Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6836 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6836 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nato a PISA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, nella qualità, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza descritta in epigrafe , il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile il riesame interposto da NOME COGNOME, quale legale rappresentate della RAGIONE_SOCIALE (da qui, RAGIONE_SOCIALE), avverso il decreto disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova avente ad oggetto il sequestro probatorio delle caselle di posta elettronica nella disponibilità, tra gli altri, di dirigenti e dipendenti della citata RAGIONE_SOCIALE (oltre che delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), sottoposti ad indagini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321 cod. pen., ipotesi indicate quali delitti presupposto dell’illecito ascritto alla detta compagine societaria, in quanto tale sottoposta a indagini, ai sensi degli artt. 25 e 21 del d. lgs. n. 231 del 2001;
Rilevato che la detta inammissibilità è stata decretata sul presupposto della ritenuta incompatibilità dell’COGNOME a rappresentare processualmente l’ente, conferendo al difensore apposito mandato per impugnare, in quanto, a sua volta,
indagato per la corruzione indicata quale reato presupposto realizzato nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente violazione dell’art . 39 del citato decreto legislativo;
Rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME, sempre nella qualità, contestando la tenuta normativa e motivazionale della dichiarata inammissibilità per la rimarcata insussistenza dei presupposti in fatto e diritto legittimanti l’applicazione alla specie del disposto di cui all’a rt. 39 del citato decreto legislativo n. 231, considerato che né il decreto di sequestro, né l’informativa di garanzia ricevuta nel dicembre del 2024 dalla RAGIONE_SOCIALE né altri atti del procedimento consentivano di individuare nel detto rappresentante il protagonista di condotte illecite contestate riferibili alla società odierna ricorrente atteso che, nello scarno contenuto rappresentativo rassegnato dal decreto sottoposto a riesame, la figura dell’COGNOME risulterebbe menzion ata solo facendo leva a condotte riguardanti la RAGIONE_SOCIALE e risultando altri gli indagati che avrebbero realizzato le ritenute condotte corruttive riguardanti la RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto che il ricorso è fondato e che si impone in coerenza l’annullamento senza rinvio sia della decisione impugnata che, a monte, del sequestro confermato in sede di riesame;
Ritenuto in particolare che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale (peraltro in aperta contraddizione rispetto alla posizione assunta in occasione di altre statuizioni rese nel corso del medesimo procedimento, là dove il vizio pregiudiziale rassegnato a fondamento della decisione ora gravata, a fronte del medesimo portato informativo assertivamente descrittivo la posizione dell’COGNOME, non è stato rilevato: cfr . pag. 8 del ricorso), la disamina degli atti trasmessi non consente di affermare che l a pur intervenuta iscrizione dell’COGNOME nel registro degli indagati e, del resto, il tenore formale della relativa posizione emergente dal decreto di sequestro, dessero conto di condotte poste in essere nell’interesse dell’ente odierno ricorrente , in coerenza ad una accusa che allo stato non risulta adeguatamente formalizzata così da privare di sostanza e concretezza il conflitto di interessi rassegnato a supporto della inammissibilità in contestazione;
R itenuto, peraltro, che tale inconsistenza formale dell’accusa trova altresì conferma nel l’indeterminatezza della notizia di reato iscritta e, a caduta, nell’in adeguato tenore della motivazione sottesa alla ricostruzione del fumus delle ipotesi di corruzione segnalate a sostegno dei decreti disposti nell’occasione, aspetti, questi, stigmatizzati, in pari data all’odierna decisione, da questa stessa Corte, procedendo all’annullamento senza rinvio del titolo cautelare eseguito in danno dei diversi indagati, compresi quelli legati alla RAGIONE_SOCIALE, oltre che delle altre
società nel cui interesse i primi avrebbero realizzato le corruzioni indicate quali reati presupposto rispetto all’illecito sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2011;
ritenuto che tali annullamenti, in particolare quelli riguardanti i protagonisti diretti delle addotte vicende corruttive, avrebbero da soli determinato il venir meno del titolo cautelare anche nei confronti della società odierna ricorrente;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del PM presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Così è deciso, 15/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME