Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29544 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 823 CC – 22/05/2025 R.G.N. 6166/2025
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME nato a Manfredonia il 01/03/1965 COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo il 31/01/1980, avverso l’ordinanza in data 26/07/2024 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Rimini, per quanto qui di interesse, nell’ambito di un procedimento per i reati degli art. 2, 4, 5, 10bis e 10ter , d.lgs. n. 74 del 2000 nonchØ 646 cod. pen., ha annullato il sequestro diretto disposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE solo in relazione ai reati capi H) e I) e, conseguentemente, ha annullato anche il sequestro per equivalente nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME in relazione ai medesimi reati.
I ricorrenti presentano sette motivi di ricorso per cassazione, di cui il primo relativo alla contestazione della qualifica di amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, gli altri quattro relativi all’assenza di fumus rispettivamente del reato del capo B), relativo all’omessa dichiarazione IRES per l’anno 2020, del reato del capo C), relativo alla dichiarazione infedele ai fini IRES per l’anno 2021, del reato del capo D), relativo all’omesso versamento dell’IVA per gli anni 2021 e 2022, del reato del capo E), relativo all’omesso versamento delle ritenute certificate dell’anno 2021, il sesto relativo all’assenza di fumus del reato del capo G), relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per
operazioni inesistenti per il periodo d’imposta 2022, ascritto al solo COGNOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il settimo relativo all’assenza di periculum .
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł fondato limitatamente ai reati del capo C), art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, del capo E), art. 10bis d.lgs. n. 74 del 2000 e del capo G), art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al solo COGNOME con conseguenti ripercussioni anche sull’entità del profitto confiscabile.
3.1. GLYPHIl limite del controllo di legittimità sulle misure cautelari reali GLYPHGLYPHŁ fissato dall’art. 325 cod. proc. pen. nella violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le piø recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, COGNOME, Rv. 206104).
Il primo motivo di ricorso sul ruolo di amministratori di fatto rientra invece nel vizio di motivazione, perchØ i ricorrenti hanno dedotto il malgoverno degli indizi a loro carico. Il motivo Ł per giunta fattuale e rivalutativo.
COGNOME ha contestato le dichiarazioni del dipendente che aveva riferito di essersi attivato per procurargli un amministratore, testa di legno, tale NOME COGNOME e le risultanze dei conti correnti da cui era emersa una perdurante movimentazione dopo la sua fuoriuscita dalla società. COGNOME ha invece insistito sul fatto che ogni suo rapporto con la società era cessato al piø tardi a giugno 2022. I Giudici della cautela hanno accertato, invece, sulla base dell’esposto del dipendente allegato alla comunicazione della notizia di reato del 22 giugno 2024 e delle sommarie informazioni testimoniali allegate alla comunicazione della notizia di reato del 15 marzo 2024, che COGNOME e COGNOME avevano continuato a gestire la società anche dopo la loro fuoriuscita, controllando COGNOME e, sulla base dell’analisi dei conti della società, riportata nella comunicazione della notizia di reato del 6 novembre 2023 n. 366522 e nel seguito del 9 dicembre 2023 n. 4222219, che avevano continuato a operare sui conti tant’era vero che erano stati denunciati per appropriazione indebita dalla nuova amministratrice, NOME COGNOME. I ricorrenti si sono confrontati solo con parte del compendio indiziario, ma non hanno confutato la motivazione nella sua interezza, deducendo vizi riconducibili alla violazione di legge. Il primo motivo Ł pertanto inammissibile.
3.2. Del pari inammissibile Ł il secondo motivo di ricorso relativo al reato del capo B), art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la dichiarazione IRES 2020. I ricorrenti hanno sostenuto che la dichiarazione dei redditi, ancorchØ presentata tardivamente, indicava che la società aveva dichiarato un reddito ai fini IRES di euro 12.958,86, sotto soglia, che i redditi indicati
erano coerenti con i dati del bilancio depositato al registro delle imprese, che la Guardia di finanza aveva fatto malgoverno del metodo induttivo puro per aver trascurato le componenti negative del reddito. Il motivo sollecita una cognizione piena, estranea al processo cautelare, ma Ł al contempo generico perchØ non Ł supportato da elementi di valutazione adeguata e non si confronta con l’ordinanza impugnata, secondo cui la contribuente non aveva esibito la documentazione relativa all’acquisto di beni e servizi e la Guardia di finanza aveva dovuto ricostruire induttivamente i costi di produzione sostenuti.
3.3. E’ fondato il terzo motivo di ricorso sul reato del capo C), art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. I ricorrenti hanno sostenuto che non era stato depositato il bilancio 2021; il depositario delle scritture contabili, non investito di un incarico, aveva fornito dei dati inattendibili; non erano state indicate le verifiche in banca dati effettuate dalla Guardia di finanza. Hanno, quindi, lamentato l’omessa valutazione della memoria difensiva con allegati con cui erano stati contestati l’omesso calcolo delle note di credito e l’erronea imputazione a reddito di fatture relative alla cessione di beni strumentali. Il Tribunale del riesame ha ignorato tali rilievi e ha ripetuto tal quali le conclusioni del G.i.p. Si registra sul punto un’omessa risposta che integra la violazione di legge.
3.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo al reato del capo D), art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000, Ł infondato. I ricorrenti hanno lamentato che i Giudici della cautela non si erano attenuti al dato della voce VL38. E’ pacifico in giurisprudenza che il reato dell’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000 di omesso versamento dell’I.V.A. sia un reato dichiarativo o formale in cui l’imposta dovuta Ł quella che risulta in base alla dichiarazione annuale e, dunque, quella indicata nel rigo VL38 della dichiarazione, non quella risultante dalle scritture contabili, mentre il giudice può prescindere dall’importo dichiarato, se esso non Ł giustificato dall’esame formale della dichiarazione stessa, altrimenti, in caso di difformità sostanziali e falsità, potrebbero configurarsi i piø gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 – 01; Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275686-01; Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552-01; Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016, Reale, Rv. 268012 – 01). Quindi, il calcolo richiede che si guardi alla voce VL 38 relativa all’Iva dovuta, sia pure col ‘correttivo’ di dovere guardare alla dichiarazione nel suo complesso quando le voci indicate precedentemente non possano portare formalmente alla indicazione contenuta nella voce VL38; in tal senso deve infatti in particolare interpretarsi la affermazione di Sez. 3 n. 31179 del 29/05/2014, Comes, non mass., per cui ‘l’imposta dovuta non Ł quella indicata a debito in dichiarazione ma quella dovuta in base alla dichiarazione annuale’ posto che, diversamente, si farebbe luogo ad un controllo, non formale, ma sostanziale, in contrasto con la stessa struttura della fattispecie di cui all’art. 10ter ove il versamento, la cui omissione integra il reato, non va valutato rispetto a quanto dovuto a seguito del risultato di accertamenti esterni alla dichiarazione (come a esempio sulle annotazioni contabili) ma rispetto alla stessa dichiarazione (Sez. 3, n. 45731 del 12/07/2023, COGNOME, non mass.).
Nel caso in esame, i Giudici della cautela, alla stregua delle risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza, hanno rettificato in aumento i valori indicati nella voce VL38 della dichiarazione 2021 e di quella 2022 perchØ hanno tenuto conto anche di ‘un ammontare non versato e indebitamente considerato come eseguito’, circostanza non specificamente confutata nel merito.
3.5. E’ fondato il quinto motivo di ricorso relativo al reato del capo E), art. 10bis d.lgs. n. 74 del 2000. I ricorrenti hanno constatato che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 e della giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell’integrazione del reato, non basta la formazione delle
certificazioni, eventualmente perfezionata con la sottoscrizione dei lavoratori, ma Ł necessaria la materiale consegna ai rispettivi destinatari. Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che dalle banche dati della Guardia di Finanza non risultavano versate le trattenute indicate nelle certificazioni. Il Tribunale ha mal applicato il principio di diritto, pur avendolo correttamente affermato, e si Ł accontentato di un livello indiziario incompleto, senza verificare se le certificazioni risultavano nei cassetti fiscali dei lavoratori (in termini, Sez. 3, n. 6203 del 29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262365 – 01; si veda anche per un inquadramento piø generale, Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801 – 01).
3.6. E’ fondato il sesto motivo di ricorso relativo al reato del capo G), art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al solo COGNOME in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente ha svolto delle deduzioni molto approfondite nella memoria difensiva depositata al Tribunale e ha concluso che la mera comunicazione delle fatture all’Agenzia delle Entrate non implicava la registrazione in contabilità e l’utilizzo ai fini della dichiarazione. Il Tribunale del riesame ha reso sul punto una motivazione congetturale perchØ ha desunto l’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti dalla mera comunicazione sulla base di un criterio ‘logico’ che Ł invece congetturale e non corrispondente alle massime di esperienza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Ł integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonchØ dall’inserimento nella dichiarazione d’imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità (in termini, Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 2012, Malagò, Rv. 252513 – 01).
3.7. Il settimo motivo di ricorso sul periculum Ł infondato perchØ il Tribunale del riesame ha ben evidenziato, confermando la valutazione del G.i.p. Ł legittimamente integrando la motivazione, il livello delle frodi, il ruolo dei ricorrenti e la capacità delinquenziale, l’incapienza patrimoniale delle società e delle persone fisiche, gli ingenti profitti realizzati.
3.8. Tuttavia, l’accoglimento dei ricorsi relativamente ai reati dei capi C), E) e G), per i motivi sopra indicati, impone la rivisitazione anche dell’entità del sequestro.
P.Q.M.
Così deciso, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME