Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Gragnano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. udito per l’indagato l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, effettuato dalla p.g., emesso dal Pubblico ministero, in data 25/11/2023, avente ad oggetto fatture emesse e ricevute riconducibili ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 9(1
2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dal 2016 al 2021, art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 316 ter cod.pen. e 483 cod.pen., oggetto di provvisoria incolpazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 63 comma 2 cod.pen. in riferimento all’art. 191 cod.proc.pen., inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da soggetti indagati nello stesso procedimento.
Il Tribunale avrebbe erroneamente confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dalla p.g. e convalidato dal Pubblico Ministero, in violazione del disposto di cui all’art. 63 comma 2 cod.pen. come argomentato nella memoria difensiva depositata, nella quale si dava atto come il PVC indicava, a sostegno del fumus del reato, le dichiarazioni rese da soggetti indagati in violazione dell’art. 63 comma 2 e 191 cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla assenza di coerenza, completezza e ragionevolezza rispetto alla documentazione probatoria prodotta nella quale erano allegati i bonifici, i rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, il contratto di affit riscontri dei bonifici sui conti correnti tra le varie società del RAGIONE_SOCIALE, documentazione che dimostrava l’assenza del fumus del reato.
La difesa ha depositato motivi aggiunti, in data 15 maggio 2024, con allegati, con i qualip< in replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 31 maggio 2024, il difensore ha depositato ulteriori motivi aggiunti con cui insiste nel vizio di motivazione in relazione alla valutazione della documentazione contenuta nella pen drive allegata alla memoria difensiva, e allega ulteriori documenti e chiede l'annullamento dell'ordinanza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
Il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione della legge processuale di cui all'art. 63 e 191 cod.proc.pen. e che deve essere correttamente inquadrato nella violazione di cui all'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., è manifestamente
infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, a norma dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbono essere compiuti con l'osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice.
Tanto premesso, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., poiché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, COGNOME, Rv. 242523). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 in esame, peraltro, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 246599; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, COGNOME, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330).
La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente Vinutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che tale inutilizzabilità (come la nullità) dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 stesso rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). Diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione dell notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione normativa che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131; successivamente, tra le molte non massimate, Sez.3, n. 33969 del 13/6/2023).
Così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, era onere del ricorrente allegare non tanto il contenuto indiziate RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai soggetti menzionati, bensì di indicare il momento a partire dal quale erano sorti gli indizi che avrebbero imposto il rispetto dell'art. 220 disp. attu.
cod.proc.pen., allegazione che non è soddisfatta dal mero riferimento alla RAGIONE_SOCIALE che riporta i nomi degli indagati. Infatti, ciò che rileva e deve essere oggetto di allegazione è l'individuazione del momento a partire dal quale il soggetto che ha reso le dichiarazioni, ha assunto la veste di indagato e che non sono state rispettate le garanzie procedurali nelle modalità di assunzione della prova.
Ai fini dell'art. 220 disp. atto cod.proc.pen., non è affatto la veste assunta dagli accertatori, ma è il tipo di attività a determinare la disciplina applicabile, onde l'unico dato che conta è che in sede di accertamento si sarebbe dovuto inderogabilmente fare ricorso alle forme del codice di rito, attesa la palese emersione di elementi di reità a carico dei soggetti indagati in epoca anteriore agli accertamenti di cui si discute.
Tale allegazione ovvero il momento a partire dal quale erano sorti indizi di reato e l'individuazione dell'atto assunto con modalità in violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie procedurali, è rimasta priva di riscontro. Da cui l'inammissibilità della censura devoluta nel primo motivo.
Peraltro, per completezza del ragionamento, il provvedimento impugnato, quanto al fumus e tenuto conto dell'ambito valutativo in questa fase, lo ha fondato su accertamenti svolti in loco e sulle società risultate prive di mezzi e di operatività, non risulta, in altri termini, che abbia utilizzato le dichiarazioni di soggetti di cui discute l'utilizzabilità. Anche la finalità probatoria, ancorchè non censurata quale violazione di legge, è stata argomentata nel provvedimento impugnato che ha ritenuto che l'acquisizione documentale fosse indispensabile per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE indagini ed in particolare per accertare la genuinità RAGIONE_SOCIALE fatture e RAGIONE_SOCIALE prestazioni ivi indicate.
Né può predicarsi l'omessa valutazione della documentazione contenuta nella pen drive allegata alla richiesta di riesame, risultando che il tribunale l'ha vagliata (cfr. pag. 3).
Il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione non può formare oggetto di motivo di ricorso per cassazione in materia cautelare reale stante il chiaro disposto di cui all'art. 325 cod.proc.pen. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge.
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia cautelare contro i provvedimenti di sequestro è proponibile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 354 e 325 cod.proc.pen. – solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Infine, deve rammentarsi che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti che, peraltro, sarebbero comunque inammissibili perché diretta a richiedere una valutazione del merito dell'accusa che non può avere ingresso in questa sede.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 31/05/2024