Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20902 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 496/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 20/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39875/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 01/08/2003
avverso l’ordinanza del 17/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilitˆ del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha depositato documentazione inerente la societˆ “RAGIONE_SOCIALE” e ha concluso chiedendo l’annullamento del sequestro del 20% di quote sociali.
1.NOME COGNOME ricorre, quale terzo estraneo, per lÕannullamento dellÕordinanza del 17 settembre 2024 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato lÕappello avverso il provvedimento del 2 luglio 2024 del Tribunale di Lamezia
Terme che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote relative alla sua partecipazione alla societˆ Ingrosso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE disposto, a fini di futura confisca, nellÕambito del procedimento penale iscritto a carico della predetta societˆ per lÕillecito amministrativo di cui allÕart. 25undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai delitti di cui allÕart. 452quaterdecies cod. pen. commessi dalla legale rappresentante, NOME COGNOME.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 452quaterdecies, comma 5, cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonchŽ la violazione dellÕart. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con lÕatto di appello.
Lamenta, in particolare, lÕomesso esame delle produzioni documentali e delle argomentazioni difensive volte a sostenere la propria estraneitˆ ai fatti commessi quando egli era ancora quindicenne, non avendo mai partecipato alla gestione della societˆ o alla ripartizione degli utili i quali, tra lÕaltro, non sono mai stati ripartiti tra i soci, bens’ destinati a Òutile a nuovo esercizioÓ.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 452quaterdecies cod. pen. e 321 cod. proc. pen., la mancanza del fumus commissi delicti, nonchŽ la violazione dellÕart. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con lÕatto di appello. La documentazione prodotta avrebbe consentito al tribunale dellÕappello cautelare di escludere lo stabile asservimento della societˆ ai reati contestati oltre alla carenza degli elementi costitutivi dellÕingente quantitˆ di rifiuti trattati e dellÕilliceitˆ del profitto, la tracciabilitˆ dei rifiuti conferiti, la mancanza del periculum in mora.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 321 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza del periculum in mora e alla natura apparente della motivazione sul punto, nonchŽ la violazione dellÕart. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con lÕatto di appello.
Osserva che a fronte della allegazione di specifici elementi nuovi volti ad escludere lÕattualitˆ del periculum, come lÕadozione di un organismo di vigilanza, del relativo regolamento e il suo insediamento, il verbale di verifica interna dellÕorganismo, lÕattuazione del modello di organizzazione finalizzato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, alla attivazione di procedure volte a ridurre il fattore rischio di commissione di reati ambientali, contro la pubblica amministrazione, reati societari e altri ancora, la adozione di un manuale di gestione, di un modello ex lege n. 231, cit., e di un codice etico, il Tribunale si è rifugiato dietro formule vuote e astratte, postulando un rischio di reiterazione del
reato in considerazione dellÕinserimento della societˆ in un più complesso sistema illecito che coinvolgerebbe altre societˆ.
Anche lÕaffermato pericolo di dispersione delle quote è argomento viziato dalla mancata indicazione di condotte o elementi fattuali dimostrativi di tale pericolo in grado di mettere a rischio la confisca del 22,22% del capitale sociale, per sua natura fungibile e non intrinsecamente illecito, nonchŽ dalla mancata disamina della consulenza tecnica di parte e della relazione dellÕamministratore giudiziario dimostrative della soliditˆ dellÕassetto societario e della sua capacitˆ economicofinanziaria, anche alla luce del fatturato dallÕinizio dellÕattivitˆ, di gran lunga precedente a quello della consumazione dei reati.
1.4.Con il quarto motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen., nonchŽ dellÕart. 1 Prot. add. CEDU, la violazione dei principi di proporzionalitˆ e adeguatezza, la motivazione assente in relazione alla lamentata eccessiva protrazione nel tempo del sequestro e conseguente eccessiva compressione dei diritti di proprietˆ e di libertˆ dellÕiniziativa economica costituzionalmente presidiati.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.NellÕambito del procedimento penale iscritto a carico, tra gli altri, della legale rappresentante della societˆ RAGIONE_SOCIALE per i delitti di cui agli artt. 110, 416, 452quaterdecies cod. pen., nonchŽ a carico della societˆ stessa per lÕillecito amministrativo di cui allÕart. 25undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme aveva decretato il sequestro preventivo dellÕintero compendio societario e delle partecipazioni sociali intestate anche ai soci estranei al reato, avendo ritenuto la sussistenza degli indizi dei reati ipotizzati e lo stabile asservimento dellÕimpresa alla realizzazione degli scopi dellÕassociazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti cos’ da scongiurare il pericolo, mediante lÕadozione del provvedimento cautelare, che il libero esercizio dellÕattivitˆ di impresa potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o comunque agevolare la commissione di ulteriori condotte delittuose della stessa specie.
3.1.Investito della richiesta di restituzione delle quote di NOME COGNOME, il Tribunale lÕaveva rigettata sul rilievo che: a) le ragioni addotte a sostegno del mancato asservimento dellÕimpresa alla consumazione dei delitti non potevano essere escluse radicalmente, essendo necessaria ulteriore attivitˆ istruttoria; b) il
quadro delle esigenze cautelari era rimasto invariato, considerata la pluralitˆ di episodi delittuosi ritenuti sintomatici di un collegamento continuativo e non occasionale con le attivitˆ illecite oggetto di contestazione; c) la misura è proporzionata considerato che gli interessi patrimoniali della societˆ e dei soci non sono pregiudicati dalla protrazione nel tempo del sequestro ma sono garantiti dalla prosecuzione dellÕattivitˆ da parte dellÕamministratore giudiziario e dal controllo sulla gestione; d) per scongiurare il pericolo di dispersione delle quote sociali non è sufficiente lÕadozione di un modello organizzativo o che la societˆ nomini un organismo di sorveglianza.
3.2.Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato lÕappello cautelare osservando che: a) NOME COGNOME non pu˜ essere considerato terzo estraneo al reato non potendosi escludere allo stato che avesse comunque beneficiato, in quanto socio, di quota parte dei profitti generati dallÕillecita attivitˆ quale destinatario degli utili prodotti dallÕattivitˆ di impresa, essendo irrilevante, a tal fine, la sua buona fede in mancanza di prova della sua effettiva ÒdistanzaÓ dalla condotta illecita; b) trattandosi di sequestro adottato anche ai fini cautelari cd. ÒimpeditiviÓ di cui al primo comma dellÕart. 321 cod. proc. pen., la circostanza che il bene sia (o torni) nella disponibilitˆ del terzo non è rilevante poichŽ non esclude lÕesigenza cautelare sottesa allÕadozione del sequestro; c) lo stabile asservimento della societˆ agli interessi illeciti perseguiti mediante le condotte delittuose contestate anche al suo legale rappresentante non è escluso dal limitato arco temporale della contestazione formale di tali condotte, nŽ dal fatto che lÕimpresa non fosse votata esclusivamente al perseguimento di tali interessi; d) sussistono gli indizi dei reati contesati ed, in particolare, di quello di cui allÕart. 452quaterdecies cod. pen.; e) sussistono le esigenze cautelari considerato lÕinserimento della RAGIONE_SOCIALE nellÕambito di un più complesso sistema illecito che coinvolgeva altre societˆ, rendendo altamente verosimile che, qualora le quote societarie sequestrate venissero rimesse nella libera disponibilitˆ degli aventi diritto, potrebbero essere destinate alla commissione di ulteriori illeciti in materia di rifiuti, laddove la corretta gestione della societˆ è attualmente garantita dalla amministrazione giudiziaria; f) il periculum non è escluso dal concorrente sequestro dellÕintera azienda.
4.Tanto premesso, ricorda il Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4.1.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, Çin tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di leggeÓ per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codiceÈ (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
4.2. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01).
4.3. , invece è solo quella che Çnon risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitˆ del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle partiÈ (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dellÕ8/11/2005, Rv. 23327001; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritˆ del caso concreto).
4.4.Anche per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione , censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
4.5.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso lÕelemento indiziario dirimente di cui eccepisce lÕomesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dellÕudienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non pu˜ essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitˆ di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui ÇpoichŽ il c.d.”effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (Òfumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in moraÓ) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare lÕomessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque lÕonere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)È).
5.Va altres’ ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitˆ secondo il quale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilitˆ della questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dellÕaccusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 – 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 275227 – 01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268733 – 01; Sez. 5. n. 51147 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 261906 – 01; Sez. 5, n. 26588del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 260569 – 01; Sez. 2, n. 44789 del 20/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28575 del 02/07/2024, COGNOME, non mass.). Tale insegnamento trae alimento dalla considerazione che ai fini della emissione del decreto di sequestro preventivo rileva la mera sufficienza indiziaria del delitto sicchŽ si ritiene che il vaglio operato nel decreto che dispone il giudizio costituisca garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilitˆ di beni. Il fumus richiesto per l’adozione del sequestro preventivo è costituito dalla oggettiva esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso; non si richiedono gravi indizi di colpevolezza, cioè dimostrativi di una elevata probabilitˆ di responsabilitˆ, ma obiettivi indizi di reato. Nella valutazione del fumus non pu˜ ritenersi sufficiente la sola “astratta configurabilitˆ del reato”,
dovendo invece il giudice apprezzare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi eventualmente forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono allo stato seriamente sostenibile l’impostazione accusatoria (cos’, in motivazione, Sez. 6, n. 2181 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921).
5.1.Tale indirizzo trova oggi ulteriore argomento dalla diversa conformazione della regola di giudizio cui si deve attenere il giudice dellÕudienza preliminare ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, decisione attualmente fondata non più sulla astratta idoneitˆ degli elementi acquisiti a sostenere lÕaccusa in giudizio bens’ sulla ben più pregnante (e rigorosa) prognosi di ragionevole previsione di condanna, scilicet, al di lˆ di ogni ragionevole dubbio (art. 425, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dallÕart. 23, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 150 del 2022); e non vÕè ragione oggi per non estendere tale principio anche ai casi di decreto di citazione diretta a giudizio posto che lÕesercizio dellÕazione penale deve essere (positivamente) scrutinato ai sensi dellÕart. 544ter cod. proc. pen.
6.Va inoltre aggiunto che, in caso di sequestro preventivo di aziende o societˆ delle quali sia necessario assicurare lÕamministrazione, lÕautoritˆ giudiziaria nomina, come è avvenuto nel caso di specie, un amministratore giudiziario (art. 104-bis disp. att. c.p.p.). In tal caso si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) che, per quanto di interesse, disciplinano i compiti e gli obblighi dellÕamministratore e la gestione dei beni. Rilevano, in particolare, gli artt. 40 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011 che attribuiscono allÕautoritˆ giudiziaria il compito di impartire le direttive generali della gestione dei beni sequestrati (art. 40, comma 1) quando il sequestro abbia ad oggetto aziende, anche per effetto del sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie totalitarie (art. 41, comma 1sexies ). Il Codice antimafia contempla lÕipotesi sia del sequestro e della amministrazione giudiziaria della partecipazione societaria non totalitaria, sia del sequestro dellÕintera impresa esercitata in forma societaria e delle relative partecipazioni societarie di maggioranza o di tutte le partecipazioni (cd. sequestro di partecipazioni totalitarie), essendo chiaro, in questÕultimo caso (noto in dottrina come Òsequestro tombaleÓ), che i singoli soci, pur non privati della titolaritˆ delle quote, sono comunque privati della gestione dellÕazienda. La giurisprudenza di legittimitˆ ha spiegato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento che ha ad oggetto la totalitˆ delle quote o delle azioni societarie non comporta automaticamente l’estensione del vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale (Sez. 3, n. 15755 del 15/11/2018,
dep. 2019, COGNOME, Rv. 276079 – 01, che ha ha precisato che l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., in tema di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, rinvia alle norme di cui al libro I, titolo III del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplinano l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni oggetto di sequestro di prevenzione, ma non all’art. 20 di tale decreto legislativo, che prevede l’estensione di diritto a tutti i beni aziendali del sequestro di prevenzione che riguarda partecipazioni societarie totalitarie). Ci˜ non toglie che oggetto del sequestro possa essere, insieme con le quote, anche lÕazienda considerata come Òcosa che serv’ a commettere il reatoÓ ai sensi dellÕart. 452quaterdecies, ultimo comma, cod. pen. e ci˜ sia nella prospettiva della futura confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), sia nella prospettiva cautelare di cui al primo comma dellÕart. 321 cod. proc. pen. Orbene quando, come nel caso in esame, insieme con le quote societarie venga sequestrata anche lÕazienda in via diretta (e non come effetto indiretto del sequestro delle quote) e la sua gestione venga sottratta al legale rappresentante che sia anche persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui allÕart. 452quaterdecies cod. pen., occorre chiedersi quale sia lÕinteresse concreto del terzo estraneo al reato titolare delle quote di partecipazione alla loro restituzione considerato che, comunque: a) il sequestro non priva il socio della titolaritˆ delle quote stesse, bens’ solo della loro disponibilitˆ; b) quandÕanche al socio venga restituita la disponibilitˆ delle quote, la sua posizione non muterebbe, non potendo egli esercitare il diritto di voto, nŽ decidere sulla gestione/amministrazione della societˆ e sulla stessa figura dellÕamministratore.
6.1.Il socio pu˜ sempre esercitare le sue prerogative prendendo parte alla camera di consiglio allÕesito della quale il Tribunale approva la relazione dellÕamministratore giudiziario ed il programma di gestione (art. 41, comma 1sexies d.lgs. n. 159 del 2011), ma non potrebbe mai, in caso di sequestro diretto di azienda, interloquire direttamente sulla gestione dellÕimpresa. In questi casi, poichŽ la situazione giuridica soggettiva attiva derivante dalla titolaritˆ delle quote attribuisce comunque al socio il diritto di prendere parte alla predetta camera di consiglio, occorre che la richiesta di revoca del sequestro della quota venga accompagnata dalla indicazione di un interesse specifico alla sua piena disponibilitˆ che non pu˜ identificarsi nellÕesercizio di prerogative societarie, comunque, esercitabili nei soli modi e scopi indicati dallÕart. 41, cit.
6.2.Va infine ribadito lÕinsegnamento secondo il quale è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una societˆ, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attivitˆ criminosa, poichŽ ci˜ che rileva in questi casi non è la titolaritˆ del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si pu˜, d’altra parte
riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264473 – 01; Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246864 – 01; Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004, COGNOME, Rv. 228101 01; Sez. 6, n. 2853 del 07/07/1995, Nocerino, Rv. 202642 – 01).
7.Tanto premesso, considerato che nel caso di specie il sequestro riguarda non solo tutte le partecipazioni societarie ma anche, direttamente, lÕintera azienda, il ricorrente non indica, a sostegno dellÕintero ricorso, un attuale e concreto interesse alla revoca del sequestro delle sue partecipazioni la cui piena disponibilitˆ non arricchisce il suo patrimonio, nŽ la sua situazione giuridica soggettiva attiva di socio che come, detto, pu˜ essere esercitata nei modi e nelle forme indicate dal Codice Antimafia.
7.1.In ogni caso:
7.2. il primo motivo è generico poichŽ si focalizza sulla sola estraneitˆ del ricorrente al reato, non considerando che il sequestro preventivo non è finalizzato alla sola confisca dellÕimpresa e delle quote, ma anche a impedire la consumazione di ulteriori reati e la protrazione dellÕattivitˆ illecita, con conseguente applicabilitˆ dellÕinsegnamento giurisprudenziale richiamato al ¤ 6.2 che precede;
7.3.il secondo motivo predica la mancanza di indizi a fronte, per˜, del rinvio a giudizio disposto allÕesito dellÕudienza preliminare;
7.4.il terzo motivo postula la possibilitˆ del socio di chiedere la revoca del sequestro dellÕintero compendio, non essendo egli legittimato a far valere situazioni giuridiche soggettive e prerogative che appartengono, semmai, al legale rappresentante dellÕimpresa;
7.5.il quarto motivo risente della mancata indicazione di un interesse concreto e attuale allÕesercizio immediato delle prerogative derivanti dalla disponibilitˆ delle quote societarie in un contesto di sequestro diretto dellÕintera azienda.
7.6.Va infine esclusa la possibilitˆ di produzione documentale sopravvenuta in sede di legittimitˆ. Ed invero, nel giudizio di legittimitˆ possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attivitˆ di apprezzamento circa la loro validitˆ formale e la loro efficacia nel contesto delle prove giˆ raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390 – 01; Sez. 2, n. 1417 dellÕ11/10/2012, COGNOME, Rv. 254302 – 01). Non è consentita la produzione di documenti che,
come nel caso di specie, sollecitano una rivalutazione nel merito di questioni che, semmai, legittimano una nuova richiesta al giudice del merito.
7.7.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME