Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16083 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 286/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 13/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 34825/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Dolo il 18/07/1959
avverso l’ordinanza del 09/09/2024 del TRIBUNALE di Pisa; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 9 settembre 2024 del Tribunale di Pisa che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 agosto 2024 del Pubblico ministero che, nellÕambito del procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 518quater e 518quaterdecies cod. pen., ha disposto il sequestro probatorio dei beni (opere dÕarte, documentazione varia, certificati di autenticitˆ, bombolette spray, una spugna, un nastro di carta, tubetti di colore acrilico, copia forense dei dati
contenuti nel proprio telefono cellulare) rinvenuti allÕesito della perquisizione eseguita il 23 agosto 2024.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕomessa valutazione della doglianza con cui lamentava lÕincompletezza del fascicolo non integralmente trasmesso nei perentori termini di legge.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕomessa motivazione sulla nullitˆ del decreto di sequestro per mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie.
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕillegittimo rigetto dellÕeccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa essendo stati i fatti consumati a Castiglione del Lago (Perugia) e Mira/Stra (Venezia), non essendo possibile comprendere come possano essere stati accertati in Pisa.
1.4.Con il quarto motivo deduce lÕillegittimo mancato riconoscimento dei presupposti cautelari con riferimento alla insussistenza del fumus.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Si procede nei confronti del ricorrente per i reati ricettazione di beni culturali e contraffazione di opere dÕarte di cui agli artt. 110, 518quater, 518quaterdecies cod. pen. AllÕesito della perquisizione disposta dal Pubblico ministero sono state sequestrate le cose meglio indicate in premessa. Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale del riesame ha sostenuto che: (i) gli atti trasmessi dal Pubblico ministero erano sufficienti e in grado di descrivere compiutamente lÕattivitˆ svolta, i presupposti del provvedimento ablatorio e la sua finalitˆ probatoria (la necessitˆ di una consulenza tecnica sulle opere dÕarte); (ii) la dedotta incompetenza territoriale del Pubblico ministero non inficia la validitˆ del decreto impugnato; (iii) emerge, allo stato, il coinvolgimento del ricorrente nelle trattative per la cessione delle opere che si assumono contraffatte essendo stato altres’ trovato nel possesso di numerose opere di dubbia provenienza non attribuibili, allo stato, allÕartista Bansky.
4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1.Trattandosi di sequestro probatorio, gli atti da trasmettere al tribunale del riesame sono quelli sui quali si fonda il provvedimento impugnato (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.). Ne è stato tratto argomento per sostenere che, in questi casi, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che,
in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, COGNOME, Rv. 283141 – 01; Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Trani, Rv. 269497 – 01; Sez. 5, n. 7273 del 12/12/2024, dep. 2025, Lo Medico, non mass.; Sez. 3, n. 37949 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 16471 del 02/04/2024, C., non mass.).
4.2.Non sussiste, pertanto, lÕobbligo della discovery di tutti gli atti di indagine essendo sufficienti quelli ritenuti dal Pubblico ministero necessari alla decisione, salva la possibilitˆ dellÕistante di produrre ulteriori elementi a sŽ favorevoli.
4.3.Il ricorrente non se ne pu˜ dolere e di certo non pu˜ affermare la natura metagiuridica della Òsufficienza degli attiÓ quale criterio espressamente indicato dal Tribunale a sostegno del rigetto dellÕanaloga istanza difensiva (ci˜ che rende manifestamente infondata la dedotta carenza assoluta di motivazione).
5.Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
5.1.Il ricorrente lamenta la nullitˆ, insanabile, del decreto di sequestro siccome totalmente privo di motivazione sulle esigenze probatorie.
5.2.Secondo lÕinsegnamento della Corte di cassazione, il decreto di sequestro probatorio – cos’ come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitˆ perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711 – 01).
5.3.Si tratta di vizio non emendabile.
5.4.Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchŽ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01).
5.5.Tuttavia, colui il quale lamenti, in sede di legittimitˆ, la nullitˆ del decreto di sequestro probatorio non sanabile dal tribunale del riesame per la radicale mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie, ha lÕonere di dare prova di aver investito della questione il tribunale.
5.6.Ed invero, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, pur nella peculiaritˆ del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione pu˜ essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimitˆ censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di COGNOME, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553).
5.7.Dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che il ricorrente abbia investito della questione il tribunale sicchŽ egli non pu˜ dolersi, in sede di legittimitˆ, del mancato esame dÕufficio della questione oggi dedotta per la prima volta.
6.Il terzo motivo è manifestamente infondato.
6.1.Ed invero, un tema di sequestro probatorio, non rileva l’incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell’organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validitˆ degli atti compiuti dal P.M. eventualmente dichiarato “incompetente”, sicchŽ nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen. Di conseguenza non pu˜ farsi valere l’incompetenza del pubblico ministero che ha disposto o convalidato il sequestro probatorio, in quanto questa è disciplinata solo per l’organo giurisdizionale (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, COGNOME Rv. 272536 – 01; Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, COGNOME, Rv. 212499 – 01; Sez. 6, n. 34320 del 14/06/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 32130 del 16/05/2023, COGNOME non mass. sul punto; Sez. 2, n. 44333 del 15/120/2021, COGNOME, non mass. sul punto).
7.LÕultimo motivo è inammissibile perchŽ proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimitˆ.
7.1.é necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
7.2.Come più volte affermato da questa Corte, Çin tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di leggeÓ per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codiceÈ (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
7.3. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01);
, invece è solo quella che Çnon risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitˆ del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle partiÈ (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dellÕ8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritˆ del caso concreto).
7.4.Anche
sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione , censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
7.5.In tal caso, per˜, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso lÕelemento indiziario dirimente di cui eccepisce lÕomesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dellÕudienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non pu˜ essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitˆ di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalitˆ cautelari di cui allÕart. 321, comma 1, cod. proc. pen., pu˜ riguardare anche beni di proprietˆ di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui ÇpoichŽ il c.d.”effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (Òfumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in moraÓ) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare lÕomessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque lÕonere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)È).
7.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione sulla responsabilitˆ del ricorrente, avendo il Tribunale del riesame dato succintamente conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo pu˜ essere definita apparente o mancante. Nè risulta omesso lÕesame di punti decisivi per lÕaccertamento del fatto.
7.7.La Corte ricorda che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicchŽ per la sua adozione non è necessario che il “fatto” sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 – 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie
determinazioni in ordine allÕesercizio dellÕazione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimitˆ del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire.
7.8.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilitˆ del reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attivitˆ, ma determina soltanto l’impossibilitˆ di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perci˜, il potere-dovere di espletare il controllo di legalitˆ, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruitˆ degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cos’ come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralitˆ dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053 – 01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv. 250300 01).
7.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME