Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA NOME CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 gennaio 2024, il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, investito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida della perquisizione ed il contestuale sequestro probatorio, emesso in data 24 gennaio 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la richiesta di restituzione dei beni in sequestro avanzata nell’interesse di COGNOME NOME.
Come emerge dalla lettura dell’ordinanza, il 24 gennaio 2024 i Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE di Cisterna eseguirono perquisizioni personali e locali a carico di NOME COGNOME, nella corte comune RAGIONE_SOCIALE abitazioni site ai numeri 9 e 10 di INDIRIZZO; gli operanti rinvennero sostanze stupefacenti di tipo hashish, occultato sui tetti in corrispondenza della corte RAGIONE_SOCIALE abitazioni di COGNOME NOME (agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti) e COGNOME NOME. Vi rinvennero, inoltre, vario materiale di confezionamento di dosi, fogli e bigliettini verosimilmente riconducibili ad attività contabile relativa al spaccio di stupefacenti. Analoghi fogli e bigliettini venivano ritrovati nella casa di NOME e NOME COGNOME, sottostante quella del COGNOME. In tale abitazione fu trovata la somma di danaro pari ad euro 33.705, 20, poi sottoposta a sequestro, suddivisa in undici mazzetti, singolarmente confezionati con cellophane e riposti in buste sottovuoto, con all’interno annotazioni e sigle chiaramente riconducibili allo spaccio di stupefacenti (ad es. con scritta TARGA_VEICOLO).
Il sequestro è stato convalidato dal Pubblico Ministero con decreto in data 24 gennaio 2024. La convalida è stata disposta sostenendo che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato o cose pertinenti al reato e che il vincolo cautelare reale deve essere mantenuto a fini di evitare la dispersione del danaro.
Il Tribunale del riesame di Santa NOME Capua Vetere ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, infatti, condividendo le motivazioni del GIP del Tribunale di Napoli Nord, che è presente il fumus commissi delicti in capo a NOME COGNOME relativamente al reato contestato in via provvisoria. In particolare, dalla informativa di reato dei Carabinieri del RAGIONE_SOCIALE di Cisterna, si apprende che la sostanza stupefacente poi sequestrata, gr. 180 di hashish, è stata rinvenuta in un contesto ambientale situato in parti comuni del complesso condominiale di INDIRIZZO, fra i civici 9,10 e 14, ove senza dubbio veniva perpetrata l’attività di spaccio di stupefacenti. Tale spazio, unitamente ad una significativa porzione dell’ambiente circostante, esteso a INDIRIZZO ed a via
Garibaldi, risultava monitorato con rete di telecamere attraverso le quali si avvistavano le parti antistanti e retrostanti dell’immobile ove si trovano le abitazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME e di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultima sorella di NOME. Lo stupefacente era stato ritrovato sui tetti in corrispondenza della corte della abitazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, ove erano stati ritrovati i fogli ed i biglietti relativi verosimilmente alla contabi dello spaccio. Simile documentazione era poi stata trovata in casa di NOME e COGNOME NOME, unitamente alla somma di danaro suddivisa in mazzetti, sopra descritti.
Di contro, le deduzioni difensive si mostravano generiche e quanto alla confiscabilità della somma, ai sensi dell’art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, in danno di COGNOME e COGNOME, a fronte della complessiva situazione patrimoniale del loro nucleo familiare (essendo stato accertato in conto scalare un indicatore di sproporzione addirittura pari in negativo ad euro 728.784,29) era evidente che la somma rinvenuta fosse del tutto ingiustificata rispetto alle entrate ed alle uscite dichiarate. Anche dagli esiti della documentazione prodotta dal difensore, dalla quale emergevano accrediti in favore della COGNOME per poche migliaia di euro su un conto corrente a lei intestato, a fronte di numerosi prelievi effettuati, emergeva la detta sproporzione essendo presente un saldo di euro 3.190, 28 al 31 dicembre 2023.
Secondo il Tribunale, considerate tutte tali circostanze non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che la somma di denaro sia di provenienza illecita attività di narcotraffico. Quanto poi al periculum in mora il Tribunale ha evidenziato che il denaro è soggetto a facilissimo occultamento e dispersione, con estrema facilità di reinvestimento nell’attività illecita.
Contro il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME.
5.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. Il difensore sottolinea che la necessità di mantenere il sequestro sulla somma rinvenuta è stata affermata sull’assunto che la stessa costituirebbe il profitto dell’attività di spaccio, ma in realtà tale evidenza no sarebbe presente in quanto lo stupefacente è stato rinvenuto fuori dall’abitazione della ricorrente, che è incensurata come il marito. Si è argomentato sulla ritenuta sproporzione tra i redditi percepiti da NOME COGNOME e le somme rinvenute nella sua disponibilità.
5.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione. Si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare la documentazione reddituale prodotta e sostiene che, invece di spiegare perché il denaro rinvenuto nella disponibilità
dell’indagato dovrebbe rappresentare il profitto del reato, il Tribunale si è limitato “a negare cittadinanza” a tale documentazione, in tesi difensiva idonea ad attestare “una capacità reddituale proporzionata alla somma di denaro rinvenuta”.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso, sottolineando l’adeguata e lineare motivazione addotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, la difesa sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente. Osserva che il denaro contante in sequestro è stato apoditticamente qualificato come provento del reato, senza spiegare perché sia da considerare legato a vincolo di pertinenzialità col delitto per cui si procede e che il Tribunale si sia accontentato a tal fine RAGIONE_SOCIALE generiche indicazioni fornite dal Pubblico ministero nel decreto di convalida.
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è basato su censure non proponibili in sede di legittimità.
È principio consolidato quello in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, COGNOME, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il già menzionato mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468-01).
Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, COGNOME, Rv. 226710). Infatti, il controllo operato dai giudici di legittimità investe congruenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916; Sez. 6, n n. 3529 del 01/02/1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
5. La ricorrente esplicitamente ripropone vizi motivazionali non deducibili nella presente sede e, in ogni caso, il Tribunale del riesame ha fornito una risposta lineare e coerente Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata’ si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALE risultanze d’indagine che la Corte di merito giudicava
idonei a integrare il compendio indiziario. Il ricorrente, in effetti, deduce l’esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen. e propone non consentite letture del materiale investigativo, alternative a quelle fornite dai giudici di merito.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.