Sequestro Probatorio: Quando Negare la Proprietà Rende il Ricorso Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un caso interessante relativo a un sequestro probatorio disposto nell’ambito di un’indagine per detenzione di sostanze stupefacenti. La decisione mette in luce un principio procedurale fondamentale: chi può effettivamente impugnare un provvedimento di sequestro? La risposta, come vedremo, può avere conseguenze decisive sulla strategia difensiva dell’indagato.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento di Stupefacenti
Il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero a seguito di una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, le forze dell’ordine avevano rinvenuto e sequestrato diversi beni: sostanza stupefacente del tipo marijuana, rotoli di carta alluminio e buste per il confezionamento, un cellulare, fogli manoscritti con cifre e nomi, e un coltello a serramanico. Tutti elementi ritenuti pertinenti all’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di droga, previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990.
La Difesa dell’Indagato e il Ricorso in Cassazione
L’indagato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame. La linea difensiva si basava su un punto principale: l’assenza del cosiddetto fumus commissi delicti, ovvero la mancanza di prove sufficienti a suo carico. In particolare, l’indagato sosteneva di non avere alcuna disponibilità dell’abitazione in cui era stato trovato il materiale sequestrato. L’unico elemento che lo collegava a quel luogo era la sua patente di guida, rinvenuta all’interno dell’immobile. Tuttavia, egli affermava di averne denunciato lo smarrimento diversi mesi prima del ritrovamento.
L’Analisi del Sequestro Probatorio da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due argomentazioni centrali.
In primo luogo, ha ribadito che ai fini della legittimità di un sequestro probatorio, non è richiesta la prova certa della pertinenza del bene al reato. È sufficiente la possibilità concreta che esista un rapporto tra la cosa sequestrata e il reato ipotizzato. Nel caso di specie, la natura dei beni (droga, materiale per il confezionamento, ecc.) era immediatamente indicativa di un’attività illecita di detenzione di stupefacenti, rendendo il legame con il reato indiscutibile e il sequestro pienamente legittimo sotto questo profilo.
La questione della legittimazione a ricorrere
L’argomento decisivo, tuttavia, è stato di natura puramente procedurale. La Corte ha evidenziato una palese contraddizione nella strategia difensiva. Secondo l’articolo 325 del codice di procedura penale, la persona legittimata a proporre ricorso avverso un’ordinanza di riesame è colui che avrebbe diritto alla restituzione del bene sequestrato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette. L’indagato, nel tentativo di dimostrare la propria estraneità al reato, ha affermato che i beni sequestrati non gli appartenevano. In questo modo, però, ha implicitamente dichiarato di non essere la persona avente diritto alla loro restituzione. Di conseguenza, è venuto meno il suo interesse concreto e la sua legittimazione a impugnare il provvedimento di sequestro. Se i beni non sono suoi, non può chiederne la restituzione e, quindi, non può nemmeno contestare il vincolo apposto su di essi.
Questa prospettazione ha reso il ricorso inammissibile, non solo per infondatezza nel merito, ma soprattutto per un difetto di legittimazione attiva. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni relative alla non attribuibilità dei beni all’indagato riguardino il merito dell’accusa penale e non la legittimità della misura cautelare reale, la cui funzione è unicamente quella di assicurare una fonte di prova.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre un importante spunto di riflessione sulle strategie difensive. Dimostra come una linea difensiva volta a negare ogni collegamento con i beni sequestrati possa rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se da un lato serve a contestare il merito dell’accusa, dall’altro può precludere la possibilità di contestare la legittimità del sequestro probatorio stesso. La sentenza, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando che l’accesso ai mezzi di impugnazione è subordinato alla sussistenza di un interesse concreto e giuridicamente tutelato.
Perché il ricorso contro il sequestro probatorio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché l’indagato, sostenendo che i beni sequestrati non gli appartenessero, ha perso la legittimazione a impugnare il provvedimento. La legge, infatti, riserva il diritto di ricorrere a chi ha diritto alla restituzione dei beni.
Quali sono i requisiti per un sequestro probatorio legittimo secondo la Corte?
Per la legittimità del sequestro probatorio non è necessaria la prova certa che il bene sia corpo del reato, ma è sufficiente la possibilità effettiva e concreta che esista un rapporto tra la cosa sequestrata e il reato per cui si procede. Nel caso specifico, la natura dei beni (stupefacenti e materiale per il confezionamento) rendeva questo rapporto evidente.
Contestare la proprietà dei beni sequestrati è una strategia difensiva sempre valida?
No. Questa sentenza dimostra che tale strategia può essere controproducente. Sebbene possa servire a negare il proprio coinvolgimento nel merito del reato, può precludere la possibilità di contestare la legittimità del sequestro stesso, in quanto fa venir meno l’interesse e la legittimazione a ricorrere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1097 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA ad Aversa, avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/05/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
- Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del :L6 maggio 2024 (motivazione contestuale) ha rigettato la richiesta di annullamento presentata da COGNOME NOME nei confronti del decreto di sequestro probatorio adottato a suo carico, all’esito di perquisizione domiciliare, dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, in relazione all’ipotesi di reato ex art. 7: d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, sono stati sottoposti a vincolo reale sc stanza stupefacente del tipo marijuana; rotoli di carta alluminio; rotoli di bwte per
alimenti; un cellulare; fogli manoscritti riportanti cifre e alias; un ccltello a serramanico.
Avverso l’ordinanza del riesame reale l’indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso, nel quale deduce l’assenza a proprio carico del fumus commissi delicti. In specie, difetterebbe la prova in ordine alla disponibilità da parte COGNOMEo COGNOME COGNOME‘abitazione nella quale è stato rinvenuto il materiale sequestrato; disponibilità ricavata dai Giudici COGNOMEa cautela sulla base dE Ila sola circostanza che nell’immobile è stata ritrovata la patente di guida inte:;tata al predetto, ma di cui – si sostiene – l’indagato aveva denunciato lo smarimento mesi prima del suo rinvenimento nel locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
Ai fini COGNOMEa legittimità del sequestro probatorio, benché non sia nec essaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato COGNOMEa cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi ast -atti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso (Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, NOME COGNOME, Rv. 2 – :£3229 01). Nel caso di specie, la sussistenza di detto rapporto – in considerazione COGNOMEa natura dei beni sequestrati, immediatamente indicativi COGNOME‘illecita detenzione COGNOMEo stupefacente – appare indiscutibile.
2.1. Le deduzioni del ricorrente (secondo cui i beni sequestrati non sai ebbero a lui riferibili e, dunque, egli sarebbe estraneo al reato contestato) concernono profili di merito COGNOME‘accusa che nulla tolgono alla valenza probatoria di quanto in sequestro.
Peraltro, la stessa prospettazione del ricorrente evidenzia l’assenz a di un concreto interesse in capo allo *COGNOME*COGNOME Infatti, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza eme!sa dal Tribunale del riesame è la persona avente diritto alla restituzione del bene che si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Morrone, Rv. 277927 – 01). Nella specie, l’irdagato contesta che i beni sequestrati appartengano a lui, di tal che, anche sotto questo profilo, il ricorso si appalesa inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuale, nonché, non emergendo alcun elemento dal quale poter dedurre assenza di colpa nella proposizione COGNOME‘impugnazione di legittimità, COGNOMEa somma, giudicata congrua in ragione COGNOMEa causa COGNOME‘inammissibilità, di tremila euro in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe amm3nde.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen_o COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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