Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10442 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10442 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso il decreto di sequestro probatorio di più quantitativi di sostanza stupefacente di diversa natura e di tre bilancini, eseguito dalla PG il 04/11/2025 e convalidato dal pubblico ministero il 05/11/2025, all’esito di una perquisizione domiciliare nell ‘ abitazione ove lo stesso si trovava, in regime di affidamento in prova, insieme alla convivente NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza , ha proposto ricorso la difesa del COGNOME, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto errata applicazione e interpretazione della legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: il Tribunale sarebbe incorso nel macroscopico errore di non considerare la necessità, prima di procedere alla perquisizione, della presenza o dell’avviso al difensore di fiducia o, in sua assenza, a quello nominato d’ufficio e prontamente reperibile, in difetto producendosi una nullità assoluta e insanabile dell’atto , stante il pregiudizio prodotto al diritto di difesa dell’indagato.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha ribadito la nullità dell’atto relativo alla perquisizione e concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
Il Tribunale, a fronte di censure difensive, con le quali, per quanto qui d’interesse, si era contestata la legittimità della misura per omessa, rituale informazione dell’indagato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore, ne ha ritenuto l’infondatezza opponendo che, nella specie, al COGNOME quell’avviso era stato dato, avendo l’uomo di chiarato agli operanti di procedere, considerando tale espressione sufficiente a consentire l’espletamento delle operazioni.
Va premesso che l’ obbligo di dare avviso all’indagato, presente al compimento dell’atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., è richiesto in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Rv. 266335 -01). Infatti, il sequestro probatorio è atto di
indagine per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l’eventuale presidio della garanzia difensiva (Sez. 1, n. 12025 del 20/01/2021, Rv. 280978 -01; Sez. 3, n. 13605 del 19/02/2015, Rv. 262862 -01).
Pertanto, deve convenirsi sulla necessità di tale avviso, ma deve anche tenersi presente che l ‘ avvertimento non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto (Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825 -01; n. 4945 del 17/01/2012, Rv. 252034 -01).
Inoltre, l’indagato -ritualmente avvisato in sede di perquisizione personale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. -non ha diritto di ricevere un ulteriore, analogo avvertimento al momento dell’esecuzione del conseguente sequestro, avuto riguardo al nesso funzionale esistente tra i due mezzi di ricerca della prova e alla omogeneità del contesto causale e cronologico (Sez. 5, n. 36724 del 18/05/2017, Rv. 270438 -01).
Nel caso all’esame, il Tribunale, da un lato, ha dato atto della circostanza dirimente che l’avviso era stato effettivamente dato dagli operanti ; dall’altro , ha ritenuto che il COGNOME, nel dichiarare di procedere, avesse declinato la facoltà rappresentatagli dalla polizia giudiziaria. E, a conferma di tale conclusione e della regolarità, dunque, della procedura seguita, ha pure richiamato la circostanza che alla COGNOME era stato rivolto identico avviso e che la donna, a differenza del COGNOME, aveva esercitato la facoltà della quale era stata resa edotta (sebbene il difensore fosse poi indisponibile).
Si tratta, quanto all’omesso avviso di legge, di una censura del tutto destituita di fondamento e smentita dal tenore dell’atto di PG (cui questa Corte può accedere stante la natura processuale della questione devolutale), dal quale risulta a chiare lettere che quell’avviso era stato dato al COGNOME; con riferimento, invece, alla interpretazione dell’espressione usata dall’indagato, deve rilevarsene la non deducibilità in questa sede, trattandosi di censura con la quale viene attinta la motivazione, i cui vizi non possono essere dedotti in questa sede ai sensi dell ‘art. 325 comma 1, cod. proc. pen. Sul punto, è consolidato il principio, anche di recente ribadito, per il quale, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” di cui all’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione, le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
dell’art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità” della motivazione ( ex multis , Sez. 5, n. 8434
del 11/01/2007, Rv. 236255 -01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 -01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/03/2026
La Consigliera est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME