Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1914 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che concludeva per il rigetto del ricorso l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO insistevano per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Messina, confermava l legittimità del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti del rico indagato per il reato di ricettazione; rigettava le eccezioni di nullità riguardan l’ispezione preliminare al sequestro, (b) la nullità del sequestro per mancat somministrazione degli avvisi previsti dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione con contenuti omogenei i difensori degli indagati, che deducevano:
2.1. violazione di legge (art. 364 cod. proc. pen., 114 disp att. cod. proc. pen l’ispezione che aveva consentito il sequestro sarebbe nulla, in quanto si tratterebbe di u atto disposto dal pubblico ministero ed effettuato senza la somministrazione degli avvisi di rito; tale omissione integrerebbe non solo la nullità dell’ispezione, ma anche quella d conseguente sequestro; si deduceva, inoltre, che il sequestro operato d’urgenza della polizia giudiziaria nel corso delle attività ispettive non era stato preceduto dall’avvi sensi dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen.: tale mancanza non poteva ritenersi sanat dal fatto che, comunque, i legali intervenivano nel corso dell’atto, dato che dal verbale sequestro si evinceva che gli operanti non avevano verbalizzato le eccezioni proposte.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Con il primo motivo il ricorrente assume che la nullità dell’ispezione che aveva preceduto il sequestro, generata dalla mancata somministrazione dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., si propagasse al vincolo probatorio.
2.2. Si tratta di una censura infondata.
La nullità “derivata” è disciplinata dall’art. 185 cod. proc. pen. che (a) al p comma, stabilisce che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipend da quello dichiarato nullo», (b) al secondo ed al terzo comma impone, altresì, la regressione del procedimento allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo la sua rinnovazione; (c) al quarto comrna, invece, esclude la regressione quando gli atti nulli riguardano le prove.
Si tratta di una disciplina che correla la nullità “derivata” alla sussistenza di progressione processuale, o procedimentale: in tanto la nullità si trasmette, in quanto l sviluppo del procedimento risulta “interrotto” da una atto nullo, frattura che impedis di considerare legittimo il successivo percorso procedimentale ed impone la regressione allo stato in cui la nullità si è verificata e la rinnovazione dell’atto, condizioni es per riavviare lo sviluppo legittimo del procedimento.
La “consecutività” degli atti è la condizione necessaria per la propagazione della nullità: in materia la Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della n derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso rapporto di derivazione, nel senso che l’atto dichiarato nullo deve costituire la premess logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono.
Si è così deciso che, a fronte della dichiarazione di nullità parziale di una consulenz tecnica su prelievi ematici, in quanto effettuata in violazione del contraddittorio, la C ha ritenuto legittimi gli esiti della consulenza tecnica dinamico-balistica fondata s valutazione integrata di altre fonti di prova ritualmente assunte (Sez. 1, n. 46419 de 10/09/2021, Onichini Rv. 282885 – 01). E che, a fronte della dichiarazione di nullità sol parziale di una consulenza tecnica, è legittima l’escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato (Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci, Rv. 256829).
Si tratta di decisioni che evidenziano come, in materia di raccolta della prova, l nozione di consecutività non è applicabile, come risulta confermato dalla lettera dell’ar 185 del codice di rito, che esclude che debba essere disposta la regressione quando la nullità riguarda le prove.
Invero la nullità della prova può concernere solo ed esclusivamente l’atto” con il quale la si raccoglie, mentre non rilevano le nullità che riguardano le attività investiga precedenti, ovvero degli strumenti di ricerca della prova, come le perquisizioni ed sequestri.
Così potrà essere sicuramente riconosciuta la nullità dell’atto” di sequestro, ma non potrà mai ritenersi che tale nullità “derivi” dalle attività investigative precedenti.
Si tratta di una interpretazione in linea con la prescrizione contenuta nell’art. 1 comma 4, del codice di rito che, escludendo la regressione in materia di prove, evidenzia che la raccolta delle stesse non può essere ricondotta alla nozione di “procedimento” – che implica la conseguenzialità -, quanto piuttosto a quella di “atto”, la cui sussistenza e vali è indipendente dalle attività di indagine precedenti e successive.
2.3. Né, nel caso in esame, può essere rilevata alcuna “inutilizzabilità” dell’ispezion che risulta semplicemente “nulla”, a causa della omessa somministrazione degli avvisi, ma non “inutilizzabile” ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., in quanto lo strumen ispettivo, non è vietato dalla legge, ma anzi previsto dalla stessa.
Peraltro, sul tema della trasmissibilità delle inutilizzabilità, si è reiterata pronunciata la Corte costituzionale, che ha affermato che il diritto vivente, nella parte cui esclude che la inutilizzabilità della perquisizione possa estendersi al sequestro, sia contrasto con la Carta fondamentale (sent. n. 119 del 2019, ord. n. 116 del 2022).
2.4. Si riafferma, pertanto, che la nullità dei provvedimenti di perquisizione e ispezione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della loro esecuzione, né determina l’inutilizzabilità a fini di prova delle stesse (Sez. 5, n. 32009 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273641; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428 – 01).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’omessa somministrazione dell’avviso ex art. 114 disp att. cod. proc. pen. integra una nullità generale a regime intermedio (tra le altre: Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245; Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 265089; che è sanata, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. se la parte si avvale delle facoltà concesse dall’atto nullo.
Nel caso in esame l’avviso omesso era funzionale a consentire l’assistenza del difensore durante l’esecuzione dell’atto: invero, come emerge dal verbale di sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria, i legali del ricorrente hanno regolarmente “assisti all’atto nulla rilevando l’omessa verbalizzazione delle loro eccezioni, poi propost all’autorità giudiziaria e regolarmente valutate.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022
L’estensore
Il Preside te