Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7439 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7439 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRICARICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Potenza svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, altresì, l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO, del foro di Matera, per NOME COGNOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale all’esito della perquisizione e consequenziale sequestro operati nei confronti di COGNOME NOME, indagato per la partecipazione a un’associazione a delinquere ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per alcuni reati fine ai sensi dell’art. 73 stesso d.P.R. . Nel caso all’esame, il 16/10/2025, la PG aveva sequestrato nell’abitazione dell’indagato ( ristretto agli arresti domiciliari per questa causa) sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un foglietto manoscritto con un elenco di nominativi e la somma di euro 600,00 in banconote di vario taglio (denaro, tuttavia, restituito all’avente diritto, a seguito di rigetto della relativa richiesta di sequestro preventivo).
A fronte delle doglianze veicolate con il riesame, il Tribunale ha ritenuto inammissibile quella inerente alla somma di denaro, siccome oggetto di provvedimento di restituzione e ha rigettato le altre, dopo aver precisato che non era stata messa in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti , sul punto dando rilievo alla mancata impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura personale.
Quanto, poi, alla posizione dell’indagato all’interno della compagine, esaminata al fine di giustificare la contestata pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto ai reati per i quali si procede, il Tribunale ha dato atto che il COGNOME avrebbe avuto funzione di pusher , egli spacciando per conto del capo del sodalizio che avrebbe coadiuvato anche per il trasporto della droga (avendo subito in un’occasione l’aggressione del vertice di un gruppo rivale). Dai dialoghi captati (indicati per stralci nell’ordinanza impugnata), sono stati desunti, inoltre, i gravi indizi anche in relazione ai reati fine. Quanto alla pertinenzialità dei beni in sequestro, quel giudice ha ritenuto che la droga non potesse essere restituita, siccome bene che va confiscato e che il bilancino di precisione e il foglietto contenente l’elenco di nominativi fossero pertinenti ai reati contestati, apparendo connessi ai traffici di droga, il primo quale strumento per la pesatura dello stupefacente, il secondo, in quanto contenente una lista di acquirenti, considerato il ruolo di pusher ritenuto in capo all ‘ indagato. Inoltre, con riferimento alla finalità probatoria, quel giudice ha evidenziato che la sottoposizione al vincolo reale di quei beni corrisponderebbe all’esigenza di procedere ad accertamenti in ordine alla presenza di droga sul bilancino e alla corrispondenza con i clienti del COGNOME dei nominativi indicati nel foglietto, escludendo così l ‘ allegato carattere meramente esplorativo della misura.
La difesa del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
2.1 Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione apparente per non avere il Tribunale considerato la memoria difensiva e gli allegati contenenti elementi reputati come decisivi (ordinanza del GIP che aveva escluso la pertinenzialità
della somma sequestrata; richiesta di cessazione parziale della materia del contendere; deduzione della provenienza lecita del denaro; contestazione analitica del nesso di pertinenzialità; rilievi sulla natura domestica dei beni e sulla non riferibilità del foglietto ai fatti contestati; deduzioni relative alla insussistenza del fumus commissi delicti ; richiesta di revoca della misura anche per gli altri beni).
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e travisamento del dato processuale della mancata contestazione della sussistenza del fumus commissi delicti , viceversa espressamente confutato con la citata memoria, essendo stato, peraltro, promosso appello cautelare avverso il rigetto di un’ istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e valutazione solo apparente della decisione del GIP in data 21 ottobre 2025, contenente un autonomo vaglio del fumus e della pertinenzialità dei beni. Il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante tale decisum ai fini della verifica delle condizioni del sequestro probatorio, senza tuttavia dare atto delle ragioni.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione apparente sul nesso di pertinenzialità dei beni, di natura ‘ domestica ‘ : non sarebbe stato, infatti, dimostrato alcun collegamento tra il bilancino e i fatti per cui si procede e il foglietto non sarebbe stato neppure sottoposto ad analisi grafologica.
2.5. Con il quinto motivo, infine, ha dedotto violazione di legge in relazione alla natura del sequestro, a contenuto indifferenziato, opponendo che la motivazione sarebbe solo ‘stereotipata’ quanto alla risposta sul rilievo inerente alla natura meramente esplorativa della misura.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche con rinvio al Tribunale di Potenza in diversa composizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
È principio consolidato quello per il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 -01; n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656 -01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 -01). Con la conseguenza che non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione che non rientrano nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc.
pen. (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Rv. 248468 -01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 -01; n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 -01).
Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso nelle dedotte violazioni di legge, considerata la natura dei beni con riferimento ai quali é stata esercitata l’azione cautelare ( bilancino e foglietto con elenco di nominativi).
3.1. La prima censura è, infatti, manifestamente infondata.
Nell’ordinanz a censurata, si fa espresso riferimento a quella con la quale era stata disposta la restituzione della somma di denaro, cosicché deve considerarsi assorbita ogni valutazione inerente alla provenienza lecita della stessa. Quanto, poi, alla contestazione del fumus , la difesa non ha negato di non aver interposto istanza di riesame, cosicché deve ritenersi altrettanto corretta l’affermazione dei giudici del Tribunale della mancata contestazione del fumus dei reati per i quali si procede, a nulla rilevando eventuali successive istanze di revoca basate su ulteriori elementi, rispetto alle quali sia stato introdotto autonomo mezzo di impugnazione.
Infatti, va premesso che, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti , è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Rv. 286366 -01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285966 -01); e, nella specie, il compendio probatorio è stato ritenuto idoneo a giustificare addirittura l’applicazione di una misura personale di tipo custodiale, cosicché il richiamo a tale circostanza deve considerarsi del tutto corretto, così come il ragionamento inferenziale operato dal Tribunale quanto alla mancata interposizione di riesame.
3.2. Il che toglie ogni pregio anche al secondo motivo di ricorso, del pari manifestamente infondato.
Sul punto, giovi osservare come il collegamento tra i due procedimenti cautelari sia già stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto le due valutazioni del tutto autonome nel senso che la caducazione della misura personale non determina automaticamente il venir meno del fumus necessario presupposto di quella reale (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Rv. 273127 -01, con riferimento all’annullamento di ordinanza dispositiva della misura cautelare personale nei confronti di un co-indagato, allorché l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a quest’ultimo sia fondata su una motivazione incompatibile con l’astratta configurabilità della fattispecie criminosa costituente requisito essenziale per l’applicabilità della misura cautelare reale; Sez. 2, n. 23892 del 17/06/2025, Rv. 288226 -01; n. 22207 del 29/04/2014, Rv. 259758 -01, in ipotesi in cui si è escluso che la sentenza di annullamento senza rinvio della misura personale, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l’affermazione di insussistenza del fumus commissi delicti ).
Orbene, ragionando a contrario , deve ritenersi che il fumus necessario a sostenere la misura reale possa esser tratto anche dalla conferma della gravità indiziaria ritenuta a sostegno di una misura personale in atto.
Né può rilevarsi una mancata considerazione degli altri punti evidenziati come contenuto della memoria che si assume ignorata dal Tribunale: nell’ordinanza impugnata, infatti, è stato espressamente trattato il tema della pertinenzialità dei due beni residui in sequestro rispetto ai reati per cui si procede, quanto alla richiesta di revoca della misura anche con riferimento ad essi trattandosi con ogni evidenza del contenuto della stessa istanza di riesame.
3.3. Il terzo motivo di ricorso, oltre a essere manifestamente infondato, avuto riguardo alla circostanza che la somma di denaro non costituisce oggetto di esame da parte del Tribunale nell’ordinanza qui censurata, è del tutto generico, non avendo la parte deducente neppure chiarito la rilevanza della decisione inerente a quella somma rispetto al tema della pertinenzialità dei due beni ancora in sequestro.
3.4. Quanto, poi, ai punti (motivi 4 e 5), specificamente inerente al nesso di pertinenza dei due oggetti rispetto ai reati per cui si procede e alla finalità probatoria, per asserito carattere esplorativo della misura, le due doglianze non sono neppure deducibili.
Infatti, risulta smentito che la motivazione sia, nella specie, con riferimento ai due presupposti esaminati, meramente apparente nel senso ritenuto dalla giurisprudenza, cosicché il vizio, non traducendosi in violazione di legge, non può essere dedotto ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 -01, in cui si è chiarito che la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento ricorre quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 -01), non potendo essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -01, in materia di procedimento di prevenzione).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17 febbraio 2026
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME