Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5526 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5526 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 22/01/1981
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del Tribunale della libertà di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto quattro telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dell stesso COGNOME, ipotizzando il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n 309 del 1990.
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che denunciano:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. i relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 324, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità dell’udienza camerale partecipata, in quanto il fascicolo processuale non conteneva gli atti di indagine posti a sostegno del decreto impugnato; al proposito, si chiede alla Corte di attivare i poteri istruttori per verificare la completezza degli atti di indagine;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. i relazione agli artt. 253, 254-bis cod. proc. pen. per carenza e irragionevolezza della motivazione in punto di adeguatezza, proporzione e perimetrazione temporale del decreto di sequestro probatorio, sul presupposto che, in riferimento agli strumenti informatici, sussiste un onere di motivazione rafforzata quanto alla pertinenzialità e al periodo temporale di riferimento;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324, 253 e 258 cod. proc. pen., con riferimento al telefono Apple I-phone 6, l’unico in relazione al quale, al momento della pronuncia / non erano state effettuahe le operazioni di copia forense; in relazione a tale dispositivo, permane l’interesse all’impugnazione in relazione ai dati in esso contenuti.
Nel termine di legge, il difensore, avv. NOME COGNOME ha depositato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per una migliore comprensione della vicenda, è utile ripercorrere la genesi del procedimento.
In data 11 maggio 2024, i carabinieri della stazione di Acilia procedettero all’arresto di NOME COGNOME trovata in possesso di un kg. di hashish e di oltre mezzo kg. di cocaina, custoditi nella sua abitazione di Acilia, INDIRIZZO int. INDIRIZZO; la donna, incensurata e priva di pendenze, dichiarava che, viaggiando molto durante l’anno, aveva lasciato le chiavi della propria abitazione a tale NOME (in seguito identificato in NOME COGNOME), persona che le era stata indicata dal vicino di casa NOME COGNOME La donna riferiva inoltre che, nel tempo, si era insospettita del comportamento dei due, tanto da installare, presso la propria abitazione, una telecamera, grazie alla quale aveva scoperto che vi erano stati accessi non autorizzati.
Nel corso delle indagini, il p.m. emetteva il decreto di sequestro, ipotizzando, a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME, il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla detenzione, presso l’abitazione della COGNOME, dei quantitativi di droga dinanzi indicati.
3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, come risulta dal provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato espressamente atto che il verbale della COGNOME e la relativa trascrizione sono in atti.
Orbene, si osserva non solo che la censura difensiva, laddove sollecita questa Corte a verificare la presenza nel fascicolo di tali atti, ha natura meramente esplorativa, ma soprattutto che la questione non risulta essere stata dedotta davanti al Tribunale del riesame, sicché non può essere eccepita, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
4. I restanti motivi sono infondati.
Si rammenta che i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelar personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, COGNOME, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, COGNOME, RV. 254712).
Su queste basi, si è coerentemente affermata la illegittimità del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifich ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza
alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 264092).
Si è precisato, inoltre, che, in tema di sequestro probatorio, l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individ “ex ante” l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME Rv. 279949). Anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265, cit.).
In considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici, compresi gli smartphone, della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mai!) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa t le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Orbene, rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932
del 29/5/2008, COGNOME; Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893), nel caso in esame, non ricorre alcuno degli indicati vizi denunciabili ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen con ricorso per cassazione, in quanto la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto mancante, né apparente.
Invero, il Tribunale del riesame ha spiegato con argomenti logici e persuasivi la ricorrenza del nesso di pertinenzialità e le ragioni per le quali il sequestro stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ablativa, avendo il pubblico ministero evidenziato che detta misura era mirata a ricercare i documenti informatici di interesse (foto, video, frles audi , messaggi scritti, comunicazioni, e -mail, chat intrattenute mediante applicativi di messaggistica anche criptata, ecc.) relativi al traffico di sostanze stupefacenti rinvenuti presso l’abitazione della Guzzo, così circoscrivendo, anche con riferimento al periodo temporale, la portata del vincolo ai beni collegati pertinenzialmente all’ipotesi di reato così come ipotizzata, la cui apprensione era chiaramente utile a fini investigativi e, dunque, di prova.
Né il provvedimento di sequestro presenta una finalità esplorativa o non rispetta l’esigenza di immediata estrazione della copia forense, essendo stato dato atto nell’ordinanza impugnata che le operazioni tecniche (compiute alla presenza del consulente tecnico della difesa) risultano esaurite per tre telefoni su quattro, come risulta dai verbali di accertamenti tecnici irripetibili ex art. 3 cod. proc. pen. compiuti alla presenza del consulente ella difesa, essendo l’ultimo di essi intestato a tale COGNOME Bousselham.
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/01/2025.