Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 931 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Casabona il 10/01/1944, avverso la ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale per il riesame reale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale, dott. NOME COGNOME in data 15 ottobre 2023, che ha chiesto il rigetto del ri
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone procede per i reati di cui agli artt. 633, 392, 393 cod. pen.
1.1. Il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelar e dei sequestri, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico minist in data 28 aprile 2023, avente ad oggetto le catene, i lucchetti ed i cartelli -recanti l’i di lemma NOME come proprietario- collocati all’ingresso del fondo indicato in imputazione a di inibire l’accesso a NOME (che assume di essere la legittima titolare del dir proprietà sullo stesso fondo), ritenendo che tali oggetti fossero cose ritenute necessar l’accertamento dei fatti-reato descritti in imputazione.
1.2. Ad avviso del Tribunale il decreto di sequestro probatorio impugnato indica, con suffic determinatezza e specificità, tanto le ipotesi di reato per le quali si procede, quanto le e dimostrative del fatto necessarie per astringere la res (per quanto corpo del reato o cosa ad esso pertinente) al procedimento (Sez. U. n. 36072/2018, Rv. 273548; in continuità con Sez, U, 5876/2004, COGNOME: che declinano i requisiti motivazionali indispensabili del decreto di sequ probatorio).
Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore articolando a motivo della impugnazione la questione sottesa del possesso ad usucapione del fondo oggetto di contesa. Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe pertanto do rimettere le parti innanzi al competente giudice civile per decidere sulla proprietà del fon
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
1.1. In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’as configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla co fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquis certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’in trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/ Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053).
Nella fattispecie processuale all’esame, il Tribunale ha speso una congruente argomentazione per rappresentare la necessità di apprensione al processo delle cose indicate nel decret valorizzando l’esigenza di riscontrare le ipotesi di reato indicate nel decreto impug Motivazione che il ricorrente mostra di ritenere illogica e di non condividere. Tale motivo, f
sulla malintesa latitudine della impugnazione di legittimità, si traduce in una inammiss denuncia di illogicità della motivazione. Le asserzioni difensive e le produzioni documentali inidonee ad intaccare il fumus dei reati così come contestati.
1.2. Quanto alla eccepita inosservanza di quanto dispone l’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. le censure sviluppate con l’atto di impugnazione sono manifestamente infondate. Il sequestro non ha infatti ad oggetto il fondo conteso, ma solo gli strumenti che ne impediscono l’access la fruizione ed i cartelli che ne manifestano il possesso. La disposizione processuale trasla della giurisdizione deve essere letta in uno con quelle di cui al comma 7 dello stesso artico del comma 3 dell’art. 263 cod. proc. pen.. Il giudice del riesame è pertanto tenuto a devolv alla giurisdizione civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa, esclusivament intenda restituirla, cioè nel caso in cui proceda all’annullamento, per qualsiasi ragion provvedimento cautelare. Conclusione che peraltro è agevole raggiungere anche solo considerando l’obbligo di mantenimento (precario) del sequestro previsto dallo stesso comma 8 dell’art. 324, nelle more della decisione del giudice civile.
Nella fattispecie, viceversa, il Tribunale ha rigettato l’istanza di riesame e mantenuto il seq ritendo che ne ricorressero i presupposti normativi; non operava pertanto la disposizi traslativa, trovando viceversa applicazione la regola generale prevista dall’art. 2 del cod rito, che legittima il giudice penale ad esprimersi – peraltro con valore meramente incidenta su tutte le questioni pregiudiziali alla sua decisione (Sez. 5, n. 21157 del 26 marzo 2019, 275348). Peraltro, dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge come il giudice del riesame nemmeno abbia inteso affermare l’effettività del diritto della Megna. La ratio della decisione impugnata è quella per cui, in ogni caso, appare necessario mantenere il sequestro, che riguarda, peraltro, non il suolo conteso, ma lucchetti e cartelli (aventi funzione in dell’accesso al fondo) strumentali per l’accertamento dei fatti descritti in imputazione.
Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del rico al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nel determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versame a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.