Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32846 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pesaro avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025 avente ad oggetto il telefono cellulare appartenente a NOME COGNOME, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona e moglie di NOME COGNOME indagato, in concorso con Agenti della Polizia di Stato e il medico legale designato dal Pubblico ministero, per il reato di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen.
Qvi
h
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto la violazione di legge per motivazione apparente.
Il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, nonostante il telefono fosse munito di PIN e non fosse accessibile, come accertato anche da due consulenze, e nonostante la natura meramente esplorativa dell’investigazione, non supportata da alcun riscontro probatorio.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma orale – le parti hanno esposto le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va in limine precisato che il ricorso – in tema di misure cautelari reali – è consentito solo per violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione mancante e/o apparente.
Nel caso in oggetto, il provvedimento censurato è esente da tale vizio.
Il Tribunale del riesame – uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa stessa Sezione (ex multis, Sez.6, n.3187 del 07/01/2015, Rv.2625) – ha escluso la prospettata natura esplorativa del provvedimento per la presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori, da cui era scaturita l’iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli a 375 e 373 cod. pen. anche dell’attuale ricorrente.
Si legge, infatti, nel provvedimento censurato come la madre della COGNOME avesse sporto una dettagliata denuncia, corredata anche da consulenza medico legale, con cui venivano rilevate ed evidenziate una serie di carenze nelle attività di indagine svolte a ridosso del rinvenimento del cadavere della figlia.
Nella denuncia in oggetto veniva, altresì, sollecitato il ricorso a ulterior approfondimenti investigativi e il compimento di specifici atti di indagini, anche sul telefono cellulare appartenente e in uso alla defunta.
La valutazione operata dai giudici della cautela poggia, dunque, su solide e per nulla apparenti basi argomentative essendo stata congruamente evidenziata la necessità del ricorso alla misura “ablatoria” e la funzionalità di essa ai fini della verifica della ipotesi di accusa.
2 GLYPH
a/
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 10/07/2025