Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1908 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1908 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con il provvedimento impugNOME in questa sede il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del P.M. presso il Tribunale di Napoli del 13 maggio 2022, avente ad oggetto un telefono cellulare ed un capo di abbigliamento rinvenuti nella disponibilità di COGNOME NOME, indagato assieme ad altro soggetto in relazione ad un episodio di truffa, aggravata perché
commessa in danno di persona anziana, approfittando delle condizioni di minorata difesa della donna.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con unico articolato motivo, “violazione di legge sostanziale e processuale”, nonché vizio della motivazione, perché mancante o comunque meramente apparente. Ha contestato la motivazione con cui il Tribunale del riesame aveva affermato la sussistenza del fumus delicti, pur in assenza di elementi indiziari per collegare la persona del ricorrente all’episodio denunciato dalla persona offesa (che aveva, infatti, riconosciuto solo il coindagato COGNOME, mentre era irrilevante l’indizio dedotto dall’essere stati il COGNOME ed il COGNOME arrestati due mesi prima per un analogo episodio di truffa in danno di anziani); analoga censura il ricorrente muove quanto all’individuazione del nesso di pertinenzialità tra l’ipotesi di reato formulata dal P.m. e gli oggetti sequestrati, oltre che della funzione probatoria del vincolo apposto (alla luce delle differenti caratteristiche del giubbotto sequestrato rispetto a quello descritto da un teste, cui si erano rivolti due soggetti per noleggiare una vettura poi risultata quella utilizzata dai truffatori, oltre ch per l’illegittima apprensione dell’intero contenuto dell’apparato telefonico).
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato.
1.1. Il profilo della sussistenza del fumus delitti, inteso come dimostrazione del concorso del ricorrente nell’episodio di truffa denunciato, è posto con modalità errate dal ricorrente; sia in quanto, come rilevato dall’ordinanza impugnata (pagg. 3-4), l’indagato risultava già iscritto nel registro delle notizie di reato al moment dell’emissione del decreto di sequestro sulla scorta dei primi risultati investigativi, sia perché secondo il consolidato orientamento della Cassazione l’accertamento in sede di riesame del fumus delicti, necessario per il ricorso alla misura del sequestro probatorio, impone la verifica della sussistenza «dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire
prove certe o ulteriori dei fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorit giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007 – 0; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053 – 0); il che esclude che l’accertamento richiesto debba riguardare elementi ulteriori, oltre quelli necessari e sufficienti pe ipotizzare un’astratta ipotesi di reato, come per la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, cit.), ovvero l’eventuale compartecipazione di altri soggetti nella realizzazione del fatto tipico, trattandosi di approfondimenti che possono scaturire proprio attraverso la disponibilità di cose, utili per stabilire le concreta modalità di realizzazione della condotta di reato, la sua corretta qualificazione giuridica (eventualmente diversa da quella originariamente ipotizzata) e l’esatta dimensione soggettiva (intesa come eventuale concorso nel reato di soggetti non ancora individuati o rispetto ai quali il compendio indiziario richiede ulteriori verifiche e riscontri).
1.2. Reiterative le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugNOME in punto di apparenza della motivazione, relativamente alle questioni concernenti il nesso di pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto all’ipotes di reato e l’indicazione della concreta finalità probatoria, poiché il Tribunale del riesame ha chiarito d’un lato che quegli oggetti erano in astratto funzionali alla commissione del reato (per la condotta fraudolenta realizzata contattando telefonicamente la vittima, per indurla in errore sulla necessità di consegnare denaro e oggetti preziosi quale corrispettivo di un acquisto eseguito da un congiunto della vittima) o comunque utilizzati in occasione dell’esecuzione del reato e delle attività preparatorie (il noleggio dell’auto con cui i responsabili dell truffa raggiunsero l’abitazione della vittima); dall’altro, che la sottoposizione de capo di abbigliamento a potenziali testimoni, così come la ricerca di dati (visibili, nascosti o cancellati) sull’apparato telefonico per verificare contatti tra gli indaga o tra costoro e la persona offesa, rendevano chiara la funzione probatoria del sequestro nella prospettiva dell’esatta individuazione delle responsabilità e dei contributi forniti dai singoli soggetti, eventualmente non ancora identificati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/10/2022