Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9799 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9799 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in Francia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Genova; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 3 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero dello stesso Tribunale il 22 luglio 2025 nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto la casella di posta elettronica di cui lo stesso Ł titolare.
La misura Ł stata adottata nell’ambito di indagini per fatti corruttivi, correlati alla emissione di titoli di viaggio gratuiti o fortemente scontati in favore di numerosi pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto di Genova, da parte di funzionari e dipendenti delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti C.I.N.) e RAGIONE_SOCIALE, tra cui figura il ricorrente.
Parallelamente, si procede nei confronti delle dette società, ai sensi degli artt. 25 e 21 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per l’accertamento della responsabilità amministrativa da reati riferibili ai dipendenti e funzionari indagati nonchØ a soggetti in corso di identificazione.
Il vincolo reale ha la sua scaturigine in un pregresso filone investigativo, avviato per i reati di falso ideologico, contraffazione di sigilli e frode in pubbliche forniture, nel cui ambito venivano acquisite comunicazioni inviate periodicamente dalla casella di posta elettronica dell’amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, recanti in allegato files excel contenenti l’elenco di biglietti gratuiti o fortemente scontati recapitati ad Ufficiali della Capitaneria di Porto.
Il 29 ottobre 2024 era emesso un primo decreto di perquisizione e sequestro probatorio delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti delle
dette società, allo scopo di reperire ogni documentazione utile a verificare le ipotizzate originarie accuse sia di falso e frode in pubbliche forniture, sia di corruzione da parte di NOME COGNOME – anche personalmente indagato – nei confronti di ufficiali della Capitaneria, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della flotta.
Il Tribunale del riesame, adito dalla società in persona del COGNOME, accoglieva il gravame per vizi procedurali, avendo ravvisato in capo allo stesso una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, e dichiarava nullo il sequestro.
Il 2 dicembre 2024 il Pubblico Ministero procedente emetteva un nuovo decreto di perquisizione e sequestro, che veniva nuovamente impugnato innanzi al Tribunale del riesame.
Il provvedimento reiettivo del gravame era annullato con rinvio da questa Corte di cassazione, con sentenza Sez. 2, n. 23355, depositata il 23 giugno 2025.
In sede rescissoria il Pubblico Ministero rettificava la contestazione dell’illecito nei confronti di CRAGIONE_SOCIALE., specificando che reato presupposto doveva intendersi il reato di corruzione (e non invece quello di frode in pubbliche forniture in precedenza indicato).
Tuttavia, il Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, nuovamente dichiarava nullo il decreto a carico di RAGIONE_SOCIALE per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni del provvedimento ablativo, non essendo stati precisati i requisiti di pertinenzialità della documentazione e degli archivi informatici appresi, nonchØ della proporzionalità del vincolo, tanto in fase genetica quanto in quella esecutiva.
Il Pubblico Ministero emetteva, il 22 luglio 2025, nuovo decreto di sequestro, relativo ai medesimi documenti e caselle di posta elettronica, a carico – tra gli altri – di NOME COGNOME, quale soggetto inserito nell’organico delle compagnie di navigazione.
Ha proposto ricorso COGNOME, in cui sono articolati i motivi come di seguito sintetizzati.
3.1. Il primo denuncia violazione di legge per effetto della tardiva iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180, cod. proc. pen.
A seguito della definizione normativa della notizia di reato, introdotta dal d. lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, non possono essere attivati mezzi di ricerca della prova in assenza di un fatto avente le connotazioni di una tale notizia.
L’iscrizione della notizia, da eseguire con immediatezza, postula l’esistenza di un fatto oggettivo che, nel suo contenuto, sia riconducibile ad una ipotesi criminosa; sul piano c.d. soggettivo, essa va operata non appena risultino indizi a carico della persona.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha provveduto alla iscrizione a carico degli indagati solo il 22 luglio 2025, sebbene avesse già acquisito elementi sin dal mese di ottobre 2024 (i dati tratti dal telefono di NOME COGNOME e dal personal computer di NOME COGNOME; il file excel nel quale figuravano i nominativi dei beneficiari dei biglietti gratuiti, successivamente riordinati, con il nome delle autorità aziendali che avevano autorizzato l’emissione e talune annotazioni sulle ragioni della gratuità).
La comunicazione di notizia di reato era, dunque, meramente riassuntiva di emergenze investigative anteriori al sequestro del 29/30 ottobre 2024, sicchØ il Pubblico Ministero aveva indebitamente ritardato l’iscrizione, che avrebbe dovuto essere retrodatata ad ottobre 2024.
3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce l’incompiutezza della notizia di reato iscritta e la nullità del conseguente sequestro, adottato in violazione dei diritti di difesa.
Il foglio di iscrizione della notizia elenca, invero, soltanto i nominativi delle persone
indagate e gli articoli di legge dei reati ipotizzati, senza alcuna enunciazione del fatto.
A tale incompiutezza corrisponde la carenza di motivazione del decreto di sequestro, contenente solo elenchi nominativi degli indagati (pubblici ufficiali, privati corruttori e società, queste ultime indagate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001) ed il generico riferimento a ‘dazioni o promesse di utilità indebite’.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge della ordinanza impugnata in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione del decreto impositivo del vincolo reale, quanto alle ragioni giustificative della misura, con particolare riferimento alla individuazione del pactum sceleris .
3.4. Il quarto motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità del sequestro.
In mancanza della indicazione di parole chiave e di una perimetrazione temporale dei dati di interesse, il sequestro si Ł risolto in un’apprensione totalizzante e indiscriminata di dati informatici non selezionati.
Il decreto giustifica il sequestro massivo prospettando la necessità di un’indagine meramente esplorativa, senza indicare le ragioni giustificatrici della misura e non consentendo di verificare l’esistenza di un nesso di pertinenzialità probatoria delle res coercite rispetto al reato.
3.5. Il quinto motivo deduce insussistenza del fumus, per la indeterminatezza del nesso tra l’utilità ricevuta dal pubblico ufficiale e la sua funzione.
La motivazione sul punto Ł, invero, solo apparente, nella parte in cui si evocano ‘politiche aziendali di favore’, senza indicare l’atto amministrativo o l’attività illecita che sarebbero riferibili ai pubblici agenti.
Il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le misure reali Ł consentito, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, ma tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
In ordine logico, sono fondati i motivi che denunciano motivazione apparente del decreto di sequestro in ordine alla sussistenza di una notizia di reato ed al fumus commissi delicti.
Si tratta di profili che hanno rilievo preliminare rispetto a: a) la tardività della iscrizione della notitia criminis, con conseguente dedotta necessità di retrodatazione; b) il difetto di proporzionalità del vincolo, quale effetto della apprensione massiva ed indiscriminata di dati informatici relativi ad un periodo di circa sei anni.
Come Ł noto, secondo il paradigma dettato dall’art. 253 cod. proc. pen., il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione, che deve anzitutto contenere l’enunciazione del fatto di reato per cui si procede; deve inoltre individuare la relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 265776).
Simmetricamente, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale Ł chiamato a verificare la «astratta configurabilità» del reato ipotizzato; ciò, ovviamente, non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (v. Sez. 3, n. 12518 del 13/02/2025, M., Rv. 287807 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053 – 01).
Dunque occorre quantomeno il fumus commissi delicti, che deve essere valutato in termini di congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica, tenendo in debito conto sia la prospettazione accusatoria, che le contestazioni difensive (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. P_IVA 01).
Ciò posto, gli elementi prospettati nel decreto di sequestro censurato non consentono di ricondurre il fatto ipotizzato al reato di corruzione.
Non ne sono indicati i presupposti fattuali, sia pure in termini sommari, come sarebbe consentito in una fase processuale in cui, fisiologicamente, la contestazione può essere ancora fluida.
Vi Ł un generico riferimento alla ‘dazione o promessa di utilità indebite’, costituite da ‘biglietti gratuiti o fortemente scontati’, per l’esercizio della funzione, senza alcuna spiegazione di quale funzione si tratti; cui segue l’indicazione di elenchi nominativi delle persone degli indagati (pubblici ufficiali, da una parte, corruttori dall’altra) e delle tre precitate compagnie di navigazione, nei cui confronti si ipotizza il fumus di una responsabilità amministrativa da reato per i suindicati, imprecisati, fatti corruttivi.
L’ambiguità genetica del decreto impositivo del vincolo reale si Ł ‘trasferita’ nella ordinanza reiettiva del riesame.
Il Tribunale ha inteso integrare le lacune del decreto di sequestro, senza considerare che non Ł consentito al Giudice del riesame disegnare di propria iniziativa il perimetro delle specifiche finalità perseguite, così ‘puntellando’ il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all’organo dell’Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712).
L’obiettivo auspicato dai Giudici del gravame, anche eccedendo i limiti del sindacato loro attribuito, non Ł in ogni caso riuscito.
L’ordinanza si diffonde nella ricostruzione della genesi dell’indagine, avviata nel 2020, come detto, per ipotesi di reato differenti, con riguardo all’accertata sostituzione di diverse testate dei motori montati sulle motonavi del gruppo con componenti non marcati IMO.
Viene poi evidenziato come dai sequestri operati nel marzo 2024 del telefono di NOME COGNOME e del personal computer di NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, mai impugnati, erano emerse elargizioni di biglietti di favore a beneficio di ufficiali della Capitaneria che rivestivano ruoli rilevanti in relazione alle attività del gruppo, addetti ai controlli.
Da tanto il Tribunale ha ricostruito un interesse della società ad agevolare il
personale della Capitaneria, concretizzatosi in una ‘condivisa politica aziendale’, per l’esistenza di una prassi risalente e ripetuta nel tempo di erogazioni di biglietti di favore, gratuiti o scontati; e ne ha inferito il coinvolgimento, nella veste di tutti coloro che, in qualche modo, intervenissero nella procedura di emissione dei titoli di viaggio.
Da tali elementi si Ł evinto un quadro investigativo sufficientemente delineato, stante l’esistenza di ‘elementi suggestivi di un nesso tra le utilità conseguite’ – costituite, appunto, dalla acquisizione di biglietti gratuiti o a prezzo di favore di varia tipologia – ‘e l’esercizio della funzione’.
Tale munus viene, tuttavia, enucleato in termini vaghi, limitandosi il Tribunale ad argomentare che si trattava di funzioni ‘riguardanti società del gruppo RAGIONE_SOCIALE‘ e che verosimilmente, si intendeva far ‘cessare l’attività ispettiva e scongiurare il blocco’ – del tutto ipotetico – delle navi della flotta.
Vengono poi valorizzate, a suffragare il fumus: a) la mail risalente al 23 giugno 2020, in cui il comandante di nave di C.I.N., COGNOME, raccomandava a tale COGNOME di COGNOME (presente a bordo della motonave NOME) di riservare un adeguato trattamento ad COGNOME, ufficiale della Capitaneria, venendo dal suo interlocutore rassicurato che al detto era stata data la carta VIP, di cui si era subito avvalso, aggiungendo che si trattava di una persona che aveva ‘tanta fame’ e che aveva ‘dato una mano’; b) la mail dell’11 giugno 2020, in cui NOME COGNOME, capitano di armamento delle compagnie RAGIONE_SOCIALE e, in seguito, RAGIONE_SOCIALE, proponeva all’AVV_NOTAIO un tariffario, con la scontistica praticabile sui biglietti, diversamente modulata a seconda del grado e delle funzioni svolte dai pubblici ufficiali della Capitaneria.
NOME viene ritenuto indiziato di avere concorso con NOME COGNOME a consegnare al capitano della Guardia di finanza NOME COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE, alcuni biglietti gratuiti o fortemente scontati.
Egli figura inoltre tra i destinatari di una mail , risalente al 15 gennaio 2019 in cui COGNOME si era doluto nell’eccessivo numero di titoli di viaggio emessi senza previsione di corrispettivo, ribadendo la necessità di indicare per iscritto il soggetto che avesse effettivamente autorizzato l’erogazione gratuita o l’applicazione dello sconto, il beneficiario e la causale, con invito a rendicontare giornalmente al riguardo all’amministratore delegato NOME COGNOME.
Di contro, osserva il Collegio che non Ł stata individuata, a sostanziare il fatto di reato, una qualche pattuizione corruttiva, con esplicitazione sia pure schematica dell’oggetto del sinallagma negoziale.
Si Ł posta in correlazione l’erogazione di titoli di viaggio gratuiti o scontati con l’esercizio di pubbliche funzioni, in ragione della esistenza di elementi ‘suggestivi di un nesso tra le utilità di valore non particolarmente elevato, ma certamente non irrisorio’ sottese alla erogazione di biglietti gratuiti o scontati e le funzioni stesse, invero mai definite al di là di un generico riferimento al potere di controllo spettante agli ufficiali della Capitaneria.
In forza di una ritenuta pluralità di ipotesi corruttive, connotate da abitualità, riferibili ai vertici delle società di navigazione, si Ł ritenuto pertinente al tema l’oggetto del disposto sequestro, costituito dalle caselle di posta elettronica istituzionali dei dipendenti, siccome funzionale ad accertare la catena autorizzativa, ad individuare autori, ruoli e motivazioni delle utilità elargite, a quantificare il profitto del reato.
Tuttavia, come detto, di tale ipotesi ricostruttiva non Ł traccia nel decreto di sequestro, che resta irrimediabilmente carente nella prospettazione dell’asservimento della funzione in tesi correlata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
La configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula, invero, la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico (Sez. 6, n. 8246 del 14/01/2025, Argenio, Rv. 287648 – 02); laddove, in luogo di tale prova, il Tribunale ha dato esclusivamente conto di una fruizione di utilità da parte dei pubblici agenti.
Del resto, come osservato in altra, coeva procedura, relativa ad un coindagato, «la natura esplorativa del sequestro Ł autodenunciata dallo stesso decreto nella parte in cui afferma che sono in corso approfondimenti in ordine alle funzioni di appartenenza dei pubblici ufficiali e occorre acquisire elementi utili alla identificazione e alla precisa ricostruzione, caso per caso, delle attività di tutti i soggetti che hanno partecipato al rilascio dei biglietti, accertando tutti i passaggi interni» (Sez. 6 n 5995 del 15/12/2026, Savelli),
La mancata descrizione delle distinte condotte di corruzione degli agenti pubblici e privati e dei rispettivi ruoli si traduce nella mancanza del presupposto fattuale dell’iniziativa ablatoria del P.M.; come diretta ricaduta, non Ł neppure possibile apprezzare l’inerenza dei beni sequestrati all’accertamento dei fatti, da un lato, e la proporzionalità della misura, dall’altro, dovendo entrambi tali requisiti essere parametrati al fatto.
Tutto quanto precede Ł univocamente conducente nel senso che la motivazione Ł solo graficamente presente nel provvedimento censurato, ma talmente ambigua, da risultare irrimediabilmente sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibili le vicende corruttive e l’i ter logico seguito dal Tribunale.
Va ribadito, come precisato nella citata sentenza rescindente di questa Corte, n. 23355 del 2025, che la motivazione Ł strumento di controllo dell’intervento penale, specie con riguardo al decreto di sequestro, naturalmente diretto a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, e costituisce onere ineludibile affinchØ il mezzo di ricerca della prova si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati, restando assoggettato al controllo di legalità: onere che nel caso di specie non risulta assolto, men che mai nei confronti del COGNOME, solo destinatario della emissione di due titoli di viaggio e di un richiamo – indirizzato ad una pluralità indifferenziata di soggetti – ad indicare gli autori delle erogazioni, precisandone le causali.
Così connotato, il vincolo del sequestro ha, all’evidenza, natura esplorativa, essendo volto, piø che a ricercare la prova, a ricercare la notizia stessa di reato.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stigmatizzato tale modus procedendi , affermando che Ł illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la ” notitia criminis ” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini, Rv. 252767 – 01); ancora, sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, P.m. in proc. Chifor, Rv. 255458 01).
Sotto questo profilo, Ł anche fondato il rilievo difensivo relativo alla sostanziale incompiutezza, ovvero inconsistenza, della notizia di reato.
Ciò Ł tanto piø vero alla luce della definizione normativa di cui all’art. 335bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1, secondo cui la notizia di reato deve contenere «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice», al punto che nell’iscrizione sono
indicate, ove risultino, anche «le circostanze di tempo e di luogo del fatto».
Una notizia di reato – presupposto di ogni attività di ricerca della prova – deve, dunque, necessariamente connotarsi per i requisiti di determinatezza e non i nverosimiglianza, nel caso in esame non sussistenti.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, a tal proposito, che, in tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso Ł attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1bis , cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicchØ non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 – 01).
10. Tutto quanto precede – assorbita ogni altra questione – impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro con conseguente integrale restituzione dei beni in sequestro, senza trattenimento dei dati informatici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del P.M. presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 15/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME