Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40867 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40867 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per kannullamento della decisione impugnata limitatamente alla conferma del sequestro probatorio della somma di denaro, con conseguente restituzione della stessa al ricorrente quale avente diritto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dal difensore di COGNOME NOMECOGNOME NOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna il 25/11/2022, della somma di denaro pari a complessivi euro 750 rinvenuta in Enna il 23 novembre 2022 presso l’abitazione dell’indagato unitamente a gr.3,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, a gr.4,1 lordi di hashish, a strumenti atti al confezionamento e alla pesatura. Il sequestro è stato disposto in relazione all’ipotesi di reato ascrivibile alla fattispecie di all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con riguardo alla condotta di illecita detenzione di sostanza stupefacente.
NOME COGNOME propone ricorso per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. in relazione alla qualificazione della somma come profitto di reato, nonché violazione dell’art.125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti di legge per la convalida del sequestro.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione del fatto e, comunque, per la mancanza di motivazione sulle deduzioni della difesa inerenti alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art.75 d.P.R. n.309/90.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata limitatamente alla conferma del sequestro probatorio della somma di denaro, con conseguente restituzione della stessa al ricorrente quale avente diritto.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Considerato che il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi sul presupposto della confiscabilità del bene, secondo l’art. 262, comma 3, cod. proc. pen., non può essere disposto d’ufficio dal giudice, in assenza di apposita richiesta del pubblico ministero di applicazione del vincolo cautelare ex art. 321 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1501 del 22/06/2017, dep.2018, De Petris, Rv. 272033 – 01; Sez. 1, n. 8995 del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516 – 01).
4.2. Il Tribunale del riesame, investito di istanza avverso un provvedimento qualificabile esclusivamente, per le ragioni sopra indicate, come convalida di sequestro probatorio ai sensi dell’art.355, comma 2, cod. proc. pen., ha indicato
le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti le finalità probatorie indicate ne provvedimento di convalida, esaminando anche le pur inammissibili censure concernenti la confiscabilità della somma di denaro.
4.3. Tutte le censure proposte nel presente ricorso ineriscono ai presupposti per l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo, laddove il provvedimento genetico si sostanzia in un provvedimento di convalida di sequestro probatorio, dovendosi pertanto ritenere che l’impugnazione non superi il vaglio di ammissibilità ai sensi dell’art.581 cod. proc. pen. in quanto fondata su motivi inconferenti in relazione al provvedimento genetico.
Alla declaratoria d’inarnmissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il onsigliere estensore
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