Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7374 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7374 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 275/2026
ANTONELLA DI STASI
CC – 12/02/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio.
Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale di Roma, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 06/08/2025, disponendo la restituzione a COGNOME NOME del telefono cellulare, sottoposto a vincolo probatorio, nellÕambito di indagini svolte nei confronti di COGNOME NOME per reati in materia di stupefacenti.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha dedotto, con lÕunico motivo di ricorso, la violazione di legge per assenza di motivazione/motivazione apparente in relazione alla proporzionalitˆ della misura con riferimento alla necessitˆ di acquisizione delle comunicazioni intercorse tra indagati e famigliari ai fini della ricostruzione delle modalitˆ e dai tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati, nonchŽ per l’individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti dell’individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente delle armi e dei proventi del narcotraffico della ricostruzione dei ruoli degli associati, nonchŽ per l’individuazione delle persone coinvolte nel reato di
favoreggiamento circostanze che avrebbero reso necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, non potendo per le finalitˆ evidenziate prevedersi una estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali soggettivi e oggettivi che avrebbe potuto comportare la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione della credibilitˆ delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e in ordine allÕassenza del requisito della pertinenzialitˆ che riguarda un legame tra la res in sŽ e il reato ipoteticamente configurato, non essendo rilevante sia il richiamo alla terzietˆ del ricorrente, sia il riferimento all’occasionalitˆ della presenza nell’appartamento, oggetto di perquisizione, della persona nei cui confronti sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di reato per aver costituito diretto una consorteria operante nel settore del narcotraffico.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che la giurisprudenza di legittimitˆ ha, con orientamento ormai consolidato, affermato che in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, contenenti in memoria dati sensibili del loro possessore, lÕobbligo motivazionale del relativo provvedimento pu˜ dirsi adempiuto allorchŽ, tenuto conto del momento processuale di sua adozione, nonchŽ delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorchŽ concisa, le ragioni imponenti una temporanea limitazione alla disponibilitˆ esclusiva di quei dati da parte del loro titolare. In particolare, si è chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitˆ della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrˆ effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 COGNOME, Rv. 288139 Ð 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286358 Ð 03; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03). é, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalitˆ e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021,
COGNOME, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949 Ð 02)
Il rispetto del principio di proporzionalitˆ, la cui valutazione passa attraverso la motivazione del provvedimento, era giˆ stato affermato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, e poi ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 Ð 01, che al par. 4.3. hanno posto in luce i rischi della lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalitˆ della misura cautelare e del vincolo di indisponibilitˆ su cose di proprietˆ della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa se non sorretto da una motivazione della finalitˆ probatoria.
E ci˜ in quanto il sequestro a fini probatori non pu˜, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.
2. Cos’ delineate le coordinate interpretative, lÕordinanza impugnata ha, dapprima, rilevato che il telefono sequestrato apparteneva a soggetto terzo estraneo al reato contestato al COGNOME, da cui lÕassenza di nesso di pertinenzialitˆ anche in ragione dellÕassenza di dimostrazione della frequentazione dellÕabitazione perquisita da parte del COGNOME, e poi, dopo avere richiamato i principi sopra enunciati, ha escluso il requisito della proporzionalitˆ del sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente, figlio della compagna NOME, in vista dellÕacquisizione dei messaggi di posta elettronica, chat, della corrispondenza telematica, rilevando che la stessa motivazione del Pubblico Ministero, secondo cui si rendeva necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, dovendosi riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME che avevano ad oggetto diversi episodi criminosi, anche molto risalenti nel tempo e spesso privi di riferimenti adeguati di tempo e di luogo e di soggetti non identificati, da cui sorgerebbe, secondo il provvedimento impugnato, la necessitˆ di un’analisi non selettiva del contenuto del dispositivo elettronico e delle comunicazioni telematiche in essi contenute, rendeva palese la finalitˆ esplorativa dell’apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono in questione.
3. La ritenuta finalitˆ esplorativa, sorretta da adeguata motivazione, non è superata dalle censure del ricorrente che lamenta lÕomesso esame di punti decisivi e segnatamente la circostanza che i dispositivi sono stati sequestrati ai prossimi congiunti dellÕimputato COGNOME, e la rilevanza probatoria delle comunicazioni intercorse tra costoro e lÕimputato, da cui la necessitˆ del sequestro esteso e onnicomprensivo, ai fini della ricostruzione delle modalitˆ e ai tempi di gestione del narcotraffico, di mantenimento degli associati nonchŽ per l’individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti e la valutazione delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia. COGNOME avrebbe erroneamente escluso la pertinenzialitˆ tra il bene sequestrato e il reato in ragione della terzietˆ dei soggetti che hanno subito il vincolo.
Ritiene il Collegio che sotto un primo profilo la motivazione del provvedimento, in punto proporzionalitˆ e finalitˆ esplorativa, non pu˜ dirsi apparente, nel senso individuato dalla giurisprudenza di legittimitˆ, essendo presente, al contrario, il ragionamento logico espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata e fondato sugli elementi probatori in atti e, pertanto, non fittizio e perci˜ non apparente. Ci˜ emerge, in particolare, lˆ dove, a pag. 2, ha dato rilievo alla risalenza degli episodi criminali contestati al COGNOME e allÕassenza di dati di tempo e di luogo e di soggetti che, nella prospettiva accusatoria, giustificherebbero una apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono sequestrato, oltretutto senza specificare se le finalitˆ probatorie afferiscono al processo in corso al COGNOME, che risale al 2021, o ad altre indagini svolte medio tempore, da cui la natura esplorativa del vincolo probatorio. Sul punto la censura appare anche priva di confronto specifico.
Sotto altro profilo la censura contesta direttamente la motivazione lˆ dove, nella valutazione del carattere di pertinenzialitˆ, da intendersi quale legame delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell’indagato, rientrando nella nozione di “cose pertinenti al reato” non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalitˆ rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all’accertamento dei fatti, nonchŽ con le conseguenziali finalitˆ probatorie (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv. 285427 Ð 01), lÕordinanza impugnata lÕha ritenuto assente in quanto il bene è di terzi e la frequentazione dellÕabitazione perquisita da parte del COGNOME era occasionale, argomenti spesi dal Tribunale che non sono condivisi dal ricorrente sicchè la censura, che si risolvono nella contestazione della motivazione, non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali.
In conclusione, le censure non si confrontano con la ritenuta finalitˆ esplorativa del provvedimento di annullamento e, per altro, verso contestano la motivazione dello stesso.
Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME