Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48825 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania avente ad oggetto documentazione amministrativo-contabile predisposta ai fini del beneficio del credito di imposta per la formazione del personale dipendente, credenziali di accesso al corso on line, registro presenze relativo agli anni 2019 e 2020, nonché le relative certificazioni, ipotizzando il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 222) al COGNOME, in concorso con altri correi.
Avverso l’indicata ordinanza, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, che deduce, con un unico motivo, la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato il fumus del delitto di indebita compensazione, in quanto gli unici rapporti commerciali intrattenuti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE attengono esclusivamente a un’attività di consulenza, fornita dalla seconda società, per l’erogazione dei contributi afferenti al RAGIONE_SOCIALE) messi a disposizione dall’RAGIONE_SOCIALE, come si desume dalla fattura NUMERO_DOCUMENTO e delle relativa ricevuta di bonifico, elementi che il Tribunale cautelare non ha considerato.
Con dichiarazione depositata all’odierna udienza, l’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale della società ricorrente, premesso che il p.m. presso il tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 23 agosto 2023, ha disposto la revoca del provvedimento ablativo a carico della società, a cui sono stati restituiti tutti i beni sequestrati, ha dichiarato di rinunc al ricorso.
Di conseguenza, stante l’intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va, infine, rilevato che, nel caso d’inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d’interesse, determinata da una
causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 – dep. 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272308; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 – dep. 01/03/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012 – dep. 01/08/2012, Ighune, Rv. 253229).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/11/2023.