Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME natot a OGHARA( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lett-eisentite le conclusioni del COGNOME NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo che il decreto di sequestro sia annullato o dichiarato inefficace.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata c,NOME,NOME` nell’interesse di NOME, del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. presso il Tribunale di Frosinone in data 9 novembre 2023, avente ad oggetto capi di abbigliamento e accessori prelevati in data 8 novembre 2023 dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, ove l ‘CL Acz-j , erano custoditi in seguito al ricovero di NOME e maimency»sottoposti a sequestro probatorio dai Carabinieri di Frosinone dopo il decesso di quest’ultimo.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione.
La difesa rileva che i verbali e gli atti di polizia giudiziaria richiamati per la convalida non risultano essere stati tutti compiutamente trasmessi al Tribunale del riesame, che fa riferimento al solo sequestro dell’8 novembre 2023 e non agli altri verbali oggetto di convalida emessi prima, documentanti sequestri che, pertanto, non potevano essere convalidati, in quanto antecedenti di oltre quarantotto ore rispetto al decreto di convalida e sequestro.
Lamenta che, oltre a detti verbali, tra cui quello relativo all’immobile nella disponibilità dell’indagata, non risultano allegati e prodotti tutti gli atti essenziali alle verifiche inerenti all’impugnazione, costituenti il presupposto del sequestro, ma solo il verbale di soccorso RAGIONE_SOCIALE del 18 ottobre 2023 e alcune pagine della cartella clinica, che non consentono di ritenere il fumus del delitto di omicidio anche in relazione all’utilità di ulteriori accertamenti, riferendo, invero, il primo certificato di una ferita procurata dalla stessa vittima e non evidenziando la cartella clinica alcun atto lesivo riferibile a terzi soggetti.
Il difensore, infine, si duole che il Tribunale del riesame abbia rigettato con motivazione apodittica la richiesta di dissequestro dell’immobile sito in INDIRIZZO di Frosinone, pur richiamando il provvedimento di convalida di sequestro, i verbali di sequestro e gli atti di polizia giudiziaria e non solo il verbale di sequestro dell’8 novembre 2023.
Insiste, quindi, alla luce di tali censure per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità.
Osserva l’ordinanza impugnata che il 9 novembre 2023, dunque tempestivamente, il P.m ha convalidato il sequestro disposto dalla P.g., rappresentando, da una parte, la pertinenza al delitto di omicidio per il quale è indagata NOME, delle cose elencate nel verbale dei Carabinieri e, dall’altra, la necessità di compiere accertamenti tecnici proprio per accertare la causa del decesso di NOME COGNOME, trovato in strada dal personale del 118 con una ferita lacero contusa paraombelicale, provocata verosimilmente da arnia bianca.
Rileva come i motivi del riesame proposto dalla NOME non possano trovare accoglimento, apparendo correttamente motivato il decreto di sequestro probatorio impugnato , sia con riguardo al fumus del delitto di cui all’art. 575 cod. pen., desumibile dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.m., segnatamente il verbale di soccorso del 118 e la copia della cartella clinica, sia con riguardo alla necessità di compiere ulteriori accertamenti per acclarare le cause del decesso della vittima, risultando intervenuta la P.g. su segnalazione del personale ospedaliero che indicava quale causa primaria del decesso la ferita penetrante all’addome.
Aggiunge detta ordinanza che la difesa non ha mai documentato la titolarità dei beni in questione e chiarito la posizione dell’indagata rispetto ad essi; che, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, il P.m. non è tenuto nel caso di riesame dei provvedimenti di sequestro a trasmettere tutti gli atti, ma solo quelli a sostegno del decreto impugnato, come ha fatto nel caso in esame; e che le questioni sulla tempestività dell’iscrizione ovvero sulla validità e utilità della prova esulano dalle competenze del Tribunale del riesame.
Infine, rileva che la difesa, pur impugnando il decreto di sequestro probatorio del 9 novembre 2023, che riguarda solo l’abbigliamento e gli accessori rinvenuti addosso alla vittima, ha chiesto, indistintamente, la restituzione di tutto quanto in sequestro o, almeno, dell’immobile di INDIRIZZO Frosinone, che non risulta ricadere nel sequestro dell’8 novembre 2023.
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso – che, peraltro, denuncia vizio di motivazione in un ambito in cui è previsto il solo ricorso per violazione di legge: si veda art. 325, comma 1,
cod. proc. pen. – oltre ad essere generico, facendo riferimento ad altri verbali di sequestro non specificati a fronte di un’ordinanza che evidenzia come il riesame riguardi solo il decreto di convalida e di sequestro probatorio del 9 novembre 2023, risulta reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato, quanto al profilo della mancata trasmissione di tutti gli atti di indagine e della mancata restituzione dell’immobile, su cui l’ordinanza di riesame motiva. Oltre che aspecifico laddove non si relaziona con tale ordinanza laddove afferma che non è documentata la titolarità dei beni oggetto del suddetto sequestro e il diritto alla restituzione degli stessi in capo all’indagata (trattandosi, invero, di beni e accessori rinvenuti addosso alla vittima).
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.