Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PIANIGA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PIANIGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
7700/2024
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all’art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e NOME, nonché materiale RAGIONE_SOCIALEile vario e rifiuti costituiti da scarti RAGIONE_SOCIALEili.
1.1.Con il primo motivo deducono la perdita di efficacia del sequestro in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva trasmissione degli atti pervenuti al Tribunale del riesame oltre il termine di cinque giorni dalla richiesta, termine perentoriamente fissato dall’art. 309, commi 9 e 9 bis, richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen.
1.2.Con il secondo motivo deducono l’erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, perché in contrasto con gli artt. 3, 13, 41 e 42 Cost., questione che ripropongono subordinatamente al rigetto del primo motivo.
1.3.Con il terzo motivo deducono l’illegittimità del sequestro e l’insussistenza dei suoi requisiti nonché l’illegittima qualificazione RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate come rifiuti piuttosto che come materie prime secondarie o sottoprodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono infondati.
3.1 primi due motivi sono manifestamente infondati.
3.1.11 Collegio ribadisce il principio, autorevolmente affermato da Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581 – 01, secondo il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare impugnata in caso di trasmissione ta irdiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
3.2.Tale principio è stato ribadito più volte, ripreso e condiviso dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., essendosi al riguardo affermato che, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 47 del 2015, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto per le misure cautelari personali dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l’acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277566 – 01; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265571 – 01).
3.3.1 ricorrenti se ne lamentano ritenendo incostituzionale l’interpretazione ancor oggi data all’art. 324, comma 7, cod. proc. peri., che si pone in contrasto, a loro giudizio, con quanto espressamente prevede l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in materia di libertà personale e, dunque, con il principio di uguaglianza e di RAGIONE_SOCIALE effettiva del diritto di proprietà il quale è pure riconosciuto meritevole dalla Costituzione (artt. 41 e 42).
3.4.Sennonché, in disparte l’impossibile accostamento tra il diritto alla libertà personale, definita come inviolabile e comprimibile nei soli casi e modi specificamente, direttamente e strettamente indicati dall’art. 13 Cost. (tra i quali non rientra, di certo il pubblico interesse), e il diritto di proprietà, non inviolabile ma sacrificabile, appunto, per motivi di pubblico interesse (ciò che osta a improbabili paragoni), andrebbe comunque spiegata la ragione per la quale, in caso di riesame de libertate, il termine perentorio stabilito per la trasmissione degli atti è di cinque giorni dalla richiesta (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.), pena l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa misura, laddove quello stabilito in caso di riesame reale il termine sarebbe di un solo giorno pena, secondo l’interpretazione difensiva, l’inefficacia del provvedimento reale; si invertono, cioè, i termini RAGIONE_SOCIALEa questione perché, per effetto RAGIONE_SOCIALEa soluzione proposta dai ricorrenti, le misure cautelari reali (e dunque il diritto proprietà e le situazioni giuridiche soggettive attive che riguardano le cose) sarebbero sottoposte a regime ben più severo di quello relativo alle misure cautelari personali.
3.5.Nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione posta, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata risulta che, secondo l’ipotesi accusatoria alla base del decreto di perquisizione e sequestro, i due ricorrenti, titolari di omonime ditte individuali esercenti attività di commercio all’ingrosso di prodotti RAGIONE_SOCIALEili e materiali da recupero, avevano conferito alla società RAGIONE_SOCIALE, legalmente amministrata dal cugino, NOME COGNOME, esercente attività di recupero di rifiuti non pericolosi, rifiuti
RAGIONE_SOCIALEili mediante trasporti e forniture trattati con mero DDT ma non con i prescritti formulari (FIR), non essendo i due titolari di autorizzazione al trasporto di rifiuti.
3.6.In particolare, avrebbero conferito nel tempo alla Co.ma.RAGIONE_SOCIALE 683.949 chilogrammi di rifiuti RAGIONE_SOCIALEili ed avrebbero ritirato il 40% del totale dei rifiut oggetto di recupero RAGIONE_SOCIALEa società (totale pari a 1.840.336 chilogrammi) benché non risultassero rifiuti in uscita, avendo la società sRAGIONE_SOCIALEa dichiarato di aver sempre recuperato completamente il materiale in ingresso (tranne che per l’anno 2021 ma per quantitativi di gran lunga inferiori a quelli rinvenuti a seguito di accesso RAGIONE_SOCIALE‘Il novembre 2021 in occasione del quale erano stati rinvenuti scarti di produzione per almeno 27 tonnellate).
3.7.Si era così accertato, a seguito di servizi di o.c.p., sistemi di videoripresa, interni ed esterni alla sede RAGIONE_SOCIALE‘impresa, e tracciamento gps, che la RAGIONE_SOCIALE gestiva abusivamente ingenti quantità di rifiuti RAGIONE_SOCIALEili non dichiarati ed in misura di gran lunga superiore a quelle autorizzate; si trattava, cioè, di un’attività parallela a quella autorizzata di gestione non documentata di rifiuti previamente trattati e poi conferiti da persone non autorizzate al trattamento e al trasporto.
3.8.All’esito di perquisizione disposta dal Pubblico ministero con decreto del 9 ottobre 2023 (eseguito il 30 ottobre 2023), era stata rinvenuta e sequestrata documentazione contabile e di trasporto, materiale RAGIONE_SOCIALEile vario e rifiuti costituiti da scarti RAGIONE_SOCIALEili; NOME COGNOME dichiarava di essere iscritto L al RAGIONE_SOCIALE con licenza conto terzi per il trasporto RAGIONE_SOCIALEa merce e di non utilizzare il formulario perché commerciante di materie prime RAGIONE_SOCIALEili; NOME COGNOME dichiarava di non possedere alcuna autorizzazione alla gestione dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEili rinvenuti nella propria abitazione; la sua ditta individuale risultava iscritta al RAGIONE_SOCIALE che effettuano recupero di rifiuti in regime semplificato.
3.9.Nel disattendere la richiesta di riesame, il Tribunale, richiamati gli esiti investigativi che avevano dato luogo al decreto di perquisizione e sequestro, ha ulteriormente ribadito che i due ricorrenti avevano personalmente conferito rifiuti RAGIONE_SOCIALEili alla RAGIONE_SOCIALE (come direttamente accertato dalla polizia giudiziaria) ricevendone il prodotto recuperato dai rifiuti.
3.10.In particolare, NOME COGNOME era stato più volte controllato alla guida del proprio automezzo mentre trasportava ceste recanti “scarti di natura RAGIONE_SOCIALEile in ritagli di cotone” in assenza di documentazione e autorizzazione; NOME COGNOME, il cui autocarro proveniva dalla propria abitazione, era stato più volte visto nel piazzale RAGIONE_SOCIALEa ditta impegnato ad effettuare operazioni di scarico e carico di containers per la raccolta dei rifiuti, al pari di NOME, anche egli osservato mentre effettuava operazioni analoghe.
3.11.Che si trattasse di rifiuti RAGIONE_SOCIALEili piuttosto che di sottoprodoti è ricavato dal Tribunale dalle fatture rivenute (recanti la dicitura “ritagli di RAGIONE_SOCIALEuto” ed emesse in regime di inversione contabile consentito proprio per le cessioni di “stracci”), dai documenti di trasporto relativi alle operazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALEma.RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2021, dalle discrepanze rilevate dall’ARPAV tra il quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti ed accertati 1’11 novembre 2021 e quelli dichiarati nel MUD al 31 dicembre 2021, dal rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione concessa alla società, dalle dichiarazioni raccolte presso clienti esteri.
3.12.Secondo il Tribunale gli odierni ricorrenti, in particolare NOME COGNOME, avevano trattato il recupero di rifiuti RAGIONE_SOCIALEili, benché privi di autorizzazione, in maniera paritetica all’attività svolta dalla società, essendo stata rilevata, tramite servizi di o.c.p., la presenza presso le rispettive sedi, di macchinari, mezzi e personali impiegati in tale attività, avendo gli sRAGIONE_SOCIALEi registrato sul portale RAGIONE_SOCIALE‘agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate numerose fatture emesse e ricevute dalla società per un totale imponibile pari a circa 39.000 euro in un solo mese, per quanto riguarda NOME COGNOME, e di circa 12.000 euro con riguardo a NOME COGNOME, quest’ultimo autorizzato soltanto allo stoccaggio dei rifiuti RAGIONE_SOCIALEili.
3.13.1 ricorrenti deducono l’illegittimità del sequestro sul sostanziale rilievo RAGIONE_SOCIALEa insussistenza del reato poiché, affermano, le cose costituenti oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE condotte (provvisoriamente) contestate non sono rifiuti ma materie prime secondarie o sottoprodotti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o comunque rifiuti che hanno cessato di essere tali ai sensi del successivo art. 184 ter.
3.14.La Corte ricorda, in primo luogo, che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova sicché per la sua adozione non è necessario che il “fatto” sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 – 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine ‘all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire.
3.15.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto” RAGIONE_SOCIALEa tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto
l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto RAGIONE_SOCIALEa sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053 – 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 – 01).
3.16.0rbene, la qualifica RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate come materie prime secondarie (MPS) o sottoprodotto o rifiuto che ha cessato di essere tale (EOW) richiede accertamenti di natura fattuale che costituiscono proprio il tema probatorio che il sequestro intende assicurare al processo, come espressamente affermato dal Tribunale del riesame (pag. 7).
3.17.La deduzione difensiva che il rifiuto RAGIONE_SOCIALEile sia invece da considerare sempre e comunque “materia prima RAGIONE_SOCIALEile secondaria” (ed in quanto tale non rifiuto) non ha alcun fondamento.
3.18.Ed infatti, RAGIONE_SOCIALE due l’una: o si tratta di sottoprodotti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 bis d.lgs. n. 152 del 2006 o di cosa (indumenti usati) di cui il detentore si è disfatto e che ha successivamente cessato di essere rifiuto ai sensi del successivo art. 184 ter; in entrambi i casi necessitano requisiti e condizioni di fatto che devono essere volta per volta dimostrati da chi predica la natura di “non rifiuto” del bene. Va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di liceità RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Varie ne sono state le declinazioni in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n, 29084 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263336), di interramento in sito RAGIONE_SOCIALEa posidonia e RAGIONE_SOCIALE meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di RAGIONE_SOCIALEggiate o di altre
cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, COGNOME, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, i. 3202 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, previsto dall’art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione RAGIONE_SOCIALE frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244784).
3.19.Che l’indumento usato possa essere definito “sottoprodotto” è in ogni caso circostanza che mal si concilia con la necessità che il sottoprodotto derivi da un processo di produzione, trattandosi piuttosto di cosa abbandonata dal suo detentore (e dunque rifiuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006) e in quanto tale non normata nemmeno dal Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti adottato dal RAGIONE_SOCIALE con D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016 che esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall’attività di consumo (art. 3, lett. b).
3.20.Allo sRAGIONE_SOCIALEo modo, la cessazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘indumento usato (o comunque del rifiuto RAGIONE_SOCIALEile non proveniente da un processo di produzione) è subordinata alle operazioni di recupero, che necessitano di essere a loro volta autorizzate o comunque soggette a procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006, previste dal D.M. – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente – 5 febbraio 1998, Allegato 1, suballegato 1, n. 8, operazioni i cui esiti vengono dati come scontati dai ricorrenti ma la cui sussistenza costituisce, come detto, lo scopo del mezzo istruttorio adottato dal Pubblico ministero.
3.21.Di qui l’infondatezza dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso in Roma, il 29/05/2024.