Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7064 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7064 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Ferrara il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale del riesame di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/10/2025, il Tribunale del riesame di Ferrara, investito della richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro emesso in data 19 settembre 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nell’annullare il provvedimento impugnato in riferimento alla somma di danaro sequestrata all’indagato, confermava il provvedimento in riferimento al telefono cellulare.
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il COGNOME, articolando due distinti profili di censura in un unico motivo.
Con il primo profilo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 253 cod. proc. pen., in riferimento al telefono cellulare. Evidenzia il ricorrente come il Tribunale del riesame giustifichi il mantenimento del vincolo cautelare alla luce della necessità di verificare i contatti dell’indagato, posto che l’apparecchio Ł stato verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio, tuttavia integrando una motivazione assolutamente mancante nel provvedimento del pubblico ministero, che si era limitato a ripetere tautologicamente la lettera della legge senza indicare il rapporto di pertinenzialità tra la res e il reato ipotizzato.
Mancano, inoltre, la perimetrazione temporale del periodo di interesse investigativo, la tempistica di estrazione dei dati e le chiavi di ricerca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Il Collegio affronterà separatamente i due profili relativi alle esigenze probatorie e al
principio di proporzionalità nel caso di sequestro di dispositivi elettronici, entrambi oggetto di censura da parte del ricorrente.
Quanto al primo profilo, va rammentato che il sequestro probatorio può avere ad oggetto, come noto, sia il «corpo del reato» (ossia, ex art. 253 cod. proc., pen., «e cose sulle quali o mediante le quali il reato Ł stato commesso nonchØ le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», locuzione che ricomprende quindi sia il «provento» che lo «strumento» del reato), che le «cose pertinenti al reato», con cui si intendono «tutti quei beni che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso» (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, COGNOME, Rv. 243721 – 01; conformi, ex multis : Sez. 2, n. 3108 del 29/11/2023, dep., 2024, Banca di Credito Cooperativo di Milano RAGIONE_SOCIALE Cooperativa, non massimata; Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019, COGNOME, Rv. 276660; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267513 – 01).
Nel caso di specie, posta la contestazione di detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, non vi Ł dubbio che il telefono cellulare sottratto all’indagato possa essere considerato sia quale «corpo del reato», ossia oggetto mediante il quale il COGNOME ha commesso in passato reati di spaccio, che «cosa pertinente al reato», in riferimento alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta e sequestrata.
Tanto premesso, questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, COGNOME, n.m.) che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268724; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265391).
Un rafforzamento dell’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall’entrata in vigore della legge 47/2015 e dalle modifiche apportate ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789), secondo cui «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtø del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchØ degli elementi forniti dalla difesa».
L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio concerne (in tal senso Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 277061 – 01) quindi: a) il reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus ; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale.
Quanto al primo profilo, si Ł affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l’individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli
estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275688 – 01).
In tal senso si sono richiamate sia la sentenza COGNOME, secondo cui il giudice deve verificare la «… compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione …» (così in motivazione), sia la sentenza COGNOME, secondo cui «esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, Ł evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso» (così in motivazione).
La formulazione di una sommaria contestazione in fatto Ł quindi condizione necessaria per comprendere le finalità probatorie dell’apprensione, la quale, come minimo (un approfondimento sul punto sfugge al perimetro dell’odierno thema decidendum ) deve servire in concreto per l’accertamento dei fatti.
Quanto al secondo e al terzo profilo, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il provvedimento che appone il vincolo probatorio deve indicare «la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, COGNOME, non massimata), relazione di immediatezza che altro non Ł, in realtà, se non la descrizione del necessario requisito di «finalizzazione probatoria» del bene appreso.
Va tuttavia evidenziato, sul punto, che questa Corte (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, COGNOME, Rv. 285591 – 01; Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, COGNOME, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 260205) ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressochØ «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l’utilizzo di formule piø generali.
In tal senso anche Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268736 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l’arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262379 – 01).
Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 263130 – 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicchØ sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza».
Nel caso in esame, non vi Ł dubbio che la necessità di «finalizzazione probatoria» dell’apprensione del telefono cellulare del presunto spacciatore non necessiti di pregnante motivazione, trattandosi di res in rapporto di intuitiva correlazione con l’attività di spaccio.
3. Fermo restando l’obbligo di indicazione – nel decreto genetico – delle esigenze di
natura probatoria che sottendono il sequestro probatorio (con le precisazioni descritte al paragrafo che precede), questa Corte ha tuttavia chiarito che (Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, COGNOME, n.m; Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025, n.m.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282200; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271579; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267329 – 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241881 – 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, COGNOME, Rv. 238517-01) all’iniziale mancato assolvimento dell’onere motivazionale anzidetto può sopperire il Tribunale del Riesame, ma solo qualora il pubblico ministero abbia indicato nel decreto di sequestro probatorio, almeno genericamente, le ragioni che giustifichino in concreto l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329), così garantendo il diritto di difesa al soggetto attinto dal provvedimento.
La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene nella previsione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324 comma 7 cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione». L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen..
Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio Ł piø limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, Ł di esclusiva competenza del P.M. l’individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il P.M., non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna.
Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal P.M., ma nell’ambito del perimetro stabilito dall’autorità inquirente, potrà integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro o nel decreto di sequestro probatorio.
Tale potere potrà essere esercitato dal Tribunale del riesame anche nel caso di provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267329 – 01).
Al di fuori di tale perimetro, il giudice del riesame non Ł legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, trattandosi (la cristallizzazione dell’imputazione, l’indicazione delle ragioni probatorie e la valutazione sulla proporzionalità) di prerogativa esclusiva del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale; una eventuale integrazione da parte del Tribunale del riesame, in assenza totale di motivazione, integrerebbe il titolo cautelare operando un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.
Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio «genetico» che comporta l’originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Rv. 263272).
4. Nel caso in esame, il provvedimento del pubblico ministero non contiene una precisa indicazione delle esigenze probatorie ma rinvia, per relationem, al verbale di perquisizione e sequestro eseguito dalla Stazione CC. di Migliarino, il quale precisa che lo smartphone Ł stato sequestrato in quanto, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato,
si riteneva che potesse contenere informazioni rilevanti circa i contatti e le relazioni con altri soggetti coinvolti in una rete di spaccio nel territorio ferrarese.
Tale modus procedendi appare conforme ai principi sanciti da questa Corte, secondo cui l’onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche con l’impiego di un modulo prestampato, sempre che l’apparato giustificativo emergente dal relativo atto risulti, in concreto, idoneo a esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell’apposizione del vincolo reale, in ossequio al disposto dell’art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41556 del 25/11/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton, Rv. 275007), con l’avvertenza che il decreto di convalida motivato per relationem postula che la valutazione critica che il pubblico ministero Ł tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto piø pregnante quanto piø indiretto Ł il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, COGNOME, Rv. 285591), collegamento diretto che, nel caso in esame, Ł di solare evidenza.
La motivazione del Riesame, che si salda a quella per relationem operata dal pubblico ministero, risulta adeguata – alla luce delle considerazioni espresse al par. 2 – in relazione alla necessità di procedere ad ulteriori investigazioni, per cui il Tribunale del riesame ha correttamente proceduto ad integrare la motivazione resa dal pubblico ministero, sia pure per relationem .
La doglianza Ł quindi infondata.
Il secondo profilo di censura Ł del pari infondato.
Le sentenze delle Sezioni Unite COGNOME e COGNOME hanno anche affermato, con riferimento al sequestro probatorio, l’obbligo di necessaria osservanza del principio di «proporzionalità», ribadendo l’ineludibile necessità di un’interpretazione della norma (l’art. 253 cod. proc. pen. – N.D.R.) che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che qualsiasi interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ve RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE Bulgaria).
Il principio di proporzionalità Ł, come noto, espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, Ł costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.
La sentenza COGNOME, in particolare, ha ritenuto che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’ an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».
Nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, poi, tra cui
rientrano certamente anche i telefoni cellulari (capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati), questa Corte ritiene (v. da ultimo Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, n.m.) che, se Ł illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, COGNOME, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer , contenente una messe indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, COGNOME, Rv. 264092).
Sarebbe, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).
Parimenti, sarebbe illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
Il sequestro a fini probatori non potrebbe, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non Ł, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma – come visto – solo della sua conferma.
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione ( ex plurimis : Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia).
Pertanto (così n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, COGNOME, non ancora massimata), questa Corte ha affermato che «in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui Ł necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01, in motivazione la
Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).
Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, secondo la giurisprudenza in esame, sarebbe necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui Ł necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consentirebbe, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, NOME, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, COGNOME, non massimata)», con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838).
Il provvedimento dovrebbe quindi indicare specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale in modo da garantire la proporzionalità della misura.
Nel caso in esame, il profilo dell’oggetto della ricerca Ł stato circoscritto per mezzo del rinvio operato per relationem da parte del pubblico ministero al decreto di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, mentre non si pongono problemi in relazione ai criteri di ricerca, stante la semplicità delle operazioni di analisi ed estrapolazione dei dati.
Il profilo dell’orizzonte temporale richiede tuttavia qualche ulteriore riflessione, ritenendo il Collegio che l’orientamento citato al paragrafo che precede non possa essere condiviso nella sua interezza.
In linea di principio, non può che convenirsi sul fatto che il principio di proporzionalità non consenta «zone franche» (così la sentenza COGNOME, citata) e quindi che qualsiasi misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE Bulgaria), di talchØ sia nella fase genetica che in quella esecutiva occorre evitare una esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, COGNOME, non ancora massimata) e, dunque, si richieda la «proporzione temporale» del vincolo reale debba essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale.
Tuttavia, si conviene con quelle pronunce (tra cui, da ultimo, la citata sentenza COGNOME) secondo cui «la necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale già al momento della sua genesi non impone la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo già nel decreto o di prefissare, in termini determinati e inderogabili, la durata delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati, in quanto il PM non sarebbe obiettivamente in
grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati», ritenendo sufficiente la indicazione di termine «ragionevole» di durata delle operazioni, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle evenienze del caso concreto.
Ed infatti, «la perimetrazione temporale dei dati da apprendere può essere piø ampia di quella della contestazione (peraltro fluida e provvisoria) operata nelle indagini preliminari», che può subire incrementi proprio in ragione delle acquisizioni operate nelle indagini preliminari (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01 e Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).
Nel solco di tale principio, il Collegio conviene con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di sequestro di dispositivi elettronici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei file o dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286923 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01; conf. Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, RAGIONE_SOCIALE, non massimata).
Il pubblico ministero dovrà, tuttavia, motivare sul punto laddove «il lasso temporale di apprensione dei dati» sia «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria» (Sez. 6, n. 5172 del 15/01/2026, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, COGNOME, citata).
Va quindi affermato il principio secondo cui in tema di sequestro di dispositivi elettronici, la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, deve essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati. Va quindi esclusa l’esistenza di un obbligo generale per il pubblico ministero di indicare, a pena di nullità (e tantomeno di inutilizzabilità), un termine entro il quale eseguire le operazioni di estrazione di copia forense o estrapolazione dei dati rilevanti, operazioni che dovranno comunque essere eseguite nel minor tempo possibile in relazione alla difficoltà tecnica delle operazioni e al grado di cooperazione dell’inciso, salvo il caso in cui il lasso temporale di apprensione dei dati sia sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria.
Tale soluzione ermeneutica appare conforme anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale (sentenza n. 170 del 2023) ha sottolineato la necessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare», senza indicare la necessità di fissare un termine, non previsto dalla legge.
La doglianza Ł quindi infondata e va rigettata.
Va inoltre evidenziato che, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffatto provvedimento (anche con riferimento a dati informatici già restituitigli), Ł tenuto ad allegare l’interesse
concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01; Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 – 01).
E’ stato in proposito di recente precisato (anche, da ultimo, dalla citata Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, COGNOME) che «solo attraverso la verifica dell’interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibili (perchØ, ad esempio, riguardanti la salute propria o di altri), allegato dal loro titolare, il giudice Ł posto nelle condizioni di valutare l’effettiva esistenza di un rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, potendo, così, effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del crimine e quelle di salvaguardia di un diritto fondamentale. Bilanciamento tra tali contrapposte esigenze il cui apprezzamento esige, in conformità alle indicazioni provenienti dal diritto convenzionale (Corte EDU 02/04/2015, RAGIONE_SOCIALE c. Francia Corte EDU 19/06/2014, COGNOME c. Portogallo; Corte EDU, 22/5/2008, NOME COGNOME c. Bulgaria; Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia), che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo, nonchØ al tempo ragionevolmente necessario per selezionare, tra questi, quelli effettivamente utili alle investigazioni in corso».
Diversamente, il ritenere che, «in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, passwords, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell’istante dedurre la presenza nell’apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonastica dimostrazione in termini positivi dell’interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi era contenuto» (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta, ancorchØ indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimità del sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell’apprensione dei dati sensibili eventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro, particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile: ciò, ove solo si abbia riguardo alla peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalità dei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loro mole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini» (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente nulla deduce in proposito, esponendo il profilo di censura alla inammissibilità per difetto di specificità.
9. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME