Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33204 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Treviso, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Treviso in data 14.11.2023, avente a oggetto “un assegno circolare (n. 2127811525) dell’importo di 150.000,00 euro apparentemente emesso in data 22 marzo 2021 dalla JP Morgan Chase Bank”, intestato a COGNOME NOME.
Tale provvedimento era stato adottato nell’ambito del procedimento penale sorto a carico di quest’ultimo, come si evince dall’imputazione provvisoria, per il “reato di cui agli artt. 110, c.p. e 166 d.lgs. n. 58/1998, per avere, in concorso con altri, promosso e svolto, senza esservi abilitato, attività di investimento consistita nell’avere prospettato, tramite la società denominata “RAGIONE_SOCIALE” con sede legale a Londra (alla quale, dal 20.4.2022, è subentrata la società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, con sede legale in Svezia) investimenti in criptovalute, che avrebbero fruttato agli investitori una rendita mensile pari al 10% del capitale investito”.
Il tribunale del riesame, nel rigettare l’impugnazione cautelare, rilevava, che, sulla base dei risultati delle prime indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria, era emerso come la “RAGIONE_SOCIALE” avesse promosso sul territorio italiano, attraverso agenti e in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, una raccolta di denaro, convertito da euro in “bitcoin”, che “avrebbe dovuto essere successivamente reinvestito mediante la tecnica dell’arbitraggio guidato da un determinato algoritmo”.
Il denaro, tuttavia, secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, non era stato investito, ma “trasformato in criptovaluta per poi essere in gran parte dirottato su conti correnti esteri e, da qui, agli indagati e ai loro familiari”.
Il coinvolgimento del COGNOME nasce dalla circostanza che egli era ricompreso nell’elenco degli agenti di cui si avvaleva la “RAGIONE_SOCIALE“, risultando, inoltre, destinatario di una serie di bonifici provenienti da una società, con sede in Lituania, dove l’indagato era
intestatario di un conto corrente bancario, la “RAGIONE_SOCIALE“, inserita, attraverso sette conti correnti bancari ad essa intestati, nella sfera di operatività della “RAGIONE_SOCIALE“.
Di conseguenza, ad avviso del tribunale del riesame, risultando configurabile, sulla base degli elementi acquisiti dagli organi investigativi, il fumus commissi delicti del reato innanzi indicato, il sequestro trova la sua giustificazione nella opportunità di svolgere “ulteriori approfondimenti in merito al modus operandi di NFT e ai vari coinvolgimenti soggettivi nella sua operatività, approfondimenti non altrimenti esperibili se non reperendo e sequestrando presso i vari soggetti coinvolti tutta la documentazione afferente agli investimenti via via proposti”, come ulteriormente dimostrato dal rinvenimento, nella disponibilità del COGNOME, di un assegno circolare dell’importo di 150.000,00 euro, ricevuto, a dire dell’indagato, a garanzia del capitale investito, tuttavia, sempre secondo quanto riferito da quest’ultimo, non incassabile, perché “probabilmente frutto di un falso materiale”
2. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il suddetto COGNOME, lamentando: 1) vizio di motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., sulla sussistenza del fumus commissi delicti, posto che il tribunale del riesame ha erroneamente attribuito al ricorrente la qualità di agente della “RAGIONE_SOCIALE“, laddove dagli atti emerge pacificamente che egli era un semplice investitore, né ha chiarito quale sarebbe il supposto collegamento tra i bonifici ricevuti dal COGNOME, in precedenza indicati, e la condotta illecita oggetto dell’imputazione provvisoria, senza tacere, infine, che i suddetti bonifici riguardano altro indagato, mentre l’assegno sequestrato, come dimostrato dal ricorrente producendo in atti il relativo contratto di garanzia, aveva la funzione di garantire l’investimento fatto dallo stesso COGNOME; 2) vizio di motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., sulla sussistenza della pertinenza e delle finalità probatorie dell’assegno in sequestro, rispetto al reato contestato, stante la dimostrata funzione di garanzia, cui doveva assolvere l’assegno circolare di cui si discute, che, in realtà, potrebbe
solo servire a dimostrare come il COGNOME, al pari di altri investitori, sia stato truffato da “RAGIONE_SOCIALE“.
2.1. Con requisitoria scritta del 28.3.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato.
Con conclusioni scritte del 29.3.2024, il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Appare evidente, infatti, che con i motivi di impugnazione si contesti (come del resto si evince letteralmente dalla stessa intestazione dei due motivi di ricorso)) l’inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudice dell’impugnazione cautelare, essendo stati denunciati vizi di motivazione, (sotto il profilo della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà del percorso argonnentativo seguito dal giudice dell’impugnazione cautelare), che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non sono scrutinabili in questa sede.
Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (cfr. Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Rv. 250397).
Assolutamente costante risulta, poi, l’insegnamento, secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Rv. 278542). Orbene il tribunale del riesame, come si è visto, ha giustificato il rigetto dell’impugnazione cautelare, attraverso un’articolata motivazione, che certo non può dirsi mancante o tale da non rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, e che appare del tutto conforme agli indicati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.4.2024.