Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2720 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2720 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/09/2025, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del 12/09/2025 con il quale il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore aveva convalidato il sequestro probatorio di 18.740 prodotti industriali (giocattoli, peluche, portavivande e altro) al quale aveva proceduto il 10/09/2025 la Guardia di finanza di Cava de’ Tirreni a seguito della perquisizione presso la società RAGIONE_SOCIALE (sita in Napoli, INDIRIZZO) che era stata disposta dal medesimo pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nell’ambito di un procedimento
penale nei confronti della menzionata RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, e 648, primo e terzo comma, cod. pen.
Avverso l’indicata ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE He, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce «violazione di legge e correlato vizio di motivazione», in particolare, la violazione degli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. «per omessa motivazione in ordine alla contestata condotta».
Lamenta che «l decreto di sequestro probatorio si è limitato ad indicare le norme di legge violate, senza procedere alla descrizione, anche concisa della condotta criminosa ipotizzata con l’indicazione delle sue coordinate spaziotemporal, della natura di un bene da vincolare della loro relazione con l’ipotesi criminosa», nonostante un tale decreto dovrebbe «contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti», anche nel caso di «sequestro delle cose pertinenti al reato caratterizzata dalla strumentalità»; la quale andrebbe «definita conformemente ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità».
Sulla premessa che la motivazione del sequestro probatorio «deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti», la ricorrente contesta che tale fumus «non può trovare riscontro in una informativa di reato redatta dalla GDF di Cava dei Tirreni riguardante un altro sequestro».
L’«autorità giudiziaria procedente» dovrebbe spiegare l’«idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori de fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria», «non potendosi ritenere sufficiente la mera postulazione», da parte del pubblico ministero, dell’esistenza del fatto sussumibile in un’ipotesi di reato.
Secondo la He, «el caso specifico in ordine al fumus e alla sussistenza in astratto del reato, la motivazione appare assolutamente carente ed illogica in ordine a tale omissione, poiché il vizio è rappresentato proprio dalla mancata analisi dello stesso».
NOME lamenta ancora che il Tribunale di Salerno abbia «ritenuto inconferente in tale fase, il deposito da parte del difensore, della documentazione relativa alle fatture di acquisto e licenze dei prodotti».
A suo avviso, il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «così radicale da rendere inidoneo ed incomprensibile l’itinerario logico seguito dal Tribunale del Riesame».
2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’«messo esame di elementi decisivi».
Il Tribunale di Salerno non avrebbe «adeguatamente valutat la documentazione prodotta dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, costituita dalle fatture di acquisto della merce sottoposta a sequestro, complete dei nominativi dei fornitori e delle relative licenze originali rilasciate dalle aziende autorizzate all distribuzione» e avrebbe «ingiustamente» ritenuto che tali documenti, i quali avrebbero avuto «carattere probante la veridicità delle operazioni e della originalità della merce», fossero «”non corrispondenti” ai beni sequestrati senza alcuna logica».
Il Tribunale di Salerno avrebbe anche «erroneamente posto in dubbio la validità delle licenze, adducendo come motivo la redazione in lingua inglese e la mancata menzione del nominativo dell’indagato o della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“», con una «valutazione del tutto arbitraria e priva di fondamento giuridico», atteso che: «da un lato la lingua utilizzata nei documenti commerciali ed internazionali non può costituire motivo di invalidità né tanto meno elemento idoneo ad inficiare l’autenticità, tanto più in assenza di qualsivoglia riscontro concreto di falsità»; «dall’altro la società RAGIONE_SOCIALE non può essere inserita in quella lista perché non è licenziataria ma solamente un grossista che ha acquistato da fornitori licenziatari».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01. Successivamente, da ultimo: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito, ancorché in tema di riesame delle misure cautelari reali, che nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento all’idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori de fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 2630-53-01).
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti e avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto tra questa e il reato stesso (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 278229-01; Sez. 2, n. 29074 del 22/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/05/2016, COGNOME, non massimata).
Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il primo motivo è in parte non consentito perché aspecifico e in parte manifestamente infondato.
Il motivo è aspecifico là dove la ricorrente appare rivolgere le proprie doglianze direttamente al decreto di convalida del sequestro, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Salerno nella parte in cui questo ha argomentato come il suddetto decreto del pubblico ministero si dovesse ritenere motivato sia in ordine al fumus commissi delicti, giacché recava la descrizione dei fatti contestati mediante la formulazione di specifici capi d’imputazione, sia in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, in quanto indicava la necessità di svolgere accertamenti tecnici sui beni in sequestro (con l’evidente fine di verificarne la contraffazione o no).
Il motivo è invece manifestamente infondato là dove la ricorrente denuncia che il fumus commissi delicti non potrebbe «trovare riscontro in una informativa di reato redatta dalla RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni riguardante un altro sequestro».
Tale doglianza, che appare relativa a quanto è affermato dal Tribunale di Salerno nel primo paragrafo della pag. 3 dell’ordinanza impugnata – là dove lo
stesso Tribunale afferma che il fumus commissi delicti trovava «riscontro nell’informativa di reato redatta, il 04.09.2025, dalla RAGIONE_SOCIALE Cava de’ Tirreni» -, anche a voler prescindere dalla sua apoditticità, si deve reputare manifestamente infondata, atteso che, contrariamente a quanto è meramente asserito dalla ricorrente, si deve ritenere costituire una motivazione non apparente e, anzi, del tutto logica, argomentare che un’informativa di reato relativa a soggetti che erano risultati vendere prodotti con marchi contraffatti e acquistare prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui è titolare l’indagata potesse costituire un riscontro della sussistenza dell’astratta configurabilità dei contestati reati di ricettazione aggravata di prodotti con marchi contraffatti e di detenzione per la vendita e messa in vendita degli stessi prodotti.
Il Tribunale di Salerno ha peraltro altresì argomentato come la società RAGIONE_SOCIALE vendesse dei noti pupazzi che potevano essere commercializzati solo in determinati negozi, il che non era nel caso di specie. Argomentazione, questa, con la quale la ricorrente ha omesso di confrontarsi.
La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, pertanto, sia motivata in modo non apparente – in quanto, diversamente da quanto è sostenuto dalla ricorrente, è pienamente idonea a fare comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Salerno -, sia del tutto priva di errori di diritto.
La parte del primo motivo che fa riferimento alla documentazione che è stata prodotta dalla ricorrente sarà oggetto di esame in sede di scrutinio del secondo motivo.
Il secondo motivo non è consentito.
Il Tribunale di Salerno ha ritenuto che la documentazione che era stata prodotta dalla ricorrente non consentisse di escludere il fumus dei reati in quanto: a) non vi erano riscontri che tale documentazione si riferisse ai beni sequestrati; b) la certificazione relativa al pallone “Tifo Napoli” non era tale da comprovare l’autenticità dei palloni in sequestro; c) non vi erano elementi che consentissero di ricondurre le licenze prodotte all’indagata o alla società RAGIONE_SOCIALE di cui ella era titolare.
Si tratta, in tutta evidenza, di valutazioni in ordine alla valenza probatoria della produzione documentale della ricorrente, le cui censure, sollevate con il motivo in esame, prospettano una mancanza di adeguatezza («non è stata adeguatamente valutata») o di persuasività o rigore («ha erroneamente posto in dubbio») delle stesse valutazioni, il che, come si è visto al punto 1, non è possibile fare impugnando un’ordinanza emessa in materia di sequestro probatorio (e, in generale, in questa sede).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025.