Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 19/7/2022 dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce confermava in parte il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in relazione al cellulare ed alla somma di €2515,00 appartenenti all’indagato, nei cui confronti si ipotizzava il reato di corruzione per l’esercizio delle funzioni.
In particolare, l’ipotesi accusatoria è che NOME, titolare di diverse scuole guida, avrebbe garantito il superamento dell’esame per il conseguimento della patente dietro pagamento di una somma di denaro.
Il tribunale riteneva che le esigenze probatorie esposte in relazione al telefono cellulare fossero pienamente condivisibili, mentre in relazione al denaro, pur dando atto della mancanza di motivazione, riteneva di mantenere il sequestro trattandosi del prezzo della corruzione e, quindi, sarebbe insuscettibile di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l’omessa, illogica e contradditoria motivazione in relazione al sequestro della somma di denaro.
Evidenzia il ricorrente come il decreto di sequestro contenesse il solo riferimento al fatto che il denaro era “bene soggetto a confisca” il che integrerebbe una motivazione apparente, anche in considerazione del fatto che l’imputazione era descritta con il solo riferimento agli artt. 318 e 320 cod. pen.
Il Tribunale del riesame, pur avendo riconosciuto la mancanza di motivazione, avrebbe svolto un non consentito ruolo di supplenza, individuando autonomamente le ragioni la finalità del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha stabilito che “è completamente assente la motivazione relativa al sequestro denaro”, pur ritenendo di mantenere il vincolo sul presupposto che la somma in sequestro costituirebbe il prezzo del reato ed, in quanto tale, non ne sarebbe consentita in alcun caso la restituzione, in base all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Per giungere a tale conclusione, sono stati esaminati gli elementi indiziari fino a quel momento acquisiti e, in particolare, le dichiarazioni rese dai due clienti dell’NOME in compagnia dei quali questi si trovava al momento del sequestro, che avevano concordemente dichiarato di aver versato del denaro all’indagato in cambio della garanzia del superamento dell’esame di guida.
Il Tribunale, recependo la tesi accusatoria, ha ipotizzato la sussistenza del reato di corruzione per l’esercizio delle funzioni, senza che, allo stato, risulti individuato il pubblico agente destinatario della proposta corruttiva.
In considerazione della natura provvisoria della contestazione, appare corretta la qualificazione della somma di denaro quale prezzo della corruzione, sia
in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi, sia per le modalità di occultamento del denaro sulla persona dell’imputato (la somma era nascosta nei calzini), sicchè il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
A fronte di tale dato, le contestazioni sollevate dal ricorrente si risolvono nella non consentita prospettazione di vizi della motivazione, non proponibili nel caso di ricorso in cassazione avverso misure cautelari reali.
Invero, il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato e mantenere il sequestro. Tale passaggio procedurale, pur non essendo stato esplicitato nell’ordinanza del riesame, non inficia il provvedimento finale, atteso che in alcun caso la somma sequestrata poteva essere restituita al ricorrente, proprio perché, pur a fronte del vizio originariamente contenuto nel decreto del pubblico ministero, il sequestro trova un’autonoma giustificazione nel disposto dell’art. 324, comma 7, cod.proc.pen.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 dicembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente