Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1286 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1286 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Albenga il 14/02/1975
avverso la ordinanza del 21/06/2024 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Savona, in sede di riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 7 giugno 2024 nei confronti di NOME COGNOME relativo al telefono cellulare in suo possesso.
Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. con riferimento alle sommarie informazioni testimoniali rese dalla COGNOME al Pubblico Ministero il 7 giugno 2014, nel contesto di una indagine che riguardava due soggetti, COGNOME NOME e NOME COGNOME, accusati in via alternativa, il primo, di calunnia e subornazione, ed il secondo, di tentata estorsione ai danni del primo.
Secondo il Tribunale il decreto era supportato da adeguata motivazione per relationem con rinvio al contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla COGNOME che aveva riferito circostanze non vere smentite
dalle risultanze dei tabulati telefonici con riguardo alla frequenza dei contatt telefonici avuti con NOME COGNOME e sull’orario delle chiamate, in particolare per avere affermato di avere avuto solo pochi contatti telefonici e mai in orario notturno.
Da ciò, secondo quanto testualmente riportato nell’ordinanza impugnata, “consegue la pertinenza del telefono cellulare quale unico bene recante il dato reale del numero e delle peculiarità dei colloqui tra Bozzano e Ballabio”.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME denunciando, a mezzo del proprio difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge per carenza assoluta di motivazione del provvedimento genetico di sequestro probatorio che conteneva la mera indicazione dei titoli di reato di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. senza alcun specificazione dei fatti integranti i reati e delle ragioni per le quali l’acquisiz del telefono e dei dati in essi contenuti potessero essere utili alle indagini in cors nei confronti di NOME e COGNOME.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione del sequestro probatorio trattandosi di decreto di cui andava dichiarata la nullità per carenza di motivazione, incentrata sul rifiuto dell’indagata di consegnare il telefono volontariamente, a fronte della assenza di chiarimenti al riguardo neppure forniti dal Pubblico Ministero, che in sede di riesame si è limitato ad integrare la motivazione del sequestro facendo riferimento sempre e solo alle indagini in corso a carico di COGNOME e Ballabio.
2.2. Violazione di legge sotto il profilo dell’osservanza dei principi d proporzionalità e di adeguatezza in relazione all’incarico peritale disposto dal Pubblico Ministero procedente per l’estrazione e copia forense dell’intera memoria del cellulare sequestrato, senza alcuna delimitazione dell’ambito della ricerca necessaria all’indagine penale in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi dedotti.
Quanto al primo motivo si deve rilevare che effettivamente non risulta essere stata fornita dal Pubblico Ministero, neppure nel corso dell’udienza per il riesame, adeguata giustificazione della rilevanza probatoria del sequestro dei dati archiviati nella memoria del telefono cellulare della Bozzano, sia perché la frequenza e gli orari dei contatti telefonici – ritenuti di interesse investigati intercorsi tra la predetta e il soggetto indagato per calunnia erano già emersi dai
tabulati telefonici, e sia perché non si specifica, in rapporto ai reati oggetto indagine, la necessità di una ricerca indiscriminata attraverso il vaglio della totalità dei messaggi di posta elettronica e più in generale dei dati relativi alle comunicazioni snns, whatsapp, oltre che dei dati relativi a filmati e fotografie, contenuti nel predetto dispositivo, ai fini dell’accertamento dei reati per i quali stato disposto il sequestro.
L’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragion per la quale i beni sequestrati debbano considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita.
Va anche ricordato che nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale, neppure il Tribunale per il riesame può sanare tale difetto che è causa di nullità del decreto di sequestro.
Nel caso di specie, neppure nel corso dell’udienza in sede di riesame il Pubblico Ministero ha fornito chiarimenti utili ad integrare la motivazione del decreto di sequestro, per l’assoluta genericità delle evidenziate esigenze probatorie correlate alle indagini in corso nei confronti di altri soggetti per reati neppure ben specificat e senza l’indicazione dell’attinenza di detti reati con i contatti telefonici interc tra Ballabio e la Bazzano.
2. Anche il secondo motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientran certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,
indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 264092).
Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizion dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l’obbligo di una motivazione rigorosa che dia conto innanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell’intera massa dei dati conservati nell’archivio del dispositiv informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimen ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare
Le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.
In particolare, è stato affermato che la garanzia di cui all’art. 15 dell Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento “storico”, cui può attribuirsi un valore restrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientif probatorio.
3. Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza
postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.
Pertanto, nel caso di specie è certamente in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza la decisione del Pubblico Ministero di affidare in sede di consulenza tecnica, conseguente all’immotivato sequestro dell’intero contenuto dell’archivio digitale del telefono sequestrato, l’estrazione e copia forense dell’intera memoria del cellulare senza alcuna delimitazione dell’ambito della ricerca necessaria all’indagine penale in corso.
La nullità del sequestro si estende necessariamente anche alla disposta copia forense della intera memoria del telefono sequestrato, in base alla regola generale prevista dall’art. 185 cod. proc. pen. secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
In base a quanto osservato entrambi i motivi di ricorso devono essere integralmente accolti, discendendone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto genetico, per difetto dei presupposti e per mancato rispetto del principio di proporzionalità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del 7/06/2024 e dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del telefono cellulare sequestrato.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
SEZIONE VI PENALE