Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28496 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28496 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto dell’8 settembre 2023, con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, in sede di perquisizione all’esito di esecuzione di misura cautelare personale, nei confronti dell’indagato, di una somma di denaro, pari ad euro
700,00, rinvenuta nella sua abitazione, in quanto ritenuta pertinente ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la nullità del decreto di convalida del Pubblico Ministero, per vizio di motivazione, e quella dell’ordinanza del Tribunale del riesame, per violazione di legge, sul rilievo che quest’ultima avrebbe erroneamente provveduto, in autonomia, a qualificare l’oggetto del sequestro e ad enunciarne le finalità probatorie. Secondo la prospettazione difensiva, il Pubblico Ministero, con motivazione mancante, o comunque apparente giacché meramente ripetitiva del testo di legge, avrebbe fallacemente omesso di specificare le ragioni poste a fondamento del sequestro della modesta somma di denaro, mancando di fornire indicazioni sia in ordine alla sussistenza di elementi dimostrativi dell’illecita provenienza delle banconote, sia in relazione alla necessaria differenziazione da farsi tra la somma contestata e altro denaro, di piccolo taglio, rinvenuto in una differente stanza dell’abitazione e parimenti sequestrato ma non oggetto della presente impugnazione.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio di motivazione del decreto di convalida del Pubblico Ministero e la violazione di legge relativamente all’ordinanza impugnata, deve dichiararsi inammissibile, perché – oltre che essere generico ed assertivo in quanto mancante di qualsivoglia giustificazione alternativa della provenienza lecita del denaro – esorbita dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità in materia cautelare reale.
Va infatti ricordato che, a norma dell’ad, 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 7351 del 14/12/2023, dep. 2024; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Ebbene, nel caso di specie, la difesa, dietro l’apparenza di una violazione di legge, prospetta un’interpretazione di parte, mirando in realtà a far valere un duplice vizio motivazionale – sia del decreto di convalida che dell’ordinanza impugnata – che, in quanto tale, è precluso in questa sede.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, tale vizio risulta manifestamente insussistente. La censura sollevata dal ricorrente non riguarda, infatti, la presunta mancanza delle esigenze probatorie in ordine alla fungibilità del denaro oggetto di sequestro, ma concerne strettamente la ritenuta assenza del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato con il reato in contestazione, la cui sussistenza risulta, all’opposto, ben motivata: sia il decreto di sequestro che il provvedimento impugnato precisano specificamente – quanto alle finalità perseguite – che, a fronte di una serrata attività illecita condotta da soggetti gravati da precedenti specifici e della asserita condizione di impossidenza del ricorrente – che ha dichiarato di percepire una pensione pari a soli 300,00 euro mensili – la somma di 700,00 euro posta sotto sequestro non può che ritenersi costituente profitto del reato contestato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C :3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 07/03/2024.