarazioni fornite è personale. Affidare la compilazione a un intermediario non esclude la colpa, specialmente se le circostanze, come la presentazione di una seconda domanda dopo un primo rifiuto, indicano la consapevolezza del dichiarante riguardo le informazioni omesse.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione contro un sequestro può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è ammesso solo per “violazione di legge”. È inammissibile se si limita a contestare la valutazione dei fatti o la logicità della motivazione del giudice precedente, a meno che tale motivazione non sia totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica al punto da essere incomprensibile.
Perché il motivo sulla sproporzione del sequestro per equivalente è stato respinto?
È stato respinto perché ritenuto “generico”. La difesa non ha fornito elementi concreti e persuasivi a supporto della propria tesi, come l’indicazione specifica dell’immobile sequestrato e dati oggettivi sul suo valore di mercato che potessero dimostrare una palese sproporzione rispetto alla somma oggetto del sequestro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3109 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di respingere il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 01/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 21/04/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di C 4.592,92, costituente il profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. p (indebita percezione del reddito di cittadinanza), o alla confisca per equivalente su tutti i beni nella disponibilità dell’indagata, fino alla concorrenza di tale importo
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della COGNOME sulla base di un duplice motivo con il quale eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta illogica e incongruente, circa: a) la configurazione del reato
8 7 2 |
con particolare riferimento al dolo, posto che la richiesta per il reddito d cittadinanza era stata affidata ad un RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva provveduto alla compilazione della domanda e all’indicazione degli immobili di proprietà, con esclusione di quelli gravati da un diritto di uso a favore di altr b) l’applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, posto che per la residua parte di C 1.931,59 erano stati sottoposti a sequestro per equivalente i rapporti finanziari e un immobile.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
3.1. Nel caso di specie, il primo motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, da ritenersi peraltro adeguato e tutt’altro che mancante (il tribunale ha sottolineato come la COGNOME, respinta una prima domanda, aveva consapevolmente presentato una seconda richiesta, omettendo dati ritenuti ostativi all’accoglimento, in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare, e che l’affidamento ad una CAF non escludeva l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato al fine di ottenere il beneficio economico in questione).
3.2. Il secondo motivo generico è generico, non avendo la ricorrente indicato a quale immobile faccia riferimento e in base a quali parametri possa desumersi la sproporzione, esclusa dal Tribunale proprio per la mancata allegazione da parte della difesa di dati persuasivi in ordine alla eccepita erronea valutazione del valore di mercato del bene.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presiden