Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Ferrara NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/07/1994 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/08/1980 COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 29/12/1986
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/11/2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze proposte nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui era stato chiesto il riesame del decreto con il quale, in data 11/10/2024, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo delle quote, dei complessi aziendali e del patrimoni sociali delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
U
ricorrono per cassazione il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori che deducono:
2.1 l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME:
2.1.1 violazione di legge processuale in relazione agli artt. 322, 99, comma 1, 61, commi 1 e 2, 568, commi 3 e 4, 571, comma 3, 591, lett. a), cod. proc. pen., 2468, comma 2, 2469, 2475, 2476, 2478-bis., 2479, cod. civ.: rileva che il sequestro preventivo adottato dal GIP aveva avuto ad oggetto i complessi aziendali, i patrimoni ma anche le quote delle società RAGIONE_SOCIALE di cui gli odierni ricorrenti sono titolari per il 20% e per il 10 osserva che il Tribunale ha richiamato una serie di pronunce che non pertinenti con il caso di specie laddove il COGNOME ed il COGNOME, in quanto titolari delle quote sociali oggetto del sequestro, sono indubbiamente legittimati a richiederne la restituzione in loro favore;
2.2 l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME:
2.2.1 violazione di legge processuale in relazione agli artt. 322, 99, comma 1, 61, commi 1 e 2, 568, commi 3 e 4, 571, comma 3, 591, lett. a), cod. proc. pen., 2468, comma 2, 2469, 2475, 2476, 2478-bis., 2479, cod. civ.: rileva che il sequestro preventivo adottato dal GIP aveva avuto ad oggetto i complessi aziendali, i patrimoni e le quote delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di cui, come risulta dalla consulenza prodotta dalla difesa, il Ferrara è titolare nella misura del 70% per aver conferito 700 euro quale parte del capitale sociale di partenza; osserva che il Tribunale ha richiamato una serie di pronunce non pertinenti con il caso di specie dove il Ferrara, in quanto titolare della quota sociale oggetto del sequestro, è indubbiamente legittimato a richiederne la restituzione in suo favore;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. Il Tribunale di Napoli ha vagliato le istanze di riesame del decreto con il quale, in data 11/10/2024, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo delle quote, dei complessi aziendali e dei patrimoni sociali delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha spiegato che gli odierni ricorrenti avevano impugnato il decreto in proprio, contestando i presupposti applicativi del sequestro
e, in particolare, la sussistenza del fumus relativamente all’aggravante “mafiosa” ed alla delimitazione temporale delle condotte rilevanti ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen. al 2016.
I giudici del riesame hanno giudicato inammissibili le istanze di riesame per difetto di interesse ricordando che, in relazione ai provvedimenti di sequestro, siffatto presupposto processuale va identificato “… in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro” (cfr., pagg. 2-3 dell’ordinanza in verifica) mentre, nel caso di specie, gli istanti “… non sono titolari di alcuna situazion giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio” e “in quanto soci privi della legale rappresentanza dell’ente (…) non hanno alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbero, infatti, alcun beneficio” (cfr., ivi).
Hanno ribadito che “… nel caso in esame, oggetto di sequestro sono i beni aziendali e, dunque, il patrimonio sociale della società” per cui “il socio, che non sia anche legale rappresentante e che non agisca in tale qualità, non è legittimato a chiederne la restituzione, non potendo egli far valere in giudizio situazioni soggettive che non gli appartengono” (cfr., ivi, pag. 4) sicché “… l’autonomia patrimoniale delle società esclude che il socio possa, in quanto tale, agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono alla società della quale non abbia la legale rappresentanza non avendo alcun titolo di legittimazione a pretendere in restituzione quanto sequestrato” (cfr., ivi).
E, tuttavia, premesso che si tratta di considerazioni assolutamente corrette, occorre tel:C=Drilevare che nel caso di specie il sequestro ha avuto ad oggetto non soltanto i complessi ed i patrimoni aziendali, certamente di pertinenza delle società, ma, anche, le quote appartenenti, queste ai soci, rispetto alle quali costoro erano e sono certamente GLYPH legittimati all’impugnazione GLYPH (cfr., Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792 – 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali; conf., non massimate, Sez. 3, n. 26543 del 10/04/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 46035 del 26/10/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 16222 del 18/01/2022, Cannuccio).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata – limitatamente alla declaratoria di inammissibilità relative alle quote societarie – con rinvio al Tribunale di Napoli.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 26/02/2025