Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 114 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 114 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 03/07/2025 del Tribunale del riesame di Lucca, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Lucca ha confermato il decreto di perquisizione locale e di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti di NOME COGNOME, amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di un procedimento a carico di altri soggetti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
2. Il ricorso Ł affidato a quattro articolati motivi.
Il ricorrente, terzo interessato, eccepisce, innanzi tutto, con il primo motivo, l’assenza di motivazione in relazione alla corretta toponomastica del complesso immobiliare in Roma, alla INDIRIZZO, e alla regolarità RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE necessarie alla gestione del deposito fiscale. Sostiene che la questione riguardi non già l’esecuzione del provvedimento, come affermato dal Tribunale, bensì il provvedimento stesso. Ricostruito lo stato dei luoghi, insiste sul fatto che i prodotti accessori tabacchi (PAT) sono stati trovati al INDIRIZZO dove Ł sito il deposito fiscale regolarmente autorizzato. Richiama poi la corrispondenza con l’RAGIONE_SOCIALE e dei
RAGIONE_SOCIALE in merito alle procedure di modifica dell’anagrafica del deposito, lamentando un colpevole ritardo dell’Ufficio negli adempimenti.
Con il secondo lamenta l’omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive, con particolare riferimento alla definizione dei beni in sequestro, quali corpo del reato o cose pertinenti al reato, alla finalità probatoria della res in sequestro rinvenuta nel deposito della RAGIONE_SOCIALE e all’assenza di esigenze cautelari di mantenimento del vincolo nonchØ all’inadeguatezza della misura cautelare per violazione del principio di proporzionalità e indebita compressione della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 Cost. Sostiene che la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio Ł meramente apparente, ripetitiva e costellata di formule di stile e lamenta la sproporzione del vincolo.
Con il terzo eccepisce l’omessa motivazione sul fumus commissi delicti , considerato che aveva dimostrato con ulteriore memoria depositata al Tribunale come le attività monitorate nel corso dei servizi di ocp, in particolare del 18 e del 19 marzo 2025, avevano avuto a oggetto operazioni legali, così come comprovato dalla documentazione contabile prodotta con la memoria e confluita nel fascicolo della decisione.
Con il quarto lamenta il vizio di motivazione con riferimento al carattere indiscriminato, massivo e meramente esplorativo, dell’acquisizione dei dati eseguita sui dispositivi elettronici e sulla documentazione cartacea riferibile alla RAGIONE_SOCIALE
Nella memoria difensiva il ricorrente ribadisce le sue ragioni
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il 28 maggio 2025 i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di RAGIONE_SOCIALE, su disposizione del Pubblico ministero, hanno proceduto alla perquisizione e al sequestro probatorio di prodotti accessori tabacchi (PAT) siti nella sede operativa di Roma, INDIRIZZO, della RAGIONE_SOCIALE, di cui Ł amministratore unico e legale rappresentante l’odierno ricorrente, società costituita dalla madre di NOME, soggetto indagato, unitamente ad altri, per il reato di cui all’art. 84 d.lgs. n. 142 del 2024. Nello stesso contesto, i finanzieri hanno proceduto all’acquisizione di dati e documenti, cartacei e digitali, nonchØ all’acquisizione dei dispositivi elettronici in uso a un dipendente che ha autorizzato e acconsentito alle richieste degli inquirenti.
Il ricorrente agisce per contestare la legittimità del sequestro probatorio sia dei PAT che della documentazione della società, sulla base di motivi che esorbitano, però, dalla cognizione del giudice di legittimità. GLYPHIl controllo RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali Ł ammesso, infatti, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, COGNOME, Rv. 226710, e tra le piø recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279290-01). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119 – 01).
2.Il primo motivo di ricorso, relativo all’assenza di motivazione sulla corretta individuazione del civico e sulla presenza RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, Ł inammissibile già solo per il fatto che in tanto l’errata indicazione del numero civico potrebbe nella specie rilevare in quanto la stessa abbia potuto condurre al sequestro di cose non pertinenti al reato contestato, ciò che in realtà non pare posto in discussione dal ricorrente. In ogni caso, il Tribunale del riesame ha compiutamente risposto alla censura, osservando che le questioni dedotte attengono all’esecuzione del sequestro per cui, se la polizia giudiziaria delegata ha errato nell’individuazione dei beni sequestrabili, Ł necessario formalizzare la richiesta di restituzione al pubblico ministero e, in caso di diniego, presentare l’opposizione al giudice ai sensi dell’articolo 263 cod. proc. pen. Nell’attaccare tale motivazione, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale del riesame non abbia compreso il motivo di riesame che era indirizzato al decreto del Pubblico ministero, non al verbale della Guardia di Finanza. Tuttavia, anche a ritenere che il Tribunale del riesame abbia mal inteso il motivo sottoposto alla sua attenzione, l’odierna censura non coglie nel segno. Dalla lettura del decreto di perquisizione e sequestro probatorio si evince che dalle indagini in corso era emerso che NOME COGNOME e NOME COGNOME commerciavano su internet prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, e prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali cartine, filtri e altro, vendendoli in prevalenza a tabaccherie e a rivendite di generi di RAGIONE_SOCIALEo nel Viareggino, e gestivano abusivamente depositi fiscali non autorizzati. NOME aveva dichiarato di aver ricevuto la merce a nero da un trasportatore del Sud e NOME di averla ricevuta, sempre a nero, da un tale NOME e da un tale NOME, di origine cinese. Acquisiti i recapiti di contatto ed eseguite le indagini anche con servizi di opc, i finanzieri avevano individuato come fornitori due soggetti che operavano nel settore dei commerci di tabacchi e accessori, in evasione di imposta, NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, con magazzino in Ottaviano, e NOME COGNOME, amministratore di varie società, con sedi operative in Roma in INDIRIZZO, in INDIRIZZO e in INDIRIZZO, civici, questi ultimi due, dove operava la RAGIONE_SOCIALE, amministrata dall’odierno ricorrente. I finanzieri avevano poi verificato che dal magazzino del INDIRIZZO, sprovvisto di autorizzazioni, venivano spostate le merci al deposito del INDIRIZZO, per il quale vi era l’autorizzazione per i liquidi da inalazione e le sigarette elettroniche, ma non vi era l’autorizzazione per i prodotti accessori di tabacchi da fumo, merci che partivano verso Ottaviano, in virtø degli accordi tra COGNOME, NOME COGNOME e il collaboratore di questi NOME COGNOME. Alla luce degli accertamenti svolti, dunque, risultavano riscontrate le dichiarazioni del COGNOME per cui il Pubblico ministero ha ipotizzato che NOME gestisse illecitamente i depositi fiscali, sottraendo merce per cederla a nero. Di qui la perquisizione da eseguirsi nei locali nella disponibilità di NOME, ivi compresi quelli in cui operava la RAGIONE_SOCIALE, sia al civico 293 che al INDIRIZZO 295, sostanzialmente riconducibili all’indagato. Il ricorrente ha insistito sul fatto che i finanzieri (così ha inteso il Tribunale del riesame) o il P.m. (per come rappresentato nel ricorso per cassazione) hanno sequestrato merce legittimamente detenuta nel deposito fiscale. Ma il motivo Ł del tutto scollegato dal decreto di sequestro, secondo cui l’indagato gestisce e movimenta merce in evasione di imposta, nei depositi di INDIRIZZO, tramite la RAGIONE_SOCIALE
3.Quanto al secondo e al terzo motivo, collegati in ogni caso al primo, il ricorrente pretenderebbe, pur a fronte di un apparato motivazionale per nulla apparente, e a dispetto della natura interlocutoria della fase processuale in oggetto, una valutazione ‘funditus’ degli
elementi di prova del reato tale da condurre, peraltro senza specificazione RAGIONE_SOCIALE esatte ragioni di ciò (che non siano quelle già dette dello scambio dei numeri civici), e sulla base di una documentazione solo genericamente richiamata, ad una conclusione di liceità RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere, in ogni caso presupponente una piena cognizione dei fatti. Non supera poi il vaglio di legittimità la doglianza sulla proporzionalità, perchØ, premesso che il verbale dei finanzieri Ł particolarmente dettagliato nell’indicazione dei beni oggetto di sequestro, il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto alla censura, rimarcando la particolare completezza del decreto del P.m. che ha apposto il vincolo su tutta una serie di beni, per salvaguardare l’integrità della res , per scongiurarne il pericolo di dispersione, di modificazione, di manomissione, di alterazione di stato, sì da renderne possibile l’analisi e l’osservazione diretta da parte del giudice, dei periti, dei consulenti e RAGIONE_SOCIALE parti in qualunque fase del procedimento, nonchØ per una completa ricostruzione della vicenda in funzione del riscontro RAGIONE_SOCIALE indagini a carico di COGNOME. Infine, anche con riguardo al quarto motivo vi Ł adeguata risposta del Tribunale del riesame che ha osservato che i militari avevano chiesto l’autorizzazione al COGNOME, il quale ha acconsentito al prelievo dei documenti e dei dati digitali. Peraltro, il Tribunale ha rilevato che gli originali, ivi compresi quelli digitali, sono stati restituiti all’avente diritto, per cui manca l’interesse concreto e attuale a insistere su tale motivo, richiamando sul punto la sentenza Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01, secondo cui il ricorrente deve sempre allegare l’interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni, e la sentenza Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 286989 – 01, secondo cui, analogamente, Ł ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.
Il ricorrente non si Ł confrontato con tale compiuta motivazione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME