Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9206 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/02/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Roma l’DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il ricorrente chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/09/2025, il Tribunale di Milano, adito ex art 322bis cod. proc. pen., confermava l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 10/07/2025, con cui era stata rigettata l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso il difensore di fiducia, nell’interesse di NOME COGNOME, articolando vari motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., sotto il profilo della erronea applicazione della legge e di totale mancanza di motivazione.
Al riguardo, lamenta il ricorrente come il Tribunale del riesame abbia omesso di valutare la dedotta prescrizione dei reati in relazione a cui Ł intervenuto il sequestro, rilevando come per tutti, tranne che per il reatoassociativo, sia intervenuta dichiarazione di prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., sotto il profilo della erronea applicazione della legge e di totale carenza di motivazione ex art. 325 cod. proc. pen.
In particolare, rileva il ricorrente come il sequestro funzionale alla confisca sia stato disposto in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della imputazione ed abbia attinto beni per un valore di euro 181.554.304,50, corrispondente al profitto conseguito dai reati di truffa aggravata di cui ai capi 2, 3, 5, 6, 7 ed 8: rispetto ai reati di cui ai capi 2, 3 e 5, produttivi di un profitto di oltre 175 milioni di euro, la prescrizione Ł stata già dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza del 15/02/2023, sul punto non impugnata dal Pubblico
ministero; con riguardo ai reati di cui ai capi 6 e 7, produttivi di oltre 7 milioni di profitto, la prescrizione Ł stata dichiarata dalla Corte di appello di Milano; in relazione al reato di cui al capo 8 risulta decorso il termine di prescrizione in ragione della pronuncia di nullità della sentenza emessa il 15/02/2023 dal Tribunale di Milano; infine, con sentenza Sez. 5, n. 21880/2024, la Cassazione ha annullato senza rinvio la ordinanza di correzione di errore materiale, con cui il Tribunale di Milano aveva applicato la confisca di talchØ, in ragione della declaratoria di nullità della sentenza di condanna pronunciata in primo grado e della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il decorso del termine di prescrizione per tutte le ipotesi di reato produttive di profitto – precludendo la possibilità di confisca per equivalente – avrebbe imposto la restituzione dei beni in sequestro.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., sotto il profilo della erronea applicazione della legge e della totale carenza di motivazione ex art. 325 cod, proc. pen., con riferimento alle condizioni legittimanti il sequestro finalizzato alla confisca in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Al riguardo, rileva il ricorrente che dalla stessa lettura dei capi di imputazione costituenti titolo cautelare risulta che il profitto sequestrato sia quello conseguito dai reati di truffa, mentre non risulta indicato un ulteriore ‘vantaggio’ associativo; al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., sotto il profilo della erronea applicazione della legge e della totale carenza di motivazione sui requisiti di proporzionalità ed adeguatezza della misura.
In particolare, richiamando Sez. Unite ‘Ellade’ ed altre pronunce sia di legittimità che della Corte EDU, il ricorrente lamenta come la misura applicata costituisca una eccessiva compressione di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e come si palesi illegittima la motivazione della ordinanza impugnata laddove non considera la rilevanza del maturare del termine di prescrizione in assenza di pronuncia di condanna.
Insta pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va rigettato.
1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 -01).
1.2. Ciò premesso, i primi tre motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poichØ afferiscono tutti alla permanenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro, sono in parte aspecifici e in parte infondati.
Invero, sul punto l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, oltre che corretta in punto di diritto, che il sequestro Ł stato disposto anche con riferimento al profitto del reato associativo, che Ł autonomo da quello dei reati-fine ed Ł costituito dal complesso dei vantaggi direttamente
conseguenti dall’insieme di questi ultimi (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).
Sul punto, i primi tre motivi di ricorso risultano dunque in parte aspecifici, nella misura in cui non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, e in parte infondati, nella misura in cui argomentano sulla base di principi affermati da una giurisprudenza isolata e risalente.
Di contro, costituisce orientamento che può dirsi prevalente, e ormai consolidato, quello secondo cui il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere Ł autonomo rispetto a quello prodotto dai reati-fine ed Ł costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme di questi ultimi, posto che l’istituzione della societas sceleris Ł funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283881 – 02; Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 270705 – 01, che ha precisato come tale interpretazione trovi conferma indiretta nell’art. 24ter del d.lgs. n. 23 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 268772 – 01; Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 266697 – 01; Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 – 01).
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, dunque, il Tribunale correttamente ha ritenuto persistenti le condizioni per il mantenimento del sequestro preventivo con riferimento al delitto associativo ed all’intera somma, rappresentata dai vantaggi direttamente conseguiti dalle truffe che ne rappresentano i reati-fine. Il delitto di associazione per delinquere Ł, invero,idoneo a generare un profitto, che Ø sequestrabile, ai fini della successiva confisca per equivalente – nei casi previsti dalla legge -, in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati-fine ed a prescindere da esso.
1.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni e deduzioni, sottraendo vieppiø concretezza e attualità all’interesse sotteso ai motivi ulteriori (con cui si deduce la intervenuta prescrizione dei reati-fine), dal cui accoglimento non potrebbe conseguire la eliminazione della situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte, ovvero la revoca del sequestro.
1.4. Anche il quarto motivo di ricorso risulta aspecifico, oltre che infondato, avendo il Tribunale sul punto reso motivazione non meramente apparente, ma anzi compiuta e priva di aporie logiche (pag. 4 ordinanza citata) ed essendo la critica del ricorrente appuntata sostanzialmente sul decorso del termine di prescrizione dei reati-fine, dunque su un profilo che risulta superato dalle considerazioni in diritto sopra esposte.
Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME