Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGNO A RIPOLI il 03/03/1990
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
“-)
– 2 nít. 2024
Oggi,
IL aiN
7 110
‘.’
7
Depositntobi t – .7xleolkerla
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/05/2024, il Tribunale di Arezzo, sezione del riesame, ha rigettato l’istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM sul merce trasportata all’interno di 100 scatole contenenti cascame di tabacco trinciato e fraziona finemente, destinato alla RAGIONE_SOCIALE società esercente l’attività di commercio all’ingro di prodotti del tabacco, che aveva acquistato da una società croata 10.000 kg di cascami di tabacco non preparati per la vendita al minuto, relativamente al reato di cui all’art. 291 ter d.p.r. 43/1973.
NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE indagata nel presente procedimento penale, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo di ricorso, carenza del fumus del reato di cui agli artt. 291 bis e ter d.p.r.43/1973, in quanto il tabacco sotto sequestro non costitu cascami lavorati, ma tabacco greggio, non confezionato per la vendita al minuto, e pertanto non fumabile e da non classificare con la voce 2403. L’Agenzia delle Dogane ha effettuato un’analisi del prodotto trasportato non corretta, in quanto confliggente ed in contrasto con le ana effettuate dalla Guardia di Finanzia di Venezia nell’ambito di un altro procedimento penale s medesimo prodotto, proveniente dal medesimo venditore ma destinato ad altro compratore, che è stato classificato come “cascame di tabacco non confezionato e non condizionato” e dunque escluso dalla voce 2403 e classificato al codice 240130 (esente accisa). Precisa che il prodott oggetto di sequestro, astrattamente fumabile, non è confezionato per la vendita al minuto, destinato a usi diversi, e quindi non soggetto al pagamento delle accise.
Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
Con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricor insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato, e producendo altresì una perizia di identificazione della tipologia di tabacco redatta da un esperto del settore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciar esclusivamente in ordine all’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza non implica che il giudice debba esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia
nell’ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento d sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fi di verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertant tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispe dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23/9 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell’11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del qu è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione su rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mir soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez 5545/98 del 3/10/1997, COGNOME, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003).
1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in rilievo che dagli accertamenti espletati d polizia giudiziaria sul tabacco trasportato ed acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE è emer che il tabacco si presentava finemente trinciato e frazionato, e che, pertanto, si rendeva u l’espletamento di accertamenti tecnici al fine di accertare se il prodotto in oggetto costit tabacco lavorato, confermando quindi la legittimità del sequestro probatorio. Il giudice a quo ha anche fatto richiamo ad elementi sopravvenuti al momento del sequestro, in quanto è emerso dalle analisi tecniche effettuate dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositate in da 09/05/2024, che i tabacchi sequestrati sono fumabili senza la necessità di essere sottoposti ad ulteriore lavorazione industriale, ponendo quindi maggiormente in luce la necessità d espletamento di accertamenti tecnici volti ad accertare la tipologia del tabacco. Trattas motivazione che, lungi dall’essere apparente, è del tutto congrua ed esauriente, in quant incentrata sulla necessità di esperire accertamenti tecnici che richiedono indefettibilmente disponibilità dell’opera sequestrata.
2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 02/10/2024 Il consigliere estensore COGNOME9> Il Presidente