Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 18.10.2023 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.10.2023 il Tribunale di Padova, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo delle somme rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME nei confronti del quale era stata disposta la convalida per l’arresto in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti contestatogli ai sensi dell’art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990. A fondamento delle conclusioni raggiunte il Collegio ha evidenziato che le somme attinte dal vincolo cautelare dovessero ritenersi il profitto dell’attività di spaccio posta i essere dall’indagato, che non risultava espletare alcuna attività lavorativa,
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge, che la somma attinta dalla misura reale potesse costituire il profitto del reato o cosa pertinente al reat stante la contestazione nei suoi confronti della condotta di spaccio di sostanze stupefacenti, potendo eventualmente configurare il provento di pregresse cessioni, con conseguente difetto del nesso di pertinenzialità. Rileva altresì come sia del tutto inconferente rispetto alla finalità impeditiva perseguita con il sequestro i esame la motivazione resa in punto di periculum in mora, secondo cui le somme potrebbero essere impiegate per l’acquisto di altra sostanza stupefacente, e che anche qualora si trattasse di sequestro finalizzato alla confisca, mancherebbe alla radice il nesso di strumentalità con il reato contestato, il quale comunque non consente la confisca nella fattispecie di lieve entità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Il provvedimento impugnato presta fondatamente il fianco alle censure difensive ove si consideri che essendo la condotta contestata quella di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, le somme rinvenute nella disponibilità dell’indagato non possono di default costituirne il profitto, termine questo che necessariamente postula un atto dispositivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato ipotizzato nei confronti del destinatario della misura e non di altre condotte illecite, estrane al fumus commissi delicti (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265247-01, in motivazione). Mutatis mutandis, per medesimezza di ratio, deve argomentarsi nei medesimi termini, circa la fattispecie di possesso illecito di stupefacenti, con riferimento all’ipotesi di confisca di cui all’ar comma d.P.R. n. 309 del 1990, anch’essa facente riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l’ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore ad ess corrispondente.
Mancano conseguentemente gli elementi per ritenere che il danaro attinto dal vincolo reale – per quanto possibile introito di altri delitti e destinato a possibile futuro utilizzo illecito – costituisca “provento” della condotta detentiva
stupefacenti contestata al ricorrente, non evincendosi comunque dalla motivazione resa dai giudici del riesame come possa rientrare tra le cose che servirono o furono destinate a commettere al reato ai sensi dell’art. 240 cod. pen..
Né potrebbe ipotizzarsi che, a dispetto della chiara terminologia utilizzata dal Tribunale padovano che ha qualificato la misura come finalizzata alla confisca facoltativa ai sensi dell’art. 321 secondo comma cod. proc. pen., si verta nell’ambito di un sequestro finalizzato alla confisca cd. per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. atteso che, essendo stata contesta all’indagato la fattispecie della lieve entità, osta, avuto riguardo al tempus commissi delicti, alla sua applicabilità il divieto formulato dal legislatore nell’art. 85 bis d.P.R. 309/1990 quale prevedeva testualmente fino alle modifiche apportate con il d.l. 123/2023 convertito con modif. nella L. 13 novembre 2023, n. 159, che “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa l fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”.
La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Padova competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in data 9.4.2024