Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Tropea il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
avverso la ordinanza del 27/07/2022 del tribunale di Vibo Valentia; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazion di inammissibilità del ricorso. COGNOME NOME NOME ha
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia adito nell’interesse di NOME COGNOME ex 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P del medesimo tribunale su un’area ritenuta interessata da lavori edilizi abu confermava il decreto impugnato.
2.Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore NOME COGNOME, deducendo quattro motivi di impugnazione.
3.Con il primo motivo deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALE particelle oggetto di sequestro, rilevando la nullità del decreto di sequestro siccome inerente ad una particella, la n. 98, non interessata da lavori né da originario sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, poi non convalidato. Il sequestro probatori sarebbe nullo anche per erronea quantificazione dell’area sottoposta a vincolo. Inoltre mancherebbero le esigenze probatorie nel caso in esame.
Con il secondo motivo deduce la nullità del sequestro per mancato accertamento, della corrispondenza a ghiaia del materiale sversato, ad opera degli organi comunali che emisero l’ordinanza di ripristino dei luoghi.
Con il terzo motivo rappresenta l’indebita intromissione della Procura in questioni civilistiche, riguardanti una causa di usucapione in corso, per cui non si comprenderebbe la ragione per cui secondo la Procura sarebbe in atto una detenzione illecita. Né la Procura potrebbe procedere a sequestro probatorio per individuare prove a sostegno di una RAGIONE_SOCIALE parti in causa.
Con il quarto motivo deduce la non configurabilità del reato a fronte di un intervento sul terreno interessato dal sequestro del tutto lecito.
Il ricorso è inammissibile. Esso è del tutto incentrato sulla critica al decreto di sequestro probatorio del P.M., trascurando qualsivoglia passaggio motivazionale della ordinanza del tribunale, pur costituendo quest’ultima l’oggetto unico e diretto del ricorso. Trova quindi applicazione il principio per cui motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritie pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con consegue onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sos spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cor costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è rag di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colp determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 29/11/2022