Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1097 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 22/08/1993 ad Aversa, avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/05/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del :L6 maggio 2024 (motivazione contestuale) ha rigettato la richiesta di annullamento presentata da COGNOME NOME nei confronti del decreto di sequestro probatorio adottato a suo carico, all’esito di perquisizione domiciliare, dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, in relazione all’ipotesi di reato ex art. 7: d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, sono stati sottoposti a vincolo reale sc stanza stupefacente del tipo marijuana; rotoli di carta alluminio; rotoli di bwte per
alimenti; un cellulare; fogli manoscritti riportanti cifre e alias; un ccltello a serramanico.
Avverso l’ordinanza del riesame reale l’indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso, nel quale deduce l’assenza a proprio carico del fumus commissi delicti. In specie, difetterebbe la prova in ordine alla disponibilità da parte dello COGNOME dell’abitazione nella quale è stato rinvenuto il materiale sequestrato; disponibilità ricavata dai Giudici della cautela sulla base dE Ila sola circostanza che nell’immobile è stata ritrovata la patente di guida inte:;tata al predetto, ma di cui – si sostiene – l’indagato aveva denunciato lo smarimento mesi prima del suo rinvenimento nel locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia nec essaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi ast -atti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, NOME COGNOME Rv. 2 – :£3229 01). Nel caso di specie, la sussistenza di detto rapporto – in considerazione della natura dei beni sequestrati, immediatamente indicativi dell’illecita detenzione dello stupefacente – appare indiscutibile.
2.1. Le deduzioni del ricorrente (secondo cui i beni sequestrati non sai ebbero a lui riferibili e, dunque, egli sarebbe estraneo al reato contestato) concernono profili di merito dell’accusa che nulla tolgono alla valenza probatoria di quanto in sequestro.
Peraltro, la stessa prospettazione del ricorrente evidenzia l’assenz a di un concreto interesse in capo allo COGNOME. Infatti, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza eme!sa dal Tribunale del riesame è la persona avente diritto alla restituzione del bene che si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277927 – 01). Nella specie, l’irdagato contesta che i beni sequestrati appartengano a lui, di tal che, anche sotto questo profilo, il ricorso si appalesa inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale, nonché, non emergendo alcun elemento dal quale poter dedurre assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione di legittimità, della somma, giudicata congrua in ragione della causa dell’inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle amm3nde.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il GLYPH nsigliere estenso