Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10781 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10781 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Canti NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Cagliari svola la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come da memoria scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari, giudice del riesame, ha confermato il decreto del pubblico ministero, con il quale sono stati sottoposti a sequestro probatorio quattro telefoni cellulari di proprietà e in uso a NOME COGNOME, indagato in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. In particolare, quel giudice, ritenuta la configurabilità dei reati ipotizzati, ha disatteso le doglianze difensive, ritenendo che il decreto censurato fosse adeguatamente motivato quanto al l’esigenza probatoria di attingere al contenuto dei dispositivi per a ccertare le dinamiche e l’identità di altri soggetti coinvolti nella presunta attività illecita, laddove l’oggetto della misura era stato circoscritto, anche da un punto di vista temporale, al compimento di accertamenti tecnici limitati ai dati ragionevolmente collegati ai fatti sui quali è indagine , dettagliatamente indicato l’ ambito della ricerca (vedi pag. 3 dell’ordinanza). I beni avevano già costituito oggetto di altro sequestro probatorio in relazione a diverso procedimento, nel quale la misura era stata poi parzialmente annullata dal Tribunale del riesame che aveva disposto la restituzione dei beni.
2. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso , formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 253 e 268, cod. proc. pen. : il Tribunale non avrebbe spiegato l’astratta configurabilità dell’ipotizzato reato, gli elementi valorizzati essendo rappresentati da tre informative che non fornirebbero adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria, siccome basate su una presunta attività di intercettazione durante la quale il COGNOME avrebbe reso dichiarazioni confessorie di un suo inserimento in un’organizzazione dedita al narco traffico tra il Lazio e la Sardegna. L’attività captativa sarebbe centrale al punto che gli ulteriori elementi evidenziati nell ‘ ordinanza (tra cui i viaggi del COGNOME tra la Sardegna e Roma, il temporaneo trasferimento a Dubai, il rinvenimento in suo possesso di un documento falso al momento del suo arresto per un ordine di esecuzione di pena definitiva e il suo presunto rapporto con NOME COGNOME, sulla cui autovettura era stata rinvenuta una considerevole somma di denaro) sfumerebbero a dati irrilevanti, ove si prescindesse dai dialoghi captati.
Anche la preoccupazione del COGNOME (quella cioè di ritornare in possesso dei dispositivi, dissequestrati nel diverso ambito processuale) in ordine agli accertamenti tecnici da compiersi su quei beni, ricavata dai dialoghi con la moglie dopo l ‘ arresto, non sarebbe confermata dal dato letterale, tenuto conto della circostanza che il COGNOME svolgeva un’attività di compravendita di orologi e preziosi e che nulla, in quelle telefonate potrebbe interpretarsi in termini di appartenenza all’ipotizzato sodalizio . Si è, poi, rilevata la contraddittorietà tra il rilievo dato all’informativa del 21/10/2025 , nella quale tale ruolo è
stato ipotizzato, e il contenuto della informativa del 27/10/2025, laddove si era dato atto che non erano stati ancora identificati i soggetti coinvolti con il COGNOME nella movimentazione del denaro e neppure emersi contatti tra questi e altri soggetti notoriamente dediti a tale tipo di attività illecita.
Peraltro, la difesa ha evidenziato che tali conversazioni sono state riassunte nell’informativa senza indicazione degli interlocutori, delle date, dei RIT e dei progressivi, la decisione del Tribunale essendosi sostanzialmente basata su tale riassunto, in palese violazione dei criteri di valutazione del fumus commissi delicti .
Sotto altro profilo, poi, si è affermato che un’istanza rivolta al pubblico ministero di autorizzazione all’ascolto e all’estrazione di copia dei files audio relativi a tutte le intercettazioni delle quali si è riferito nelle informative sarebbe rimasta inascoltata, non avendo il Pubblico ministero neppure depositato i relativi brogliacci, con la conseguenza che i dialoghi non sarebbero stati valutabili dal Tribunale del riesame che avrebbe erroneamente ritenuto la richiesta circoscritta alle sole conversazioni del COGNOME con la moglie.
Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio quanto agli artt. 275 e 125, comma 3, cod. proc. pen., avuto riguardo al principio di proporzionalità della misura: il pubblico ministero si sarebbe solo formalmente adeguato ai parametri richiesti dalla giurisprudenza, offrendo però una motivazione apparente e l’ ordinanza risentirebbe delle medesime carenze motivazionali. Quanto al dato temporale, il riferimento ai dati a partire dal 2024 a oggi e, comunque, al periodo di consumazione del reato, non sarebbe accompagNOME dalla specificazione del mese di inizio e l’ estensione temporale sarebbe assai ampia rispetto alla stessa ipotesi investigativa, considerato che l’ipotizzato ruolo del COGNOME sarebbe stato quello di trasportatore di somme di denaro tra la Sardegna e il Lazio e che egli si era trasferito a Dubai dal 19 gennaio 2025, per come esposto nella stessa informativa del 21/10/2025, ivi essendosi trovato ancora nel mese di luglio. Inoltre, non sarebbero state esplicitate le parole chiave per la ricerca dei files d’interesse e neppure sarebbe stata indicata la tempistica della fase esecutiva degli accertamenti.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato note di replica, con le quali ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale, nell’esaminare le censure difensive, svolte nella richiesta di riesame e in una successiva memoria integrativa, ne ha ritenuto l’infondatezza, muovendo dall’esame del fumus degli ipotizzati reati che ha ritenuto debitamente motivato dal pubblico ministero alla stregua della lettura congiunta del decreto di sequestro probatorio, dell’annotazione di PG del 21/10/2025 e delle note del 27 e 28/10/2025, successive alla interposizione del riesame, tempestivamente trasmesse al Tribunale a supporto e integrazione del decreto originario. In particolare, i reati ipotizzati erano stati specificamente indicati, così come il lasso temporale nel quale le condotte si collocavano (iniziate nel 2024, le stesse erano indicate ancora come in atto) ed erano stati esposti gli elementi sui quali si fondava la notizia di reato. Nel rinviarsi, per la loro analitica esposizione, alle pagg. 911 dell’ordinanza impugnata, giovi in questa sede precisare che , tra gli elementi valorizzati dal Tribunale, vi è la circostanza che il COGNOME aveva trascorso l’intera estate in Sardegna ; che, dal settembre 2024, trasferitosi a Roma, aveva iniziato a effettuare viaggi a cadenze bisettimanali tra l’isola e la capitale; che, dalle intercettazioni, erano emersi suoi rapporti con soggetti dediti allo spaccio; che, nelle intercettazioni ambientali del novembre 2024, il COGNOME aveva sostanzialmente ammesso il suo compito di trasportatore del denaro, ruolo che lo esponeva a minori rischi con la polizia, pur essendo più remunerativo; che l’uomo, in occasione del suo arresto il 22/09/2025 in base a un ordine di esecuzione pena, era stato trovato in possesso di una carta d’identità falsa , di euro 3.500,00 e dei quattro dispositivi telefonici, uno dei quali verosimilmente un ‘criptotelefonino’; che il precedente decreto di sequestro (poi annullato) era stato emesso nel procedimento inerente al diverso reato di cui all’art. 497, cod. pen.; che, nelle more del riesame, erano state intercettate conversazioni dell’uomo, in carcere, mentre parlava con la moglie, dalle quali era emersa la sua preoccupazione di rientrare in possesso dei dispositivi restituiti; che, nelle successive annotazioni, era stato evidenziato che NOME COGNOME, donna con la quale il COGNOME aveva una relazione, era giunta in volo il 30/10/2024 a Cagliari per poi ripartire con la nave per Civitavecchia su un’auto , a bordo della quale era stata trovata la somma di euro 233.000,00 in numerosi mazzi di banconote, ciascuno recante l’importo.
Quanto, poi, alla delimitazione dell’oggetto dell’accertamento e alla proporzionalità della disposta misura, il Tribunale ha escluso che la motivazione del decreto fosse solo apparente, risultando il sacrificio dei diritti personali proporzioNOME alle finalità perseguite ed effettiva la delimitazione dell’accertamento dagli elementi riversati nelle annotazioni di PG, soprattutto quella del 21/10/2025, sopra sinteticamente richiamati. Dagli stessi era, infatti, emerso che le condotte avevano avuto inizio prima dell’estate del 2024 , protraendosi sino all’arresto nel settembre dell’anno successivo, il che consentiva di delimitare esattamente l’arco temporale di riferimento, essendo irrilevante, per quel giudice, la circostanza che il COGNOME si fosse poi trasferito a Dubai, trattandosi di condizione compatibile con la sua partecipazione al sodalizio ipotizzato.
Tanto premesso, nell ‘ esaminare i motivi di ricorso, va precisato che il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida -anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 -01). Avuto riguardo alla tipologia della misura e alla vocazione legale della stessa all’apprensione di cose che sono necessarie per l’accertamento dei fatti, l’indagine vira , dunque, su quale specifico aspetto la motivazione debba intervenire ed esso è stato individuato dal Supremo organo della nomofilachia sia in riferimento alla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l’atto, che lo distingue dalle altre tipologie di apprensione di beni, che avuto riguardo alla relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede: «…esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso». Con la conseguenza che la motivazione del decreto non può non investire anche la funzione probatoria del bene da apprendere e che, anche per le cose rientranti nella nozione di corpo del reato, così come per le cose pertinenti al reato, è possibile ragionare in termini di “facoltatività” del sequestro.
3.1. Nella stessa sede, tuttavia, il Supremo consesso ha tenuto distinto, rispetto al piano della obbligatorietà della motivazione anche per il sequestro probatorio, quello del grado o del quantum del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, non essendo possibile stabilire, a priori, il grado di idoneità di una motivazione con “formula sintetica” in luogo di altra più diffusa.
3.2. E, con specifico riferimento all’onere di motivazione incombente sul pubblico ministero, è certamente possibile il riferimento, per relationem , a un atto d’indagine: ciò, però, postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto a effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Rv. 285591 -01). Nella sentenza da ultimo richiamata, peraltro, si è precisato che il provvedimento non è sindacabile quanto alla esistenza della prova del nesso di pertinenza della cosa con il reato, avuto riguardo alla sua intrinseca natura (di mezzo, cioè, di ricerca proprio di quella prova), ma solo sul fumus di tale collegamento, inteso come mera possibilità del rapporto della cosa con il reato. Con la conseguenza che, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Sempre in quella sede, poi, è stata chiarita la non necessità di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, essendo sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l’esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro e il reato stesso. Pertanto, ai fini
del sequestro di che trattasi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti «ragionevolmente probabile» in base a specifici elementi, dovendo il provvedimento evidenziare la «relazione qualificata» tra il reato e la res da apprendere, configurandosi la stessa come corpo di reato o cosa pertinente al reato e, inoltre, rappresentare la concreta «finalità probatoria» perseguita con l’apposizione del vincolo reale (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Rv. 270698 -01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 -01). Ove ciò difetti nel provvedimento impositivo, la lacuna non potrà essere colmata dal tribunale adito per il riesame della misura, individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, Rv. 288716 -01).
3.3. Va, quindi, ribadito, in relazione al contenuto delle doglianze difensive, che il tribunale del riesame, in ipotesi di sequestro probatorio, è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l’emissione di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.2020, Rv. 278542 -01).
Ciò premesso, il Tribunale, nel ritenere soddisfatto detto onere motivazionale, ha dato atto, nel caso all ‘ esame, degli elementi contenuti negli atti di PG, riepilogativi degli accertamenti sino a quel punto compiuti e, sulla base di tali evidenze, ha ritenuto formulata l’ipotesi d’accusa , come sopra riassunta, dando conto della giustificazione della finalità probatoria, della perimetrazione anche temporale dell’accertamento e della correlazione tra i dispositivi e i reati per i quali si procede.
4.1. Con le doglianze difensive, da un lato, si è contestata la utilizzabilità delle intercettazioni per mancata ostensione dei relativi files audio; dall’a ltro, si è ritenuta la mera apparenza della motivazione quanto ai presupposti di legittimità della misura cautelare in atto, sia con riguardo al fumus , che con riferimento alla delimitazione dell’oggetto dell’accertamento e al principio di proporzionalità.
4.2. Le censure sono, in parte, manifestamente infondate, in parte neppure deducibili, non versandosi in ipotesi di motivazione apparente.
Va, infatti, precisato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 -01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 -01).
E, nella specie, la difesa ha dedotto violazioni di legge, anche per mera apparenza dell’apparato motivazionale, che si sostanziano invece nella critica ad esso, sia quanto all’apprezzamento del fumus , sul quale consta un ‘ articolata motivazione che non può in alcun modo considerarsi apparente nel senso sopra precisato; che per quanto inerisce alla finalità probatoria e alla proporzionalità della misura, punti sui quali consta, ancora un apparato motivazionale certamente non apparente.
Quanto, poi, alla censura di natura processuale, inerente alla allegata violazione del diritto di difesa, per non avere il pubblico ministero dato riscontro alla richiesta difensiva di audizione dei files audio, il motivo è manifestamente infondato.
Emerge dalla lettura del verbale di udienza e della trascrizione della relativa audio registrazione, dei quali questa Corte può prendere visione, avuto riguardo alla natura processuale della questione devoluta, che la difesa aveva contestato, in quella sede, la rilevanza dei dialoghi intrattenuti dal COGNOME con la moglie, mentre il primo era già ristretto in carcere e, nel rassegnare le proprie conclusioni, il difensore aveva rappresentato che una richiesta di ascoltare i files audio proprio di quella specifica conversazione, era rimasta inevasa. La censura, pertanto, è manifestamente infondata quanto alla dedotta inutilizzabilità di tutte le intercettazioni poste a fondamento della misura reale, per mancata trasmissione dei relativi files audio, circostanza smentita dal chiaro tenore della verbalizzazione di cui si è detto; ma è anche generica, per non essersi la difesa confrontata con la idoneità dei dialoghi captati prima dell’arresto del COGNOME a sostenere ex se il fumus di reato, tenuto conto della pletora di elementi sopra richiamati, ricavati proprio da i dialoghi precedenti l’arresto, nel corso dei quali era stato lo stesso COGNOME a descrivere il suo ruolo nella vicenda.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/03/2026
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME