Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a S. Giorgio a Cremano 1’8/6/1984
NOME l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 17/4/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibili del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame propost nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME decreto di convalida del sequestro probator emesso dal P.m. in data 21/3/2024 in relazione a due dispositivi di telefonia mobile rinvenu
ed appresi nel corso della perquisizione locale e personale, con contestuale ispezione informatica, disposta nei confronti del COGNOME, indagato per i delitti di cui agli artt. bis, 648 bis cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, quale ha dedotto:
2.1 la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 324, comma 7, e 309 comma 10, cod.proc.pen. nonché l’inosservanza degli artt. 253,355, 322 e 324 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno erroneamente disatteso l’eccezion formulata in relazione all’apparecchio Iphone 8 in uso ad NOME. Infatti, sebbene provvedimento di sequestro e di conseguente estrazione di copia forense dei contenuti nei confronti di quest’ultima, estranea ai reati ipotizzati e non qualificabile come collabora del COGNOME, necessitasse di convalida del P.m. in quanto effettuato d’iniziativa, la stess è mai intervenuta. Aggiunge che solo con nota del 16/4/2024 gli operanti segnalavano che il dispositivo della NOME doveva ritenersi nella disponibilità del COGNOME, elemento valor dal Tribunale cautelare sebbene nel verbale di perquisizione e sequestro la P.g. avesse attestato che l’iphone era in uso alla NOME;
2.2 l’omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti e la violazione di legge con riguardo alla compatibilità tra le fattispecie ipotizzate e quella legale. Il difensore dedu l’ordinanza impugnata, discostandosi dagli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza legittimità, non ha giustificato in termini congrui la sussistenza del fumus, impedendo la verifica circa il rapporto pertinenziale tra i reati per cui si procede e la finalità p sottesa al sequestro;
2.3 l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla proporziona adeguatezza del sequestro in relazione ai dati digitali. Il difensore lamenta che i giudici cautela hanno omesso di motivare in ordine alla indiscriminata apprensione dei contenuti presenti nei dispositivi elettronici sequestrati in violazione del principio di proporzionali avendo il P.M. delimitato nel decreto di perquisizione e sequestro l’ambito di quanto er possibile apprendere, dando ingresso ad un sequestro con funzioni esplorative, finalizzato all’acquisizione diretta e indiretta di altre notizie di reato;
2.4 l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di cancellazione e inutilizzabilità dei eccedenti l’attività d’indagine ai sensi del D.Igs 51/2018, avendo l’ordinanza impugnat incongruamente disatteso l’eccezione relativa alla possibilità per il P.M. di trattenere la c integrale dei dati estratti solo per il tempo strettamente necessario alla selezione d informazioni che assolvono alla funzione probatoria, pur non avendo nella specie l’organo dell’accusa predisposto i mezzi per l’inizio di dette operazioni.
Il difensore aggiunge che la misura ha, comunque, perso efficacia, avendo il Tribunale cautelare depositato la motivazione oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’u camerale in violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 1 cod.proc.pen. e in assenza dell’indicazione di un termine più lungo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione in ordine alla perdita di efficacia della misura per mancato rispetto termini di deposito dell’ordinanza impugnata ha carattere del tutto preliminare e deve esse disattesa in quanto manifestamente infondata. Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel procedimento di riesame NOME i provvedimenti di sequestro il rinvio dell’ 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del pr articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni -introdotte nel predetto comma dec dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della dec ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/201 Capasso, Rv. 266790 – 01; in senso conforme, tra molte, Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, Rv. 275176-01 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prev un termine a pena di inefficacia per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame in t di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in riesame delle misure cautelari personali).
Deve, inoltre, in via di premessa ribadirsi che in tema di misure cautelari reali il sin della Corte adita è limitato ai soli vizi integranti violazione di legge sicché la motivazi provvedimento impugnato è aggredibile solo ove inesistente o meramente apparente, restando esclusa la possibilità di denunzia dei vizi che attengono la carenza, l’illogic contraddittorietà della stessa (in tal senso Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 0 Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Rv. 270543-01).
A tanto consegue la radicale inammissibilità dei motivi, quali il terzo, che lamentano in esclusiva vizi non deducibili in questa sede.
3. Il primo motivo di ricorso che censura la reiezione dell’eccezione difensiva in ord alla mancata convalida del sequestro dell’iphone 8, che si assume nella disponibilità NOME, moglie dell’indagato e terzo estranea ai reati provvisoriamente ascri esprime mero dissenso rispetto alla valutazione dei giudici cautelari, i quali hanno richiam le specifiche circostanze che attestano la riconducibilità dell’apparecchio al ricorr segnalando il tentativo di sottrarlo al sequestro nel corso della perquisizione, il possesso codici di sblocco, il destinatario maschile della messaggistica sommariamente esaminata
all’atto dell’apprensione, l’accertata disponibilità da parte della NOME stessa di u cellulare, elementi tutti idonei a fondare la ritenuta disponibilità del dispositivo in COGNOME e la conseguente efficacia del provvedimento genetico adottato dal P.m.
Anche le doglianze relative al fumus commissi delicti sono destituite di fondamento oltre che affette da genericità. I giudici cautelari (pag. 2) hanno chiarito che il dec perquisizione e sequestro adottato dal P.m. faceva seguito all’ordinanza applicativa di misu cautelari e al decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip in data 9/2/2024 nei confron degli stessi indagati e dava adeguato conto delle contestazioni provvisorie mosse e del rapporto di pertinenzialità esistente tra le stesse e i beni indicati come da ricercare, pales le finalità di approfondimento investigativo connesse al sequestro alla luce delle modalità consumazione degli illeciti e di comunicazione tra gli indagati.
Questa Corte ha in più occasioni precisato che in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del ipotizzato non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, b con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a render l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non al acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 5/572016, Rv. 267007-01; S 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542-01). Nella specie il provvedimento impugnato trova il proprio antecedente immediato nella piattaforma investigativa positivamente delibata dal Gip a fini cautelari personali e reali, nota al ricorrente, il qu consta abbia formulato specifiche censure in tema di fumus dinanzi al Tribunale del riesame che ha, tuttavia, valutato la sussistenza dei presupposti legittimanti il mezzo di ricerca prova esperito dal P.m. anche alla luce della natura derivata dei contenuti del decreto.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso c tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogn aspetto relativo ai presupposti del sequestro (“fumus commissi delicti” e, in quello preventi “periculum in mora”), ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori, quali esempio, elementi fattuali – non espressamente dedotti – da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3, n. 37608 d 09/06/2021, Rv. 282023 – 01), ovvero, come assume il ricorrente, la sussistenza del dolo.
Le censure in ordine all’asserita violazione del principio di proporzionalità e mancata estrapolazione dalla copia integrale dei dispositivi sequestrati dei contenuti rilev a fini probatori sono manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare ha adeguatamente motivato al riguardo, escludendo la finalità meramente esplorativa dei sequestri operati
esito alla disposta perquisizione, convalidando l’impossibilità di procedere in sede ispet all’enucleazione immediata dei contenuti significativi dai vari apparati informatici disponibilità del ricorrente e rimarcando, altresì, che le operazioni deputate a detta selezi non sono soggette a termini tassativi pur dovendo essere improntate a ragionevolezza temporale, nel caso di specie in concreto non compromessa.
5.1 La valutazione dell’ordinanza impugnata è conforme agli indirizzi interpretativi questa Corte che riconosce come legittima l’acquisizione di un’intera categoria di ben nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole “res” strumentali all’accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titol beni, e della difficoltà di individuare “ex ante” l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 3426 22/09/2020, Rv. 279949-02; Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Rv. 277343-01), precisando tuttavia, con espresso riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telema che l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti non legittima il trattenimento totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinent reato per cui si procede e a tal fine il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adegu organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, restituzione della copia-integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, 279949-01). Nondimeno, si è opportunamente chiarito in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici che la finalizzazione dell’abiezione supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei pri proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rappor alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di manc collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenut nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Rv. 284393-01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La sollecitudine nella selezione dei dati rilevanti a fini di prova costituisce in sostan criterio da declinare in senso relativo in quanto deve essere rapportato alla mole del materia acquisito, alle eventuali difficoltà tecniche delle operazioni, alla interpretazione della ril investigativa dei dati, elementi che non consentono di accedere alla prospettazione difensiva intesa ad accreditare come congruo e ragionevole il contenuto lasso temporale previsto per l’impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente