Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 58/23 del Tribunale di Campobasso del 23 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni scritte della difesa del ricorrente, con le quali insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 23 maggio 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME – indagato in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad altre persone in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzato alla evasione delle imposte avente ad oggetto il provvedimento con il quale, il precedente 3 maggio 2023 il Pm presso il Tribunale di Campobasso aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio di una serie individuata di beni operato.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Campobasso ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il COGNOME, affidando le proprie censure ad un solo motivo di doglianza con il quale ha lamentato la mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nullità del decreto col quale era stato disposto il sequestro probatorio eseguito, che aveva avuto quale suo oggetto oltre che dei beni dei documenti di carattere informatico, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la finalità probatoria della acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio in via preliminare che ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., disposizione applicabile anche al sequestro di carattere probatorio (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739).
E’, pertanto, sulla base di tale premessa di carattere AVV_NOTAIO che deve essere scrutinata la impugnazione ora presentata dal COGNOME avverso
l’ordinanza reiettiva della sua richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio emessa dal Tribunale di Campobasso in data 23 maggio 2023.
In sostanza la ricorrente difesa lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia rilevato la nullità che avrebbe afflitto l’originario provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del compendio oggetto del presente ricorso in quanto in esso non era sufficientemente specificato né quale fosse la condotta sussumibile, sia pure a livello di fumus, nell’alveo del reato in provvisoria contestazione né quale fosse la esigenza probatoria che attraverso quanto in sequestro sarebbe stato possibile soddisfare.
Si tratta di doglianze che non colgono nel segno.
Ed infatti, quanto al primo profilo il Tribunale del riesame ha chiaramente indicato come il provvedimento sottoposto al suo scrutinio fosse sufficientemente chiaro nell’indicare quale fosse la condotta oggetto delle indagini, la quale si sarebbe caratterizzata per il fatto che le imprese da essa coinvolte avrebbero emesso, reciprocamente, fatture relative a prestazioni in realtà inesistenti, in tal modo conseguendo, ciascuna di esse, dei fittizi crediti verso l’Erario per l’Iva versata solo “sulla carta”.
Mentre, per quanto attiene alle esigenze probatorie che, attraverso il compendio in sequestro, si tende a soddisfare, osserva il Collegio che correttamente il Tribunale del riesame le ha considerate adeguatamente rappresentate nel provvedimento genetico, avendo il Pubblico ministero che ha disposto la misura istruttoria evidenziato come fosse opportuno (per vero si direbbe come fosse intuibilmente e palesemente necessario) acquisire presso le sedi delle imprese coinvolte nel giro di fatturazioni sospette (tali dovendosi ritenere le numerose e reciproche operazioni, documentate con le fatture in questione, realizzate intercompanies) la documentazione contabile ed extracontabile inerente ai fatti per cui si procede, nonché, in sintesi, le comunicazioni intercorse fra i predetti soggetti, oltre alla acquisizione delle informazioni di tipo commerciale allocate su supporti o sistemi informatici in uso presso le predette imprese ovvero presso le persone fisiche operanti per conto di quelle.
La piena aderenza del contenuto di tale provvedimento alle esigenze richieste ai fini della validità del provvedimento di immediata acquisizione
probatoria. secondo lo standard richiesto da questa Corte conduce’, come si dirà, alla inammissibilità della impugnazione.
Infatti, pur essendo indiscutibile che in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione . àd una fattispecie incriminatrice; la natura dei beni da vincolare e la loro relazio con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639), devè . comunque precisarsi ché in occasione del riesame .del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nel prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia reato, a rendere utile l’espletamento.di ulteriori indagini per acquisire prov certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autori giudiziaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2020, n. 3465), di tal che la compiuta descrizione, che il Tribunale del, riesame ha riscontrato essere contenuta nel provvedimento genetico di sequestro, delle modalità di eventuale realizzazione della condotta criminosa che ‘sl intende andare a provare integrano, quanto al fumus delicti, le condizioni necessarie per legittimare la adozione della misura.
Mentre per ciò che attiene alla motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza probatoria va osservato che la stessa è suscettibile di -essere modulata in funzione sia della tipologia di reato in provvisoria contestazione sia in funzione della materialità di quanto in sequestro, sicché la motivazione potrà essere tanto più sintetica quanto più intuitiva sarà la sussistenza d rapporto pertinenziale fra la res oggetto del sequestro e la ipotesi , criminosa per cui si procede (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 génnaio 2012, n. 2736), cosa che indubbiamente, con riferimento al caso di specie, emerge in maniera assai spiccata nella relazione, adeguatamente messa in luce quanto alla presente occasione, fra un’ipotesi .di reato tributario e documentazione contabile riferita ai soggetti fiscalmente rilevanti -e la corrispondenza amministrativa intercorsa fra costoro.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che nessuna violazione di legge è riscontrabile nella ordinanza impugnata, avendo il Tribunale di Campobasso, net. rigettare la richiesta di riesame presentata dal COGNOME, fatt
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assolutamente buon governo delle regole legislative, per come interpretate da questa Corte regolatrice, e dei principi normativi applicabili alla presente fattispecie e che, di conseguenza, alcun vizio rilevante è riscontrabile in essa.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente