Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5197 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5197 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME
IGNAZIO COGNOME NOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Lecce il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, per quanto ancora interessa, rigettava l’opposizione che era stata proposta, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro il decreto del 11 lulgio 2025 con il quale il pubblico ministero aveva respinto la richiesta della stessa COGNOME di restituzione degli oggetti in oro che erano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro che era stato emesso dal pubblico ministero il 02/04/2025 (e che era stato eseguito dalla polizia giudiziaria nella stessa data).
Il G.i.p. del Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione in quanto riteneva che, nel suddetto decreto di perquisizione e sequestro del 2 aprile 2025, il pubblico ministero avesse sufficientemente indicato le cose da sequestrare, con la conseguenza che, diversamente da quanto era sostenuto dall’opponente, il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria non necessitava della successiva convalida da parte del pubblico ministero.
Avverso l’indicata ordinanza del 23 settembre 2025 del G.i.p. del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c ) ed e ), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 355, comma 2, dello stesso codice, nonchØ la «motivazione illogica e contraddittoria».
Nel trascrivere il testo del decreto di perquisizione e sequestro del 2 aprile 2025, la COGNOME deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, il riferimento agli «oggetti in oro» eventualmente contenuti nella perquisita cassetta di sicurezza a lei intestata non costituirebbe un’indicazione specifica dei beni da sottoporre al vincolo reale, con la conseguenza che, a norma dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., il
sequestro necessitava della convalida da parte del pubblico ministero entro le 48 ore successive e che, non essendo essa intervenuta, lo stesso sequestro era divenuto inefficace e gli oggetti dovevano esserle restituiti.
Secondo la COGNOME, solo in sede di convalida da parte del pubblico ministero si sarebbe potuto «attribuire collegamento diretto» tra il contestato reato di appropriazione indebita, «per come ricostruita attraverso la ‘versione’ fornita in querela dalla presunta persona offesa e le res che vengono genericamente richiamate nel decreto di perquisizione (‘oggetti in oro… fonti di prova’)». Ciò anche alla luce del fatto che, sulla base della suddetta querela, ella era stata accusata di avere «parallelamente svolto l’attività di compro-oro asseritamente a discapito degli interessi commerciali del datore di lavoro», sicchØ non vi sarebbe «alcuna appropriazione indebita di oggetti, nØ tampoco gli stessi risultano essere stati specificamente indicati al fine di un eventuale successivo sequestro». Secondo la medesima querela, gli oggetti «’trattati’» dalla COGNOME «non risultano appartenenti al negozio», anche perchØ i preziosi presenti all’interno dello stesso «sono necessariamente identificati con codici numerici, descrizioni analitiche o riproduzioni fotografiche, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile e amministrativa del gestore».
Sarebbe stato pertanto necessario rendere ragione, in sede di convalida del sequestro, «della necessità di vincolare automaticamente e nel complesso beni preziosi nella disponibilità della odierna ricorrente, indicando il collegamento probatorio con la stessa astratta ipotesi di reato emergente dalla versione fornita alla persona offesa».
La COGNOME contesta infine che si sarebbe «illogicamente ritenuta dapprima fondata l’eccezione difensiva con riguardo al sequestro operato in data 12.3.2025, nel mentre poi non analogamente si Ł concluso per l’analogo provvedimento eseguito dalla polizia giudiziaria in data 2.4.2025».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ Ł proposto per un motivo manifestamente infondato.
Si deve premettere che, con la sentenza ‘Eboli’, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (Sez. U, n. 7496 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).
Ciò posto, si deve rammentare che, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, dal combinato disposto degli artt. 247, 253 e 355 cod. proc. pen., si evince che il decreto di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero non Ł necessario quando il decreto di perquisizione che ha disposto lo stesso sequestro ne individua con sufficiente determinatezza l’oggetto specifico.
In particolare, quando il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal pubblico ministero si limiti a disporre il sequestro delle ‘cose pertinenti al reato per il quale si procede’ o di ‘quanto rinvenuto e ritenuto utile a fini di indagine’, senza alcuna ulteriore indicazione specifica circa le cose da sottoporre al vincolo, il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria delegata, attesa l’indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della stessa polizia giudiziaria dell’individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., pena l’inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell’obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Sez. 2, n. 38208 del 28/09/2022, COGNOME, non
massimata; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 266306-01; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465-01; Sez. 5, n. 43282 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 241727-01; Sez. 2, n. 12263 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 239752-01).
La ragione di tale orientamento risiede nell’esigenza di circoscrivere l’attività di ricerca e acquisizione della prova da parte della polizia giudiziaria nell’ambito di un’attività meramente esecutiva, il che richiede di sottrarre alla stessa polizia giudiziaria qualsiasi scelta discrezionale nell’individuazione del presupposto del sequestro, cioŁ della qualifica dei beni come corpo del reato o come cosa a esso pertinente.
Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero del 2 aprile 2025 conteneva uno specifico riferimento agli «oggetti in oro» eventualmente contenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla COGNOME.
Ciò esclude la sussistenza di quell’indeterminatezza dell’indicazione dell’oggetto del sequestro che, per il fatto di rimettere alla polizia giudiziaria delegata l’individuazione della qualifica dei beni come corpo del reato o come cosa a esso pertinente, comporta la necessità della successiva convalida da parte del magistrato inquirente.
Le doglianze della ricorrente circa il fatto che gli «oggetti in oro» sarebbero privi di «collegamento probatorio» con il reato che emergeva dalla querela della persona offesa si collocano, pertanto, su un altro piano, atteso che esse avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere in sede di riesame del decreto di sequestro del pubblico ministero, sede nella quale Ł possibile contestare sia la sussumibilità del fatto nell’ipotesi di reato contestata (nella specie, l’appropriazione indebita), sia la valutazione sulla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro (nella specie, gli «oggetti in oro») e la medesima ipotesi di reato, come pure, in particolare, l’esuberanza del vincolo sugli stessi «oggetti in oro» rispetto a quanto strettamente riferibile al reato per cui esso era stato disposto (Sez. 5, n. 22818 del 18/03/2004, Unico, Rv. 228819-01).
Quanto alla doglianza di contraddittorietà e illogicità rispetto alla ritenuta fondatezza dell’analoga censura che era stata avanzata con riferimento al sequestro che era stato disposto con il decreto del pubblico ministero del 12 marzo 2025, la stessa, oltre a esulare dal perimetro del vizio di violazione di legge per il quale soltanto l’ordinanza impugnata Ł censurabile con il ricorso per cassazione, risulta, in ogni caso, del tutto generica, atteso che la ricorrente non ha in alcun modo spiegato perchØ l’indicazione dei beni da sequestrare che Ł contenuta nel decreto del 2 aprile 2025 si debba ritenere presentare caratteristiche tali da renderla comparabile, sul piano della determinatezza, con l’indicazione dei beni da sequestrare che Ł contenuta nel suddetto decreto del 12 marzo 2025.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/01/2026